Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11368
CASS
Sentenza 31 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione non è decisivo l'impiego di espressioni quali "dietro semplice richiesta " , ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento della accessorietà della garanzia ,insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. La interpretazione della effettiva volontà della parti alla luce dei sopra indicati criteri costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito.

L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11368
    Data del deposito : 31 luglio 2002

    Testo completo