Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 2
Ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione non è decisivo l'impiego di espressioni quali "dietro semplice richiesta " , ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento della accessorietà della garanzia ,insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. La interpretazione della effettiva volontà della parti alla luce dei sopra indicati criteri costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito.
L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11368 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Sig. OM VY, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BALDI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.I.M.A. - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 688/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 24/02/99 e depositata 1108/03/99 (R.G. 4652/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giuseppe BALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del 5^ motivo ed il rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 5 giugno 1991, la Compagnia assicuratrice La Nationale s.p.a. propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, alla ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, con la quale il Presidente della A. I. M. A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), le aveva ordinato di pagare la somma di lire 220.528.000 (oltre interessi e rivalutazione), in forza di una polizza fideiussoria (CZ/H01827) rilasciata il 23 aprile 1985 da essa Compagnia in favore della s.r.l. RZ con sede in Russi (Ravenna), resasi inadempiente nei confronti della stessa AIMA in un'operazione di importazione e denaturazione di 1.000 quintali di latte in polvere acquistato dall'estero.
A fondamento dell'opposizione la Nazionale eccepì la nullità dell'ingiunzione (in quanto il visto di esecutorietà del Pretore era risultato apposto in data antecedente a quella di rilascio della ingiunzione stessa) e, nel merito, la non operatività della polizza, atteso che l'AIMA non aveva provveduto a controllare con tempestività e rigore (e cioè entro 120 giorni decorrenti dal 23 aprile 1985) la regolarità delle operazioni di denaturazione imposte alla Soc. RZ. Rilevò, inoltre, l'opponente: - che detta polizza aveva una validità complessiva di dieci mesi, laddove l'AIMA aveva comunicato ad essa Compagnia l'inadempimento della RZ soltanto il 3 dicembre 1990; - che la RZ era stata dichiarata fallita sin dal 6 ottobre 1986 ed il latte in polvere era stato acquisito all'attivo fallimentare, nonché il ricavato distribuito ai creditori, con conseguente impossibilità per essa Compagnia di potersi surrogare nei diritti e nei privilegi della AIMA: il che aveva comportato l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art.1953 cc;
- che la AIMA non aveva richiesto alcun pagamento alla soc. RZ, non aveva proceduto a sequestrare il latte, non si era insinuata nel fallimento: di qui la liberazione di essa Compagnia ai sensi dell'art.1956 c.c.; - che, infine, l'obbligazione principale era scaduta il 3 agosto 1985 e la AIMA non aveva proposto alcuna istanza contro la RZ, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art.1957 cc.. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestò la fondatezza della domanda, esponendo, tra l'altro: - che la Nazionale aveva prestato la fideiussione a semplice richiesta scritta ed aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- che l'inadempimento della debitrice società RZ si era verificato ben prima dei sei mesi previsti nella polizza, dal momento che i Carabinieri del NAS, con rapporto 29 giugno 1985, avevano riferito che il latte de quo era stato destinato dalla RZ all'alimentazione umana, invece che, come dovuto, a quella di determinate specie animali.
Espletata la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza in data 11 novembre 1994, respinse la proposta opposizione, condannando l'opponente alle spese del grado.
Su gravame della Nazionale, con sentenza depositata in data 8 marzo 1999, la Corte di appello di Roma rigettò l'appello, osservando in parte motiva: - che andava condivisa la tesi del giudice di prime cure secondo cui, in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al RD 14 aprile 1910 n. 639, la mancanza del visto del pretore non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale;
- che, con riferimento alla censura relativa alla decadenza dai benefici di polizza, la stessa era infondata in quanto le clausole contrattuali erano, nel loro complesso, strutturate in modo tale che il contraente assicurato pagasse con pochi premi la cauzione richiesta dalla AIMA, in caso di sollecito adempimento degli obblighi assicurati, previsto in un arco temporale minimo di dieci mesi, e fosse, invece, soggetto al pagamento di supplementi di premio fino a quando la AIMA non l'avesse liberato restituendogli la polizza di garanzia;
- che non sussisteva l'estinzione della fideiussione ex art.1955 c.c., posto che, perché si verifichi la liberazione del fideiussore prevista da quest'ultima norma, occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante la perdita del diritto di surrogazione, e non la maggiore difficoltà di attuarlo, il che, nella specie, era da escludere;
- che non sussisteva, altresi, la liberazione del fideiussore ex art.1956 c.c., atteso che non vi era alcuna prova che la AIMA avesse concesso dilazioni o, comunque, finanziato anche indirettamente la RZ, mentre, comunque, la norma codicistica de qua, avente ad oggetto la fideiussione per obbligazioni future, non era applicabile nemmeno in via analogica al diverso caso concernente la sopravvenuta precarietà delle condizioni economiche del terzo e la mancata notizia di esse al fideiussore;
- che, infine, la doglianza relativa alla decadenza ex art.1957 c.c. era infondata in quanto essa, sostanzialmente, richiamava il primo motivo dell'appello, già disatteso sulla base della riconosciuta proroga convenzionale della polizza fideiussoria sino a quando non vi fosse stato lo svincolo della cauzione da parte della AIMA.
Per la cassazione della suindicata sentenza la società La Nazionale ha proposto ricorso, sulla base di due motivi (il secondo dei quali articolato in quattro censure), cui ha resistito, con controricorso, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in persona del Ministro. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c. p. c.), deduce che era da censurare la motivazione con la quale la Corte di appello aveva sbrigativamente respinto la sollevata eccezione di nullità dell'opposta ingiunzione in ragione della incontestabile irregolarità consistente nella apposizione del visto di esecutorietà in data antecedente all'emissione dell'ingiunzione stessa.
In primo luogo, non poteva essere accolta la tesi del giudice di merito, secondo cui la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale. E ciò. in primo luogo, perché una siffatta ingiunzione non potrebbe avere valore di titolo esecutivo;
inoltre, perché, nel caso di specie, non si trattava di mancanza del visto del Pretore ma di apposizione dello stesso in data antecedente alla formazione ed emissione dell'atto;
nè poteva parlarsi, come erroneamente fatto dalla sentenza, di "data ictu oculi errata in quanto apparentemente anteriore...": la data del visto di esecutorietà non era solo apparentemente, ma effettivamente anteriore all'emissione dell'ingiunzione. La Corte di appello aveva fatto evidentemente mal governo dei dati di fatto acquisiti, interpretandoli senza rispetto della normativa vigente, fino al punto di non poter motivare il proprio convincimento.
La censura non merita accoglimento.
In linea generale va rilevato che questa Suprema Corte ha affermato, con numerose pronunce, il principio, che deve trovare ulteriore conferma in questa sede, secondo cui l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del pretore. Tale visto è, invece, necessario ai fini dell'esecuzione giudiziaria, vale a dire del ricorso agli organi esecutivi della giurisdizione ordinaria. Conseguentemente, la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma e, pertanto, lo stesso è pienamente valido come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora (cfr. Cass. nn. 8091 del 1992, 390 del 1979, 878 del 1968 e S.U. 2339 del 1967). A tale principio si è uniformata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato il dictum del primo giudice, secondo cui poteva prescindersi del tutto dalla circostanza che nella specie il visto del Pretore recava una data antecedente a quella di emissione del decreto, considerando tale circostanza alla stregua di una mancanza del visto medesimo. Orbene, tale parte della sentenza, che risulta censurata in termini del tutto generici dalla ricorrente, rende irrilevanti le ulteriori censure formulate da quest'ultima in ordine alle motivazioni del giudice di merito relative all'antecedenza della data del visto rispetto a quella di emissione del decreto. Invero, potendosi prescindere del tutto dal visto pretorile, posto che nella specie non è in discussione l'esecutività del decreto fiscale opposto, peraltro affermata in via definitiva dal giudice di prime cure, ma l'eventuale nullità dell'atto, in ordine alla quale è del tutto ininfluente la carenza del visto.
Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1944, 1949, 1950, 1953, 1955, 1956, 1957, ecc., nonché R.D. 14 aprile 1910 n. 639, il ricorrente articola quattro censure, che verranno singolarmente esaminate dalla Corte. a) Con riferimento alla formulata eccezione di scadenza della polizza fideiussoria, la Corte di appello aveva male interpretato le norme pattizie. La polizza, infatti, fu rilasciata in armonia e per le esigenze previste dalla normativa CEE in materia di trasformazione del latte in polvere. Gli obblighi gravanti sulla RZ avrebbero dovuto esaurirsi per legge nel termine indicato nella polizza, salva possibilità di proroga, ed il beneficiario avrebbe potuto usufruire dell'operatività della garanzia nel termine massimo, salve sempre le proroghe, di dieci mesi dall'emissione (23 aprile 1985), e cioè fino al 23 febbraio 1986. Nel caso di specie gli obblighi gravanti sulla RZ si erano, in effetti, esauriti nei termini previsti, in quanto era stato accertato e comunicato all'Aima fin dal 18 giugno 1985 che la RZ non aveva e non avrebbe più ottemperato agli obblighi sulla stessa gravanti (destinazione animale del latte in polvere), come da verbale del NAS che aveva accertato la frode. Avuta notizia della frode nei termini contrattualmente previsti, l'AIMA avrebbe dovuto (ex art.4 delle Condizioni Generali di polizza) invitare la RZ al versamento delle somme nel termine di quindici giorni e, solo in caso di mancato pagamento, avrebbe potuto escutere il fideiussore: nulla di tutto ciò aveva fatto l'AIMA che, invece, era rimasta del tutto inerte fino al 3 dicembre 1990. La Corte di appello, evitando di censurare il comportamento dell'AIMA, aveva confuso i termini, di operatività della garanzia e, quindi, di escussione della stessa, con quelli dello svincolo della garanzia, che avevano i loro riflessi unicamente sui rapporti tra contraente e garante al fine del pagamento di eventuali premi di proroga (art.3 C.G. di polizza). Detta possibilità di proroga avrebbe potuto verificarsi solo ed unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione era ancora da eseguire e/o da verificare e non certo quando era già intervenuto l'accertamento dell'inadempimento e/o dell'impossibilità di adempimento della obbligazione. In ogni caso, la durata della garanzia era stata determinata in relazione alle disposizioni normative europee e non perché "il contraente assicurato pagasse con pochi premi la cauzione", come ritenuto immotivatamente dalla corte distrettuale, ritenendo infondatamente che la garanzia si era prorogata di mese in mese fino allo svincolo dell'AIMA. In proposito, non era assolutamente vero che la polizza si fosse prorogata di mese in mese fino allo svincolo per avvenuto adempimento, sia perché svincolo non vi era stato, sia perché vi era stato l'inadempimento, accertato dopo meno di due mesi dal rilascio della stessa. Nell'ipotesi di adempimento, anche ritardato, l'AIMA avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione di svincolo, ma nell'ipotesi di inadempimento avrebbe potuto e dovuto escutere la garanzia nei termini contrattuali.
La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata. Sotto il primo profilo, va, infatti, rilevato che la ricorrente, pur lamentando l'erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali ad opera del giudice di merito, ha omesso di trascrivere, nel ricorso, il contenuto delle stesse, così da porre in grado la Corte di valutare se sussista, o meno, la dedotta violazione delle norme di ermeneutica richiamate. In proposito, non può che ribadirsi che, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ricorrente non poteva limitarsi a censurare la sentenza gravata, per avere malamente interpretato alcune clausole del contratto, ma doveva puntualmente provvedere a trascrivere le suindicate clausole del contratto, si da consentire l'esame in concreto delle medesime.
Sotto il secondo profilo, può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, come tale istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, oltre che per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e segg. c.c. (che nella specie non risultano invocati), per vizi di motivazione. Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, appare evidente come tutte le circostanze sottolineate dalla ricorrente, lungi dal porre in luce detti vizi, mirano, in buona sostanza, solo a pervenire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice del merito, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità.
b) La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto l'eccezione di essa deducente di estinzione della fideiussione ex art.1955 c.c. sulla base del comportamento dell'AIMA, la cui condotta totalmente e colposamente inerte nella vicenda della società RZ (omissione dei controlli, mancato avvertimento del fideiussore sull'illecito commesso dal debitore, ecc.) aveva comportato l'impossibilità per essa Compagnia di surrogarsi nei diritti del creditore. A parte la richiesta di pagamento avvenuta solo nel 1990, e cioè dopo 5 anni dall'inadempimento della RZ, andava posto in luce che quest'ultima era stata dichiarata fallita il 6 ottobre 1986 e che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, era nota e pacifica in causa, per essere stata dedotta e non contestata. Inoltre, il latte oggetto della operazione comunitaria - e sul quale esisteva privilegio speciale - era stato venduto dagli organi fallimentari con pregiudizio del diritto di surrogazione spettante ad essa Compagnia mallevadrice. Infine, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, non si era mai sostenuto, da parte di essa deducente, che sull'AIMA incombesse un obbligo di impedire l'inadempimento della debitrice principale ovvero che si vigilasse perché lo stesso non avesse luogo, ma semplicemente che fosse data tempestiva notizia al fideiussore dell'inadempimento del debitore, e ciò anche sotto il profilo dell'art.1953 c.c., del tutto ignorato dalla corte di merito.
La doglianza è infondata.
Invero, in linea di principio, costituisce ius receptum, alla stregua della giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art.1955 c.c., non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto;
esso deve consistere, pertanto, in un comportamento quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che dell'obbligato principale, un'equivalenza con la concessione di credito all'inadempiente. Le risultanze processuali apparivano convincenti e confermative nel senso sopra esposto, mentre la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, in effetti, la tesi di essa ricorrente era stata quella di avere sottolineato il comportamento equivalente al generico concetto di far credito di cui all'art.1956 c.c.. La censura è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. Pacifico quanto precede, si osserva che il giudice del merito ha posto a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla dimostrazione della infondatezza del quarto motivo di appello, due autonome rationes decidendi, una delle quali costituita dalla considerazione che la norma di cui all'art.1956 c.c. non era applicabile al caso di specie, essendo la stessa prevista solo per la fideiussione relativa ad obbligazioni future. Quest'ultima statuizione non risulta affatto censurata dalla ricorrente, per cui si rivelano ultronee le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata con il motivo in esame, censure che si palesano ugualmente inammissibili, traducendosi le stesse in una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il motivo è, in ogni caso, infondato, avendo la corte distrettuale fatto puntuale richiamo alla sentenza di questo S.C. n. 2965 del 9 aprile 1990, secondo cui, in tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art.1956 c.c., il quale prevede la liberazione del fideiussore in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore, non è applicabile, nemmeno in via analogica, stante la non equiparabilità delle situazioni, al diverso caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà (in senso conforme, Cass. n. 1645 del 16 febbraio 1998). d) Con riferimento all'eccezione di decadenza dai benefici della fideiussione ex art.1957 c.c., doveva rilevarsi, secondo la ricorrente, che la Corte di appello era caduta in errore, avendo confuso la scadenza della garanzia in ragione dei patti di polizza, con la decadenza dai benefici della fideiussione in virtù del citato art.1957 c.c.. La proroga della polizza era cosa del tutto diversa dall'obbligo del creditore di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore e di coltivarle diligentemente, dovendosi menzionare la consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, secondo cui per "istanze" ex art.1957 c.c., si devono intendere esclusivamente le azioni interposte in via giudiziale: nella specie- l'AIMA non aveva proposto nei confronti del debitore principale alcuna azione ne' al momento della scadenza dell'obbligazione principale (intendendosi per tale l'accertamento dell'inadempimento, risalente al 18 giugno 1985), ne' successivamente.
La doglianza merita accoglimento.
Invero, la sentenza gravata, come si evince agevolmente dalla lettura della medesima sul punto, non ha affatto risposto alla censura dell'appellante ed odierna ricorrente, relativa all'onere imposto al creditore dall'art.1957 c.c. di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, richiamando, invece, del tutto impropriamente l'intervenuta proroga contrattuale della polizza.
È ben vero, osserva la Corte, che, come si evince sempre dalla sentenza gravata, il contratto prevedeva che il pagamento del garante dovesse avvenire "a semplice richiesta" del creditore, onde in tale tipo di clausola potrebbe ravvisarsi una pattuizione atipica di un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica fondamentale è costituita dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, per cui il garante si impegna a pagare al creditore, senza possibilità di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola - essenziale della fideiussione posta dall'art. 194 5 c.c.. Tale contratto atipico viene ritenuto ammissibile nel nostro ordinamento: la sua stipulazione è alternativa ad un reale deposito cauzionale, che la normativa vigente spesso impone a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici ed è pacifico che l'art.1957 c.c. non trovi applicazione in tale tipo di contratto (cfr., Cass. 3964/1999 e 8540/00). Peraltro, occorre rilevare come la presenza, in seno al tessuto negoziale di un contratto di fideiussione di una clausola del tipo "dietro semplice richiesta", importa le risoluzione, in sede di interpretazione del contratto, di una quaestio voluntatis, ai fini di stabilire se le parti abbiano in effetti inteso, o meno, stipulare un contratto autonomo di garanzia, derogatorio della disciplina di cui all'art.1957 c.c.. Atteso che una concreta interpretazione della clausola in questione manca nella sentenza impugnata ne' pu6 certo essere effettuata da questa S.C., essendo tale compito istituzionalmente demandato al giudice di merito, s'impone l'accoglimento del ricorso sul punto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile della Suprema Corte di cassazione, il 7 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002