Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7484 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL E AR US. elettivamente domiciliati in Roma, via Gioacchino Belli n. 39, presso l'avv. EP Di Biase, che li difende, unitamente all'avv. EP Di Tizio, in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
C.P.L. IMPERIAL 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 231, presso l'avv. Lucio V. Moscarini, che la difende, unitamente all'avv. Giacomo Colacito in forza di mandato in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 14 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito l'avv. Lucio V. Moscarini.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18 gennaio 1993 la CPL Imperial 2 s.p.a. esponeva di essere creditrice nel confronti di AL IN della complessiva somma di L. 38.489.100, in forza di decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Pescara del 5 novembre 1992, nonché di due cambiali scadute il 30 luglio ed il 30 agosto 1992. Senonché in data 25 novembre 1991 AL IN aveva donato al figlio EP, riservandosene l'usufrutto, cinque immobili di sua proprietà. Tale atto di liberalità risultava pregiudizievole per le ragioni creditorie di essa attrice. che pertanto conveniva AL e EP IN dinanzi al Tribunale di Pescara per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione in questione.
AL IN, costituitosi, sosteneva l'insussistenza del requisito posto dall'art. 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti di atti traslativi anteriori al sorgere del credito, cioè la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni del creditore. EP IN rimaneva invece contumace durante l'intero processo.
In corso di causa l'attrice produceva ulteriori effetti cambiari per un importo totale di L. 130.000.000 firmati da AL IN quale rappresentante del Centro Commerciale Popoli Uno S.r.l. Di tali cambiati tuttavia il convenuto deduceva l'assoluta estraneità rispetto al presente giudizio, e quindi la loro irrilevanza al fini della decisione, in quanto sottoscritte nella predetta qualità, e non in proprio.
Con sentenza del 26 gennaio 1995 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali. Avverso la pronuncia la C.P.L. Imperial proponeva impugnazione, citi resisteva AL IN, mentre EP IN rimaneva nuovamente contumace.
All'esito la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 luglio 1998, accogliendo il gravame dichiarava l'Inefficacia dell'atto di donazione in questione, compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Rilevava la corte che la CPL Imperial 2 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo il 10 settembre 1992 in base a sette cambiali di L.
4.000.000 ciascuna, con scadenze dal 30 dicembre 1991 al 30 giugno 1992, ed il decreto era stato pronunciato nei confronti della s.r.l. Centro Commerciale Popoli, in persona del legale rappresentante, ma anche nel confronti, di quattro fideiussori, uno dei quali era stato IN. Gli estremi della fideiussione erano indicati nella premessa del ricorso, e comunque l'originale, sottoscritto il 17 dicembre 1990, era stato prodotto dall'appellante. Tali sette cambiali facevano parte di un gruppo con scadenze dal 30 dicembre 1991 al 30 ottobre 1993, per un importo complessivo di oltre 150 milioni, tutte emesse il 30 agosto 1991 e tutte sottoscritte da AL IN quale legale rappresentante della società emittente. Essendo quindi il debito, sorto prima dell'atto di liberalità (25 novembre 1991), con la sottoscrizione dei titoli cambiari era sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che le parti contraenti avessero avuto la consapevolezza della idoneità della donazione ad arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice. Tale consapevolezza risultava evidente dalla sequenza temporale dei fatti, dalla gratuità dell'atto e dalla evidente incidenza di questo sulle garanzie patrimoniali. Non valeva a superare tale considerazione la riserva di usufrutto a favore di AL IN, non solo perché la realizzazione del diritto della creditrice sarebbe risultata assai più difficoltosa, ma anche e soprattutto perché il valore dell'usufrutto era esiguo rispetto alla entità del debito. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza AL e EP IN con ricorso fondato su due motivi, contrastati dal controricorso della CPL Imperial 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 n. 1 c.c. con riferimento all'art. 1938 c.c. e la contraddittoria motivazione della sentenza. i ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il debito era sorto anteriormente alla stipula della donazione, avendo il contratto di fideiussione solamente funzione di garanzia dell'obbligazione altrui. Infatti il fideiussore non contrae alcun debito, ma si obbliga a rispondere della obbligazione altrui, per cui la sua obbligazione non è contemporanea a quella principale, come risulta dall'art. 1936. secondo Cui è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. Vale a dire che solo in caso di inadempimento, alla scadenza del debito principale, sorge l'obbligazione del fideiussore. Era quindi irrilevante il momento in cui erano stati rilasciati gli effetti cambiari, poiché l'obbligazione di AL IN era sorta allorché gli stessi non erano stati pagati alla loro scadenza. Il motivo non è fondato. Infatti la posizione del fideiussore è strettamente collegata al rapporto che intercorre tra il debitore principale ed il creditore, trattandosi del soggetto che ha il compito di garantire il puntuale adempimento della obbligazione garantita. Da ciò discende che l'obbligazione del fideiussore e coeva a quella dell'obbligato principale, poiché la circostanza che la sua esigibilità sia solo eventuale non esclude l'attualità dell'obbligazione stessa.
Più specificamente, in materia di azione revocatoria ordinaria è stato osservato dalla giurisprudenza che la stessa presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita, in concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali. Pertanto, con riguardo alla posizione del fideiussore, i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito, e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale. per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione" (vedi Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591). Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all'art. 2901 n. 1 c.c., sostenendo che, alla stregua delle argomentazioni di cui al motivo precedente. risultava evidente l'errore della corte di appello sulla non necessarietà del requisito della dolosa preordinazione e sulla sufficienza della semplice conoscenza del pregiudizio. Inoltre le argomentazioni della corte di appello per l'accertamento del requisito della conoscenza del pregiudizio sarebbero assolutamente insufficienti e contraddittorie. Alla stregua di quanto detto a proposito del motivo precedente risultà evidente l'infondatezza anche del presente motivo. La corte di appello ha infatti correttamente rilevato che, sotto il profilo soggettivo, era sufficiente la consapevolezza delle parti contraenti della idoneità dell'atto di donazione ad arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice, e che tale consapevolezza risultava evidente dalla sequenza temporale dei fatti, dalla gratuità dell'atto e dalla incidenza di questo sulle garanzie patrimonialì prestate dal fideiussore.
Si tratta di considerazioni che. pur nella loro sinteticità, risultano pertinenti ed esaurienti, e che quindi costituiscono una motivazione adeguata e priva di contraddizioni e vizi logici. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 125.900 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001