Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti).
Commentario • 1
- 1. Furto consumato e aggravante del mezzo fraudolento mediante borsa schermatahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2018, n. 10041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10041 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
1 0041-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2411/2018 PATRIZIA PICCIALLI UP 06/12/2018- GABRIELLA CAPPELLO R.G.N. 23939/2018 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - DANIELE CENCI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE BA nato il [...] avverso la sentenza del 14/02/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Nessun difensore e' presente. $ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14.2.2018, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena inflitta a KE AR in quella di mesi otto giorni otto di reclusione ed euro 180,00 di multa confermando la pronuncia di responsabilità in ordine I reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Era contestato all'imputato, in concorso con altra persona, di essersi impossessato di capi di abbigliamento che erano occultati all'interno di due borse schermate da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme presente nel centro commerciale nel quale gli stessi avevano sottratto la merce. Il reato di furto consumato era riqualificato in quello di furto tentato dal giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, prospettando, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento. La Corte territoriale si sarebbe limitata a rigettare la censura non prendendo in considerazione le eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato, affermando superficialmente che l'aggravante sussiste alla luce dei rilievi della Polizia giudiziaria ed in considerazione che la schermatura fu sufficiente per il raggiungimento del fine di eludere il sistema di allarme. Secondo il ricorrente la decisione impugnata sarebbe viziata da violazione di legge, poiché la Corte d'appello non avrebbe fornito una motivazione adeguata. L'aggravante in parola sarebbe da ravvisarsi in ogni comportamento posto in essere con frode, idoneo a sorprendere la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. Il comportamento, pacificamente ammesso, tenuto dall'imputato, ossia l'avere occultato la merce all'interno dei borselli non è suscettibile di integrare la contestata aggravante del mezzo fraudolento. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva. La motivazione sarebbe del tutto inidonea ed insufficiente. La Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato meritevole dell'applicazione della recidiva omettendo qualunque motivazione sull'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità del reo. Nel terzo motivo è censurata la concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti ed alla recidiva. Sul punto, lamenta il ricorrente, la corte territoriale avrebbe espresso una motivazione insufficiente. Ben avrebbero potuto i giudici di merito riconoscere le attenuanti in misura prevalente 2 rispetto alle contestate aggravanti, in ragione del comportamento processuale collaborativo serbato dal ricorrente, sin dal primo momento in cui veniva fermato e sottoposto a controllo. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio comminato. La difesa si duole della erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essendo illogica e insufficiente la motivazione di rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. L'aggravante del mezzo fraudolento trova fondamento nella circostanza appurata dalla P.G. della esistenza di fogli di alluminio all'interno delle borse in cui era stata occultata la merce. Si tratta, come spiegato dalla Corte territoriale, di un espediente volto ad impedire l'attivazione del sistema di allarme e, quindi a soverchiare con astuzia le difese approntate dalla persona offesa. La interpretazione fornita in sentenza dei fatti è conforme agli orientamenti espressi in sede di legittimità in base ai quali in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (così ex multis Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 - 01).
3. Parimenti infondata è la doglianza che attiene alla mancata esclusione della recidiva. In proposito la Corte territoriale mette in rilievo i numerosi precedenti specifici annoverati dall'imputato e l'allarmante abilità dallo stesso conseguita nell'ambito di reati predatori. La concisa motivazione offre elementi valutativi di sufficiente consistenza in ordine alla maggiore pericolosità sociale del ricorrente.
4. Immune da censure è la motivazione espressa dalla Corte territoriale in ordine al vari aspetti del trattamento sanzionatorio evidenziati dalla difesa del ricorrente. Il diniego della prevalenza delle circostanze attenuati generiche rispetto alle contestate aggravanti è giustificato in ragione della negativa personalità dell'imputato, quale si evince dai suoi numerosi precedenti. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa 3 朽 Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). La pena irrogata in primo grado è stata ridotta dalla Corte territoriale in quella di mesi 8 giorni 8 di reclusione ed euro 180 di multa. Il giudice di appello, diversamente da quello di primo grado non ha esplicitato il passaggio attraverso il quale è pervenuto alla pena finale, evidenziando, tuttavia, nel corpo motivazionale che la pena era suscettibile di essere diminuita, dovendosi valorizzare maggiormente l'aspetto del delitto tentato, a fronte di altri elementi di valutazione negativi, rappresentati dalla "cospicua" recidiva da cui risulta gravato l'imputato e dalla particolare abilità operativa dimostrata nel delinquere. E' noto che la determinazione della pena, in caso di delitto tentato possa essere anche effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza indicare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (così ex multis Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, Rv. 270353 - 01). Pertanto, il fatto che il Giudice non abbia indicato la pena base è questione non suscettibile di censura. Quanto alla lamentata mancanza di motivazione in ordine alla pena concretamente irrogata, occorre rilevare che, per il delitto di tentato furto aggravato dall'art. 625 n. 2 cod. pen., la forbice edittale va da quattro mesi di reclusione (risultante dalla massima riduzione di 2/3 operata sul minimo edittale di un anno di reclusione) ad anni 4 di reclusione (risultante dalla minima riduzione di 1/3 operata sul massimo edittale di sei anni di reclusione). La pena applicata si colloca ben al di sotto della metà, in una "fascia" che questa Corte ritiene immune da specifici obblighi motivazionali (così, da ultimo, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, che ribadisce il consolidato principio secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.). Adeguata motivazione assiste infine la decisione di negare l'attenuante della particolare tenuità del danno. Sul punto la Corte di merito ha evidenziato che il valore dei capi di abbigliamento oggetto del tentato furto, era all'incirca di trecento euro. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. può essere riconosciuta solo in presenza di un 4 #3 danno che abbia cagionato un pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450 – 01; conformi n. 21014 del 2010 Rv. 247122 - 01; n. 30177 del 2013 Rv. - 256643 01; n. 24003 del 2014 Rv. 260201 - 01). Nel caso in esame, considerato il valore della merce, obiettivamente non valutabile in termini di scarsa rilevanza, deve reputarsi corretto l'apprezzamento espresso dal Giudice di merito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuall. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccialli Mariarosaria BrunoManowani Pugus Th e hustl IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssa en Caliendo oggi,7/03/19 5เก