Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
In tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. (Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto che integri l'aggravante in oggetto la condotta di chi scavalchi il muro di cinta di un centro commerciale per introdurvisi e consumare un furto, sorprendendo così la fiducia riposta dalla persona offesa nell'inviolabilità dei passaggi non naturali).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2007, n. 26432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26432 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 838
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 39694/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SA n. il 9.2.1978;
avverso l'ordinanza emessa in data 31.7.2006 dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice della libertà ex art. 310 c.p.p., con la quale, in accoglimento dell'appello del PM, veniva applicata la misura cautelare in carcere nei confronti dell'indagato anche per il reato di furto.
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Torino, in funzione di giudice della libertà ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello presentato dal PM nei confronti dell'ordinanza del GIP presso lo stesso Tribunale che in data 20.5.2006 rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IN SA anche per il reato di furto, applicava la richiesta misura.
All'IN, sottoposto a fermo della PG per il reato di ricettazione, era stato contestato anche il reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2) perché valendosi di mezzo fraudolento - consistito nello scavalcare il muro di cinta di un centro commerciale - si impossessava di vari oggetti, sottraendoli al responsabile del suddetto centro, il GIP convalidava il fermo operato per il reato di cui all'648 c.p., ma non per quello di furto, in quanto l'indagato non era stato visto scavalcare alcun muro del supermercato ne' era stato appurato se non esistessero altre vie per appropriarsi della merce.
Il Tribunale della libertà, accogliendo l'appello del PM,osservava che la contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, dell'uso del mezzo fraudolento, doveva ritenersi pacifica, posto che l'IN non poteva essere penetrato nel supermercato se non scavalcando il muro di cinta, come emergeva dal tenore della querela sporta dal responsabile del centro commerciale, il quale aveva fatto riferimento ad un altro analogo furto compiuto di recente da due persone, che erano state viste scavalcare il muro. Inoltre, il Tribunale affermava che lo scavalcamelo del muro di recinzione è inquadrato dalla giurisprudenza costante come circostanza aggravante ex art. 625 c.p., n. 2, che si concretizza ogni qualvolta vi sia stata introduzione nell'edificio attraverso vie diverse dal normale ingresso.
Propone ricorso per cassazione IN SA prospettando, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 625 c.p., n.
2. Deduce, in proposito, che le dichiarazioni del responsabile del centro commerciale, poste dal Tribunale, a fondamento della ritenuta circostanza aggravante non consentivano tale conclusione, essendo riferite ad altro furto rispetto a quello in esame, per il quale le modalità di commissione, il cui onere dimostrativo incombe al PM, potevano essere state diverse.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante in questione, assumendo che per la sua configurabilità sarebbe necessario un quid pluris che consenta di raggiungere con più facilità lo scopo.
I motivi strettamente connessi, in quanto rivolti entrambi a censurare la ritenuta sussistenza, in tema di furto, della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento ex art. 625 c.p., n. 2, sono infondati.
Quanto alla qualificazione del furto come aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, va innanzitutto ricordato che, secondo affermazione consolidata, l'espressione "mezzo fraudolento", di cui all'art. 625 c.p., n. 2, comprende ogni attività fraudolenta o insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare e sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose. Ne discende che la ratio dell'aggravante consiste nel punire più severamente chi, proprio con tale comportamento, rivela maggiore capacità criminale (v., tra le tante, Sez. 4^, 6 febbraio 2002, Rocco). È stata, pertanto, ritenuta la configurabilità di detta aggravante ogni volta che l'agente scavalca o scala un muro, indipendentemente dall'altezza di esso o si introduce nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 2^, 5 febbraio 1985, Tedde). Nella specie, il tribunale ha fatto corretta applicazione della richiamata disciplina, e considerato, con motivazione logica e ineccepibile, la sussistenza dell'aggravante de qua nello scavalcamento del muro di recinzione del supermercato, ritenuta il più probabile dei mezzi per poter arrivare alla merce. In ogni caso, l'introduzione nel cortile dell'Elkhinni, come rileva il Tribunale, non poteva che essere avvenuta con altri mezzi non meno fraudolenti, quali l'uso di chiavi false, e, pertanto, con modalità integranti la sussistenza della circostanza aggravante, con la conseguente procedibilità di ufficio del furto e la possibilità di applicazione della misura cautelare.
È quindi inesatto l'assunto del ricorrente secondo cui il giudicante, per rigettare l'appello, si sarebbe limitato a richiamare le dichiarazioni del responsabile del centro commerciale riferibili alle modalità di commissione di un precedente furto. Parimenti infondato è l'argomentazione difensiva secondo la quale il semplice scavalcamento del muro di cinta non può integrare l'aggravante in questione in quanto sarebbe necessario un quid pluris che permetta di raggiungere con più facilità lo scopo (come può essere l'uso di una scala).
Il ricorrente tralascia di considerare che l'obbiettività giuridica dell'aggravante risiede, da un lato, nella esigenza di tutelare la fiducia che il detentore della cosa pone nella inviolabilità dei passaggi non naturali e che, dall'altro, rientra nel concetto di frode qualsiasi attività diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose. L'applicazione della norma è stata, dunque, corretta e la motivazione adeguata ai fatti esaminati e pertanto il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Torino perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. cod. proc. pen..
Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007