Sentenza 4 dicembre 2019
Massime • 1
È illegittima l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all'art. 205, comma secondo, cod. pen., da considerare tassativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il g.u.p., il giorno dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e al di fuori della esecuzione della pena, aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare e contestualmente applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 86 del medesimo d.P.R.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2019, n. 13131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13131 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
13 131-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n.n. 1915 se Gastone Andreazza sez. Gianni Filippo Reynaud CC -04/12/2019 Enrico Mengoni R.G.N. 35750/2019 Ubalda Macrì -Relatore- Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RI ED, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 16-07-2019 del G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro e la successiva ordinanza del medesimo G.U.P. del 17-07-2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 luglio 2019, il G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro applicava a ED RI la pena concordata di anni 4 di reclusione e 18.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 158,8 lordi, fatto accertato in Case Badioli il 10 maggio 2019. Con ordinanza del successivo 17 luglio 2019, il medesimo G.U.P., oltre a rigettare la richiesta di modifica della misura cautelare avanzata dal difensore di RI, applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso sia la sentenza che l'ordinanza del G.U.P. marchigiano, RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. Con il ricorso proposto avverso la sentenza, la difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella misura in cui è stato negato il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro. Con il ricorso proposto avverso l'ordinanza, invece, sono stati articolati due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 205 cod. pen., evidenziando l'incompetenza funzionale del G.U.P., il quale ha emesso l'ordinanza impugnata dopo la sentenza e non contestualmente alla stessa. L'ordinanza impugnata doveva ritenersi in ogni caso illegittima anche perché sulla misura di sicurezza non c'è stata nessuna interlocuzione da parte della difesa e dell'imputato, non essendovi, nel sistema delle misure di sicurezza, alcuna norma che consenta al Giudice di comminarla in qualsiasi momento. Con il secondo motivo, infine, la difesa censura la mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla presunta pericolosità dell'imputato, non essendo emersi da alcun atto del procedimento eventuali collegamenti dell'imputato con altri soggetti, né è stata data la prova di uno spessore criminale dell'imputato ulteriore rispetto a quello desumibile dal fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto avverso la sentenza è infondato, mentre è fondato e { assorbente il primo motivo del ricorso proposto avverso la successiva ordinanza.
1. Iniziando dal ricorso relativo alla sentenza di patteggiamento, occorre evidenziare che le doglianze non sono meritevoli di accoglimento, sia rispetto alla qualificazione giuridica del fatto attribuita dalle parti e recepita dal giudice, in FZ 2 considerazione della qualità e quantità dello stupefacente illecitamente detenuto da RI (oltre 150 grammi lordi di cocaina), sia in ordine alla confisca del denaro, giustificata dal Tribunale in ragione della sua natura di profitto del reato e della sua incompatibilità con le condizioni economiche dell'imputato, il quale, su questo specifico punto, non ha fornito alcun serio elemento di smentita. Di qui il rigetto del ricorso, formulato invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
2. E' invece fondato e assorbente il primo motivo del ricorso proposto avverso l'ordinanza resa de plano dal giudice il 17 luglio 2019. Con tale provvedimento, infatti, il G.U.P., oltre a disattendere l'istanza cautelare avanzata nell'interesse di RI, ha anche disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in tal modo violando l'art. 205 comma 1 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, essendo circoscritti e limitati i casi, indicati nel comma 2 del medesimo articolo, in cui le misure di sicurezza possono essere ordinate con provvedimento successivo alla sentenza, non potendosi ritenere consentita un'interpretazione estensiva delle deroghe alla previsione di carattere generale della contestualità tra sentenza e applicazione della misura di sicurezza. Ne consegue che l'ordinanza del 17 luglio 2019, nella parte in cui è stata disposta l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, deve essere annullata senza rinvio, dovendosi invero ritenere viziata la sentenza del 16 luglio 2019 limitatamente all'omessa valutazione sul punto, come statuito nel parallelo giudizio di legittimità (n. 36085/2019 Ric. Gen.) trattato e deciso da questa Corte il 4 dicembre 2019, a seguito di ricorso proposto, avverso la predetta sentenza, dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pesaro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti della sentenza impugnata e, quanto al restante ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza del 17/07/2019, annulla quest'ultima senza rinvio limitatamente alla disposta applicazione dell'espulsione. Così deciso il 04/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente По деси Gastone Andreazza Fabio Zunica DEPOSITATA IN CANCELLEN 28 APR 2020 CANCELLEDE ESPERTO Luana Mariani 3