Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2006, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO PE Maria - Presidente - del 15/12/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1814
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 32277/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IS LA;
contro l'ordinanza pronunciata in data 25 luglio dal Tribunale di Potenza, sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
udito il P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 25 luglio 2006, il Tribunale di Potenza, sezione penale, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OM IS, perché gravemente indiziata in ordine ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il Tribunale, premesso che la fondatezza della critica attinente la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata e determinava conseguenze rilevanti potendovi rimediare il giudice dell'appello e che l'eccezione di inutilizzabilità del contenuto dell'intercettazione ambientale del 5.2.2003 non era stata rappresentata con l'istanza al GIP ma che comunque era stata rigettata con motivazione convincente (alla quale si riportava) in sede di riesame, osservava che la ricorrente non si era limitata, in occasione dei colloqui con il convivente AR, ad intrattenersi su circostanze legate al loro rapporto, ma si era manifestata concretamente disponibile come "portavoce" compagno quale capo dell'organizzazione criminale.
Quanto alla circostanza che al momento dell'arresto RE utilizzava l'autovettura nella disponibilità della donna, ciò che rilevava (anche a voler tener conto dei rilievi difensivi su un uso del veicolo da parte di una pluralità di persone) era il dato che la OM era a conoscenza degli affari illeciti dell'organizzazione e che AR era informato del trasporto curato da LI. Quanto ai fatto di cui al capo R) relativo alla detenzione di una pistola con matricola abrasa risultava la presenza della OM in casa della CI in concomitanza con il sopraggiungere di EO e SU, sicché a prescindere dall'errore in cui è incorso il GIP nell'ordinanza cautelare (che ha collocato la ricorrente all'interno di una FIAT Panda colore rosso) è accertata la sua presenza e il quadro indiziario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso che denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali è infondata. La motivazione adottata dal Tribunale e criticata dalla ricorrente è invero corretta sotto il profilo giuridico. Le argomentazioni svolte dal ricorrente muovono dall'erroneo presupposto che per disporre l'intercettazione ambientale occorra il previo accertamento della effettiva presenza dell'indagato nel locale dove la strumentazione di ascolto deve essere collocata, laddove invece la valutazione sul punto è meramente prognostica, nella prospettiva cioè che in quell'ambiente possano svolgersi conversazioni utili per la prosecuzione delle indagini. Quanto alle altre doglianze si osserva: che correttamente il Tribunale ha individuato come momento di decorrenza del termine di durata delle intercettazioni non il decreto autorizzativo ma quello esecutivo;
che in maniera generica, e quindi inammissibile, si è denunciata la "mancanza di adeguata motivazione per la deroga", in quanto tale formula non soddisfa le esigenze di specificità imposte dall'art. 581 c.p.p., lett. c).
2. La denuncia di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è infondata nella parte in cui si limita a criticare il provvedimento impugnato per l'uso improprio di un verbo ("pare") laddove dalla lettura complessiva della frase è evidente il convincimento espresso, che non è di mera apparenza ma di piena conoscenza degli illeciti posti in essere dall'associazione criminale. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione ai passaggio della motivazione con il quale il Tribunale giustifica il convincimento che l'autovettura nella disponibilità dell'indagata venne da costei data al RE nella consapevolezza dell'uso che ne avrebbe fatto. In maniera non manifestamente illogica il Tribunale, accertato che il veicolo era nella disponibilità della donna (sicché solo costei poteva averne consentito l'uso a RE), spiega le ragioni del risentimento nei confronti di quest'ultimo manifestato da AR in occasione di. una conversazione fra gli stessi intercorsa. L'interpretazione alternativa che ne propone la ricorrente attinge quindi a valutazioni di merito come tali non consentite in questa sede, tanto più che il Tribunale ha valutato anche le parola di rammarico pronunciate da RE nella conversazione con la CI, motivazione che il ricorso non critica e che quindi resiste come valido sostegno al passaggio della motivazione in esame. Quanto alla critica successiva, che attiene al passaggio della motivazione relativo al capo R), si osserva che il provvedimento impugnato non propone un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma valorizza il dato introdotto dalla difesa, costituito dalla intercettazione telefonica in concomitanza dell'accertamento effettuato dai Carabinieri, a seguito di servizio di osservazione, sulla consegna di una pistola con matricola abrasa da parte della CI a SU e EO, intercettazione che consentito di rilevare la presenza della ricorrente in casa della CI sei minuti prima dei sopraggiungere di EO e SU, circostanza che, valutata in sintonia con l'accertato coinvolgimento della OM nell'attività illecita dell'associazione criminale, ha indotto il Tribunale, in maniera non manifestamente illogica, a ritenere la gravità indiziaria anche in ordine a tale episodio.
3. L'ulteriore motivo di ricorso che denuncia violazione dell'art.292 c.p.p., lett. c) e c bis) nonché mancato esame degli elementi offerti dalla difesa è infondato, in quanto il Tribunale (par.
3.10 dell'ordinanza impugnata) li ha espressamente esaminati, considerandoli tuttavia ininfluenti in relazione agli elementi indiziari a carico. In ordine al colloquio svoltosi in carcere è la stessa ricorrente che ammette di aver informato il convivente di quanto appreso da suo fratello, mentre nessuna critica propone in relazione alle valutazioni effettuate dal Tribunale su circostanze significative quali il riferimento all'estorsione in danno di Di ON PE, alle direttive impartite e ai rimproveri per la scarsa puntualità nel riferire quanto appreso dagli interlocutori esterni.
4. La denuncia di mancanza di motivazione in ordine alla deduzione difensiva attinente alle rilevate discrasie fra le imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio e quelle di cui all'ordinanza cautelare è ugualmente infondata. La circostanza che per il delitto di usura sia stata ritenuta la competenza del Tribunale di Taranto non incide invero sulla posizione della ricorrente, che per tale fatto non era indagata.
5. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine ai mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari è svolta in maniera inammissibile per la parte in cui ripropone questioni sulla sussistenza della gravità indiziaria ovvero laddove denuncia errore di fatto per aver il Tribunale affermato che l'ordinanza del Tribunale del riesame non risultava annullato, posto che al momento della pronuncia effettivamente non era intervenuta alcuna pronuncia in tal senso. Per altro verso il Tribunale non ha inteso affermare che la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., sia assoluta, ma ha solo valutato che gli elementi addotti dalla difesa non hanno valore risolutivo ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, in quanto non dimostrativi della rescissione dal vincolo associativo. Ed invero "in tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275 c.p.p., comma 3, pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione.
Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Cass. Sez. 5^, n. 40430 del 19/11-16/12/2004). Il diverso approdo interpretativo (Cass. Sez. 1^, 16.12.2003-21.1.2004 n. 1848) invocato dalla ricorrente con i motivi nuovi non è condivisibile, perché in tal modo si finisce con lo svuotare di significato la presunzione di pericolosità individuata dal legislatore in quanto si ritengono applicabili i normali criteri valutativi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 1, laddove la cautela è per legge collegata all'inserimento nell'organizzazione criminale e al conseguente allarme sociale, sicché solo l'accertamento della rescissione del legame con l'associazione mafiosa può utilmente vincere la detta presunzione (cfr. cass. Sez. 6^, 27.3-29.5.2003 n. 23788).
6. Il ricorso deve essere rigettato e con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario dove la ricorrente è ristretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007