Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2006, n. 305
CASS
Sentenza 15 dicembre 2006

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In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2006, n. 305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 305
    Data del deposito : 15 dicembre 2006

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