Sentenza 22 ottobre 2001
Massime • 1
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, è tenuto d'ufficio ad ammettere l'imputato che non ne abbia fatto preventiva richiesta all'oblazione, fissandone le modalità e subordinando l'efficacia della condanna al mancato adempimento nel termine non superiore a dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; sicché ove il pagamento intervenga entro il termine stabilito, il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione; altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile.
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 40509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40509 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO VALENTE - Presidente - del 22/10/2001
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - N. 1022
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 8974/2001
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RI AR, nato a [...], il
16.9.1966,
contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17.10.'00.
Relazione del Cons. Dott. Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Dott. Geraci) = annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR LD ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 17 Ottobre 2000 con la quale la Corte d'Appello di
Torino ha derubricato l'imputazione originaria di ricettazione in quella d'incauto acquisto, lamentando, sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 162
bis, ult. cpv. c.p.), che il giudice a quo omettendo di disporre la prevista restituzione in termine, non lo abbia messo in condizione di avvalersi dell'istituto dell'oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 9/2^ comma della legge 16.12.1999 n. 479 introdusse nell'art. 162 bis c.p. un ultimo capoverso secondo cui "in caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita". Contestualmente, con l'art. 53,
è stato aggiunto all'art. 141 delle disp. att. c.p.p. il comma 4 bis il quale dispone che "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è
rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato". Con d.l.
7.4.'00 (art. 2/quattuordecies) è stato abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 162 bis c.p. perché giudicato superfluo rispetto alla più
generale e completa disciplina contenuta nel comma 4 bis dell'art. 141 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che 'e rimasta invece in vita e regola la materia fin dal momento in cui e'
stata emessa la sentenza impugnata.
Pertanto, deve ritenersi superata definitivamente, in caso di derubricazione originariamente preclusiva dell'oblazione in altra che la consente, la questione riguardante l'operatività, ai fini della proposizione dell'istanza, dello sbarramento dell'apertura del dibattimento, previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p. in ordine alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
Problema che, in assenza di soluzioni di diritto positivo e sull'onda della pronuncia (additiva) d'incostituzionalità degli artt. 516 e
517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la possibilità
dell'oblazione per il fatto diverso o concorrente contestati in dibattimento (C. Cost. n. 530/1995), aveva visto la giurisprudenza prevalente attestata su una sorta di compromesso in base al quale -
nell'ipotesi in esame l'oblazione era da ritenersi ammissibile ma a condizione che l'imputato avesse invocato "tempestivarnente" sia la diversa qualificazione giuridica che l'ammissione al beneficio (Sez.
1^, 5.5.1999, Orfeo, RV, 214646; RV. 169679; 161068; 210.741; 211868)
Solo un indirizzo minoritario riteneva il termine inoperante in assoluto, sia pure con riferimento ad una fattispecie in cui la modifica dell'imputazione era intervenuta nel corso del dibattimento ed era stata seguita immediatamente dalla proposizione dell'istanza
(Cass., Sez. 1^, 6.10.1998, P.M. c. Satta, RV. 211.798).
Secondo il collegio sia la ratio che la formulazione letterale della norma ora vigente permettono di affermare che la restituzione in termini debba avvenire di ufficio, ossia indipendentemente da una precedente istanza dell'imputato e dal tempo in cui la stessa - se esistente - sia stata formulata, come denota il fatto che la disposizione citata menziona la "domanda" dell'imputato soltanto in rapporto alla fase successiva al provvedimento di restituzione in termini (cfr. Cass., Sez. 1^, 17.3.'00, Papa, RV. 216.225; mentre la stessa Sezione con una pronuncia di poco successiva (12.5.'00,
Monetto, RV. 216.275) sembra rievocare le condizioni alle quali era subordinata l'applicazione dell'istituto nella giurisprudenza anteriore alla riforma).
Resta da stabilire con quali modalità la disposizione debba operare in concreto. Nessun problema se la modifica dell'imputazione avviene nel corso del dibattimento. La relativa sequenza è descritta chiaramente dalla norma: rimessione in termini e - eventualmente -
domanda di oblazione, ammissione, pagamento, dichiarazione di estinzione del reato;
ovvero pronuncia nel merito, in caso di mancata presentazione della domanda in seguito alla restituzione in termini o di omesso pagamento della somma stabilita. Il discorso si complica se la derubricazione avviene con la sentenza conclusiva del procedimento, considerato che ne' la norma speciale ne' le disposizioni processuali ordinarie apprestano un meccanismo che in tale ipotesi consenta di congelare (salvo gravame) la modifica dell'imputazione rendendo al tempo stesso possibili l'esercizio del conseguente diritto di oblazione e la dichiarazione conclusiva di estinzione del reato.
Non persuade la soluzione indicata nella citata sentenza "Monetto",
secondo la quale alla rimessione in termini si dovrebbe "...
provvedere con ordinanza emessa nel corso del dibattimento,
eventualmente anche all'esito dell'istruzione dibattimentale ...". Se
è vero che lo stesso giudice di cognizione - non può pronunciarsi più di una volta sulla medesima imputazione (prima derubricando e determinando la pena per il reato ritenuto e poi, eventualmente,
dichiarando estinto tale reato), è anche vero che la modifica dell'imputazione da parte del giudice non può sicuramente avvenire con ordinanza. Tale provvedimento dovrebbe quindi avere per oggetto esclusivamente la restituzione in termini;
ma ciò contrasterebbe con lo schema logico-formale della norma (la restituzione in termini presuppone l'avvenuta derubricazione e la segue) e, nello stesso tempo, comporterebbe l'incertezza dell'accusa fino alla sentenza, non potendosi disconoscere al giudice (anche se composto dalle medesime persone fisiche) il potere di decidere, nel merito, in maniera diversa da quella impropriamente "anticipata" con la precedente ordinanza dibattimentale.
Secondo il collegio, a meno che non si voglia pervenire ad una interpretazione sostanzialmente abrogativa della norma (e sicuramente in contrasto coi principi di uguaglianza e di ragionevolezza),
secondo cui essa non sarebbe applicabile all'ipotesi considerata per la semplice difficoltà di ricondurla in un congegno formale adeguato, l'"impasse" può e deve essere superato mutuando dal processo civile l'istituto della sentenza condizionata, consolidato in quella sede ma non del tutto estraneo alla materia penale, se si pensa alla sospensione condizionale della pena o alla concessione dell'amnistia e dell'indulto subordinate all'adempimento di obblighi
(artt. 151, 165 e 174 c.p.; 672 e 674 c.p.p.).
Com'è noto, la sentenza condizionata consiste nel subordinare l'efficacia della condanna al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti, allo scadere di un termine, all'adempimento di una prestazione, ed è ammissibile se circoscritta ai casi in cui l'accertamento dell'avverarsi della condizione non comporti un nuovo giudizio di cognizione, ma possa essere fatto valere in sede esecutiva (Cass. Civ., Sez. 2^, 7.12.1982, n. 6667; 22.12.1986, n.
7841, Sez. 3^, 12.7.1996, n. 6329; 10.4.1998, n. 3734; 25.2.1999, n.
1642).
Ritiene pertanto il collegio che il caso di specie debba essere deciso secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello
Stato (art. 12/ultima parte delle "preleggi" stabilendo il seguente principio di diritto: "in materia di oblazione relativa ad un'imputazione divenuta suscettibile di tale causa estintiva per effetto della modifica di quella originaria e preclusiva (Ipotesi
attualmente regolata dall'art. 141/comma 4 bis delle Disposizioni di
Attuazione del c.p.p.), quando la modifica avviene con la sentenza conclusiva del procedimento, il giudice, altre ad irrogare le sanzioni corrispondenti, è tenuto, con la stessa sentenza e di ufficio, ad ammettere l'imputato all'oblazione, se consentita,
stabilendone le modalità e subordinando l'efficacia della condanna al mancato adempimento nel termine non superiore a 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Se il pagamento interviene nel termine stabilito, il reato dev'essere dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione su istanza di parte;
altrimenti la condanna diventa efficace ed eseguibile".
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra
Sezione della Corte d'Appello di Torino affinché, ferma restando l'intervenuta derubricazione del reato e la conseguente determinazione della pena, provveda alle ulteriori pronunce, ai sensi dell'art. 141/comma 4 bis disp. att. c.p.p. e in conformità al principio enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione all'imputato di termine per l'oblazione e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per l'ulteriore corso sul punto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2001