Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 40509
CASS
Sentenza 22 ottobre 2001

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Massime1

Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, è tenuto d'ufficio ad ammettere l'imputato che non ne abbia fatto preventiva richiesta all'oblazione, fissandone le modalità e subordinando l'efficacia della condanna al mancato adempimento nel termine non superiore a dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; sicché ove il pagamento intervenga entro il termine stabilito, il reato deve essere dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione; altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile.

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2001, n. 40509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40509
Data del deposito : 22 ottobre 2001

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