Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
La sentenza emessa all'esito del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., avendo come presupposto la necessaria conoscenza da parte dell'imputato della pena di cui chiede l'applicazione, non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2008, n. 38857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38857 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 25/09/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2035
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22951/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE UR SS, nato il [...] (a mezzo del suo difensore e procuratore speciale);
contro la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Modena in data 31 ottobre 2007, resa ex art. 444 c.p.p., che lo ha condannato alla pena di mesi 9 e giorni 15 di reclusione ed Euro 2 mila di multa, pena sospesa, per i reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 337 e 582 c.p.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un motivo, che si propone in via preliminare, il difensore e procuratore speciale del BE UR, nominato il 26 novembre 2007, premesso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta, in data 31 ottobre 2007, estesa con motivazione contestuale, è stata notificata all'imputato il 3 novembre 2007, nel domicilio eletto presso il suo difensore, e il termine utile per impugnare scadeva il 18 novembre 2007, chiede ex art. 175 c.p.p., comma 1, la "rimessione in termini del difensore" ai fini della proposizione del ricorso" avverso detta sentenza, non potutasi impugnare per la ragione di forza maggiore data dalla non conoscenza della lingua italiana. Il motivo, prospettato in via preliminare, appare infondato. La forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è infatti quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili. Di conseguenza non è ravvisabile la forza maggiore ogni volta che tale impedimento (non conoscenza della lingua italiana) non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 6, 5221/1993, R.V. 194021, Osagie;
Massime precedenti Vedi: Rv. 190274 Rv. 173198 Rv. 161741).
Tanto premesso, la difesa dell'imputato deduce con un primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c),in relazione all'art. 143 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa traduzione della sentenza impugnata nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta. Rileva il difensore che l'accusato, cittadino marocchino, non parla nè comprende la lingua italiana: circostanza che risulta dagli atti processuali, sin dalla udienza di convalida dell'arresto in cui ha dichiarato di non comprendere la lingua italiana e di abbisognare di un interprete. Gli atti successivi sono stati infatti tradotti in lingua araba. Per il ricorrente, la sentenza impugnata, resa in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in assenza dell'imputato, gli è stata notificata priva della dovuta traduzione nella lingua araba, con prospettata nullità della sentenza a norma dell'art. 143 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) dai quali si evincerebbe che le sentenze, da cui discende il diritto di impugnazione quale massima espressione del diritto di difesa, siano tradotte nella lingua nota all'accusato.
Anche questo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Non va infatti dimenticato che, nel caso in questione, la decisione di primo grado è costituita da una pronuncia ex art. 444 c.p.p. la quale ha come presupposto la necessaria conoscenza da parte dell'imputato (italiano o straniero, anche alloglotta) della specie e della misura della pena che egli, unitamente al Pubblico ministero, ha chiesto al Giudice gli sia applicata.
Pertanto, avuto anche riguardo alla particolarità ed al grado di informazione sull'esito processuale della vicenda, che connota appunto la condizione della parte che ha fatto richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ritiene la Corte di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che considera la sentenza non compresa tra le categorie di atti rispetto ai quali la legge processuale attribuisce all'imputato alloglotta il diritto alla traduzione (cfr. ex plurimis: N. 417 del 1997 Rv. 207207, N. 677 del 1997 Rv. 207802, N. 8402 del 1997 Rv. 208851, N. 12394 del 2000 Rv. 217915, N. 27018 del 2001 Rv. 219793, N. 15745 del 2002 Rv. 221300, N. 48743 del 2004 Rv. 230142, N. 19136 del 2006 Rv. 234301, 5572 del 2007, depositata il 5 febbraio 2008, Rv. 239495).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008