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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27438 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
‘71 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27438 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2020 la Corte di assise di appello di Bari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di LO TI, ha confermato la pronuncia in data 8 marzo 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per l'omicidio preterintenzionale di NO LE (aggravato perché commesso per futili motivi: artt. 584, 585, e 577, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di sette anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per la mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione: - alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto (da ravvisarsi nel dolo misto a colpa e che richiedere la concreta prevedibilità della morte della persona offesa, che nella specie non ricorrerebbe), soggiungendo che dalla veritiera narrazione offerta dal TI si trarrebbe il difetto di prova di esso poiché, nell'occorso, egli intendeva solo chiedere spiegazioni al LE che aveva minacciato il figlio di quattro anni dell'imputato e non si potrebbe ritenere che l'uso di guanti, da parte dello stesso TI, sia dimostrativo della sua intenzione di eludere le indagini, essendosi presentato in loco con la propria auto;
- al rapporto di causalità tra la condotta del TI e il decesso del LE, fondato sulla relazione del consulente del pubblico ministero, il quale tuttavia ha affermato solo in via ipotetica che le lesioni subite dalla persona offesa siano derivate dall'impatto con il suolo del suo capo, senza dare alcuna certezza sulla causazione dell'evento, soprattutto rispetto all'esito dell'intervento dei sanitari (qualora il personale medico avesse avuto conoscenza del trauma cranico del LE subito dopo il suo ricovero). 2.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per non aver argomentato sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, di cui - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza - non ricorrerebbero i presupposti in quanto il TI ha costantemente affermato di aver agito perché preoccupato per l'incolumità del figlio (oggetto delle minacce del LE che, senza motivo alcuno, aveva rappresentato che Io avrebbe fatto sparire) e che il Giudice di appello avrebbe ritenuta senza una chiara argomentazione. Inoltre, la Corte di merito erroneamente avrebbe affermato che il TI ha riferito delle minacce solo in un momento successivo (avendole egli riportate già in sede di spontanee dichiarazioni il 26 agosto 2 2020 e quando è stato ascoltato lo stesso giorno in presenza del suo difensore) e, comunque, in maniera contraddittoria avrebbe creduto all'imputato quando ha ammesso la propria responsabilità e non quanto ha narrato di esse. 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l'azione dell'imputato e il decesso della persona offesa, tenuto conto del fatto che - a fronte dell'affermazione da parte di quest'ultima in sede di anamnesi - di non aver subito traumi, solo molto tempo dopo il ricovero (avvenuto alle ore 21:55) è stata eseguita la TAC che ha evidenziato un'emorragia cerebrale (dopo le 23:30) e il LE è stato sottoposto a intervento chirurgico (alle ore 3:34). Su tali elementi la Corte di merito non avrebbe argomentato, riportandosi alla relazione del consulente del pubblico ministero che - come già esposto - si è espressa in termini ipotetici e per nulla esaustivi. 2.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione alla chiesta derubricazione del fatto in omicidio colposo. Ad avviso della difesa, infatti, occorrerebbe distinguere due segmenti della condotta, ossia i colpi inferti dal TI al LE (con la volontà di causare un danno) e il successivo sgambetto (dettato dalla sola intenzione di fermare la vittima per ottenere un chiarimento che, dunque, costituirebbe una condotta negligente o imprudente). 2.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza - della condotta positiva dell'imputato (che ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e si è spontaneamente presentato in Questura ammettendo la propria responsabilità, collaborando sin dalle prime fasi delle indagini), non potendo negarsi rilievo - come contraddittoriamente ha fatto la Corte di merito - alla confessione sol perché la polizia giudiziaria era sulle tracce del colpevole (atteso che, comunque, gli operanti disponevano solo della targa della vettura condotta dal reo, di proprietà non dell'imputato ma del padre), difettando un riferimento alle dichiarazioni spontanee del TI innanzi al Giudice di appello (ove ha chiesto scusa per il proprio comportamento, comprendendone la gravità) e, infine, avendo la Corte distrettuale argomentato in maniera contraddittoria allorché ha escluso segnali concreti e affidabili di resipiscenza. 2.6. Con il sesto motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (con giudizio di prevalenza), nonostante le minacce del LE riguardanti il figlio dell'imputato. 2.7. Con il settimo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, con riferimento alla determinazione della pena base, che la Corte di merito si sarebbe limitata a ritenere congrua 3 ed adeguata senza alcuna specifica motivazione nonostante sia stata irrogata in misura superiore al minimo, rendendo in tal modo «praticamente [...] inoperante» la riduzione per il rito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. 1.1. La prospettazione relativa alla elemento psicologico del delitto è nel complesso infondata. La Corte territoriale, in relazione alle censure prospettate con l'atto di appello, ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa [...], ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. pone una valutazione ex lege quanto alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto, ritenendo l'assoluta probabilità che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01, 280103 - 02; cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 44986 del 21/9/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/5/2012, Perini, Rv. 253357). Purtuttavia, la decisione - al di là del detto richiamo - è conforme anche al principio, più di recente espresso, secondo cui «in tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito» (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 01): la Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato, con particolare riferimento alla fase finale dell'aggressione (ricostruita per il tramite della visione delle immagini riprese dalla videosorveglianza, della deposizione del MO, oltre che delle risultanze medico-legali), come l'imputato abbia non solo colpito violentemente al corpo il LE ma lo abbia sgambettato proprio per fermarlo farlo rovinare al suolo e «portare a termine il suo disegno lesivo». Nel resto, la difesa si è affidata ad asserti del tutto generici, reiterando in ampia misura quanto esposto nell'atto di appello senza neppure denunciare il travisamento della prova, finendo per perorare irritualmente un diverso apprezzamento degli elementi in atti, segnatamente, alla luce della deposizione dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), che la Corte di merito ha disatteso con una motivazione congrua e logica, fondata su elementi di fatto (come in parte anticipato, in particolare, le videoriprese e le dichiarazioni del Morro) neppure menzionati dalla difesa. 4 1.2. È, invece, manifestamente infondata e priva di specificità la prospettazione difensiva (contenuta nel primo e nel terzo motivo di ricorso) relativa al rapporto di causalità tra la condotta del TI e il decesso del LE, anche in relazione all'intervento dei sanitari. «Ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale e che eventuali cause sopravvenute non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell'imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato» (Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Avram, Rv. 266614 - 01). Difatti, a mente dell'art. 41, comma 3, cod. pen. «il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sé sole, sufficienti a determinare l'evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato (fatto remoto) e l'evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto più recente» (ivi; cfr., Cass., Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, Rv. 260315). In altri termini, «la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione» (ivi). Ragion per cui «sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato» e «non sono dunque cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano "in unione" con la condotta dell'imputato» (Sez. 5, n. 6918/2016, cit.). Ciò è a dirsi anche qualora sia stato il «comportamento della vittima» ad aver «contribuito ad aggravare le conseguenze del reato (ivi). Sotto il profilo in discorso, la prospettazione difensiva, per il tramite di enunciati meramente assertivi, ha mosso censure alla ricostruzione tratta dalla relazione di consulenza del pubblico ministero che, alla luce di quanto riportato nella sentenza impugnata (oggetto di apodittica contestazione nel ricorso), non si è affatto espresso in maniera ipotetica nell'indicare la causa del decesso dell'offeso nel trauma cranioencefalico derivante dall'urto con il suolo per effetto della caduta determinata dall'azione dell'imputato, ed anzi ha puntualizzato che proprio per l'entità e la natura delle lesioni riscontrate, se anche il LE fosse stato sottoposto a intervento chirurgico appena giunto nel nosocomio, l'evoluzione del quadro patologico sarebbe stata analoga;
e ciò contrariamente a quanto genericamente dedotto nel ricorso che si è limitato ad ipotizzare un diverso decorso causale in relazione alla condotta dei sanitari che 5 hanno avuto in cura la persona offesa, senza neppure avere riguardo ai princìpi appena richiamati in ossequio ai quali può ravvisarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente. 2. Il secondo motivo, inerente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, è inammissibile. Esso in realtà, riproponendo ampiamente quanto già dedotto con l'atto di appello (in ampia parte trascritto), ha prospettato irritualnnente un diverso apprezzamento del fatto sulla scorta della narrazione dell'imputato; e non ha dedotto utilmente il travisamento della prova (segnatamente, allorché ha escluso che il TI avesse già, nel corso delle prime dichiarazioni, indicato il motivo del suo agire), non soltanto perché la sentenza impugnata ha dato atto dell'immediata rappresentazione da parte dell'imputato che la vittima aveva spinto il figlio (pur rilevando le «aggiunte susseguenti», ossia nel corso delle successive audizioni) e il travisamento è stato dedotto senza la necessaria specificità ma con assedi generici (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), ma soprattutto per la dirimente considerazione che la Corte di merito (alla luce della dinamica del fatto ricostruita per il tramite delle riprese delle telecamere presenti in loco, della deposizione del MO e del fatto che l'imputato si sia presentato munito di guanti - da cui il Giudice distrettuale ha inferito che egli fosse a conoscenza della positività all'HIV della persona offesa), ha ritenuto in maniera congrua e logica che quanto accaduto prima dell'aggressione abbia comunque rappresentato un mero pretesto che ha condotto il TI a dare sfogo ai propri impulsi violenti, così argomentando in maniera conforme alla giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02: «a circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento»); e con tale iter il ricorso non si è confrontato effettivamente. 3. Il quarto motivo - relativo alla mancata derubricazione del fatto in omicidio colposo - è inammissibile. Anch'esso, oltre a riprodurre quasi integralmente quanto prospettato con l'atto di appello, contiene assedi generici e finisce col prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto rispetto a una motivazione che ha compiutamente esposto le ragioni per cui il fatto è stato qualificato come omicidio preterintenzionale (cfr. retro, par. 1.), chiarendo dunque - mediante il detto iter - il perché non si è determinata per la chiesta derubricazione (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 4. Il quinto e il sesto motivo, relativi alle circostanze attenuanti e al bilanciamento, possono essere trattati congiuntamente. 2'../ 6 Deve osservarsi che: - la Corte distrettuale ha escluso i presupposti della provocazione facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui essa è incompatibile con la circostanza aggravante dei futili motivi (cfr. Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01: «la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista»), il che esime dal dilungarsi per rimarcare la genericità delle censure difensive al riguardo (affidate alla mera riproposizione di quanto esposto nell'atto di appello); - la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stata esclusa evidenziando, rispetto a quanto prospettato con l'atto di appello, come l'imputato al momento del fatto fosse un soggetto maturo (di ventisei anni) che ha dato dimostrazione di spiccata capacità criminale sia nel caso di specie (avendo la Corte fatto riferimento nuovamente all'iter criminis e alla sua programmazione) sia in precedenza (avendo riportato precedenti condanne irrevocabili), e chiarendo le ragioni per cui la confessione del TI (ritenuta, non del tutto affidabile alla luce del compendio probatorio) e la sua presentazione spontanea non potessero condurre a un giudizio di prevalenza (anche tenuto conto delle facilità di risalire al veicolo impiegato nell'occorso, intestato al padre dell'imputato, nonché a quest'ultimo, essendo egli stato ripreso dai sistemi di videorsorveglianza della zona) ed affermando che le generiche scuse rese in udienza non palesassero concreti e affidabili segni di resipiscenza;
si tratta di un'argomentazione congrua e logica, con la quale il Giudice di appello ha dato conto degli elementi su cui ha fondato l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e che non può essere qui sindacato sulla scorta del diverso apprezzamento prospettato dal ricorso (peraltro, in ampia misura per il tramite della mera trascrizione dell'atto di appello, senza censurare la decisione impugnata con la necessaria specificità), che ha pure addotto erroneamente, quale elemento da apprezzare, la scelta del rito abbreviato (cui ex lege consegue la riduzione della pena, dopo la sua corretta determinazione: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01). 5. Il settimo motivo - relativo alla determinazione della pena base - è inammissibile. La sentenza ha compiutamente argomentato al riguardo evidenziando la congruità della pena in ragione del grado di violenza esercitata, all'intensità dell'aggressione e alle rimanenti modalità del fatto, così rendendo una motivazione senz'altro congrua, anche a prescindere dal fatto che la pena è stata irrogata in misura ben inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01) ed anzi prossima al minimo (poiché determinata in anni dieci e mesi sei di reclusione) 7 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
‘71 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27438 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 febbraio 2020 la Corte di assise di appello di Bari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di LO TI, ha confermato la pronuncia in data 8 marzo 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per l'omicidio preterintenzionale di NO LE (aggravato perché commesso per futili motivi: artt. 584, 585, e 577, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di sette anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per la mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione: - alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto (da ravvisarsi nel dolo misto a colpa e che richiedere la concreta prevedibilità della morte della persona offesa, che nella specie non ricorrerebbe), soggiungendo che dalla veritiera narrazione offerta dal TI si trarrebbe il difetto di prova di esso poiché, nell'occorso, egli intendeva solo chiedere spiegazioni al LE che aveva minacciato il figlio di quattro anni dell'imputato e non si potrebbe ritenere che l'uso di guanti, da parte dello stesso TI, sia dimostrativo della sua intenzione di eludere le indagini, essendosi presentato in loco con la propria auto;
- al rapporto di causalità tra la condotta del TI e il decesso del LE, fondato sulla relazione del consulente del pubblico ministero, il quale tuttavia ha affermato solo in via ipotetica che le lesioni subite dalla persona offesa siano derivate dall'impatto con il suolo del suo capo, senza dare alcuna certezza sulla causazione dell'evento, soprattutto rispetto all'esito dell'intervento dei sanitari (qualora il personale medico avesse avuto conoscenza del trauma cranico del LE subito dopo il suo ricovero). 2.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per non aver argomentato sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, di cui - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza - non ricorrerebbero i presupposti in quanto il TI ha costantemente affermato di aver agito perché preoccupato per l'incolumità del figlio (oggetto delle minacce del LE che, senza motivo alcuno, aveva rappresentato che Io avrebbe fatto sparire) e che il Giudice di appello avrebbe ritenuta senza una chiara argomentazione. Inoltre, la Corte di merito erroneamente avrebbe affermato che il TI ha riferito delle minacce solo in un momento successivo (avendole egli riportate già in sede di spontanee dichiarazioni il 26 agosto 2 2020 e quando è stato ascoltato lo stesso giorno in presenza del suo difensore) e, comunque, in maniera contraddittoria avrebbe creduto all'imputato quando ha ammesso la propria responsabilità e non quanto ha narrato di esse. 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l'azione dell'imputato e il decesso della persona offesa, tenuto conto del fatto che - a fronte dell'affermazione da parte di quest'ultima in sede di anamnesi - di non aver subito traumi, solo molto tempo dopo il ricovero (avvenuto alle ore 21:55) è stata eseguita la TAC che ha evidenziato un'emorragia cerebrale (dopo le 23:30) e il LE è stato sottoposto a intervento chirurgico (alle ore 3:34). Su tali elementi la Corte di merito non avrebbe argomentato, riportandosi alla relazione del consulente del pubblico ministero che - come già esposto - si è espressa in termini ipotetici e per nulla esaustivi. 2.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione alla chiesta derubricazione del fatto in omicidio colposo. Ad avviso della difesa, infatti, occorrerebbe distinguere due segmenti della condotta, ossia i colpi inferti dal TI al LE (con la volontà di causare un danno) e il successivo sgambetto (dettato dalla sola intenzione di fermare la vittima per ottenere un chiarimento che, dunque, costituirebbe una condotta negligente o imprudente). 2.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza - della condotta positiva dell'imputato (che ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e si è spontaneamente presentato in Questura ammettendo la propria responsabilità, collaborando sin dalle prime fasi delle indagini), non potendo negarsi rilievo - come contraddittoriamente ha fatto la Corte di merito - alla confessione sol perché la polizia giudiziaria era sulle tracce del colpevole (atteso che, comunque, gli operanti disponevano solo della targa della vettura condotta dal reo, di proprietà non dell'imputato ma del padre), difettando un riferimento alle dichiarazioni spontanee del TI innanzi al Giudice di appello (ove ha chiesto scusa per il proprio comportamento, comprendendone la gravità) e, infine, avendo la Corte distrettuale argomentato in maniera contraddittoria allorché ha escluso segnali concreti e affidabili di resipiscenza. 2.6. Con il sesto motivo è stato addotto il vizio di motivazione, anche per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (con giudizio di prevalenza), nonostante le minacce del LE riguardanti il figlio dell'imputato. 2.7. Con il settimo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, per mancanza di argomentazione sulle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, con riferimento alla determinazione della pena base, che la Corte di merito si sarebbe limitata a ritenere congrua 3 ed adeguata senza alcuna specifica motivazione nonostante sia stata irrogata in misura superiore al minimo, rendendo in tal modo «praticamente [...] inoperante» la riduzione per il rito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. 1.1. La prospettazione relativa alla elemento psicologico del delitto è nel complesso infondata. La Corte territoriale, in relazione alle censure prospettate con l'atto di appello, ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa [...], ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. pone una valutazione ex lege quanto alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto, ritenendo l'assoluta probabilità che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01, 280103 - 02; cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 44986 del 21/9/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/5/2012, Perini, Rv. 253357). Purtuttavia, la decisione - al di là del detto richiamo - è conforme anche al principio, più di recente espresso, secondo cui «in tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito» (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 01): la Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato, con particolare riferimento alla fase finale dell'aggressione (ricostruita per il tramite della visione delle immagini riprese dalla videosorveglianza, della deposizione del MO, oltre che delle risultanze medico-legali), come l'imputato abbia non solo colpito violentemente al corpo il LE ma lo abbia sgambettato proprio per fermarlo farlo rovinare al suolo e «portare a termine il suo disegno lesivo». Nel resto, la difesa si è affidata ad asserti del tutto generici, reiterando in ampia misura quanto esposto nell'atto di appello senza neppure denunciare il travisamento della prova, finendo per perorare irritualmente un diverso apprezzamento degli elementi in atti, segnatamente, alla luce della deposizione dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), che la Corte di merito ha disatteso con una motivazione congrua e logica, fondata su elementi di fatto (come in parte anticipato, in particolare, le videoriprese e le dichiarazioni del Morro) neppure menzionati dalla difesa. 4 1.2. È, invece, manifestamente infondata e priva di specificità la prospettazione difensiva (contenuta nel primo e nel terzo motivo di ricorso) relativa al rapporto di causalità tra la condotta del TI e il decesso del LE, anche in relazione all'intervento dei sanitari. «Ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale e che eventuali cause sopravvenute non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell'imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato» (Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Avram, Rv. 266614 - 01). Difatti, a mente dell'art. 41, comma 3, cod. pen. «il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sé sole, sufficienti a determinare l'evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato (fatto remoto) e l'evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto più recente» (ivi; cfr., Cass., Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, Rv. 260315). In altri termini, «la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione» (ivi). Ragion per cui «sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato» e «non sono dunque cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano "in unione" con la condotta dell'imputato» (Sez. 5, n. 6918/2016, cit.). Ciò è a dirsi anche qualora sia stato il «comportamento della vittima» ad aver «contribuito ad aggravare le conseguenze del reato (ivi). Sotto il profilo in discorso, la prospettazione difensiva, per il tramite di enunciati meramente assertivi, ha mosso censure alla ricostruzione tratta dalla relazione di consulenza del pubblico ministero che, alla luce di quanto riportato nella sentenza impugnata (oggetto di apodittica contestazione nel ricorso), non si è affatto espresso in maniera ipotetica nell'indicare la causa del decesso dell'offeso nel trauma cranioencefalico derivante dall'urto con il suolo per effetto della caduta determinata dall'azione dell'imputato, ed anzi ha puntualizzato che proprio per l'entità e la natura delle lesioni riscontrate, se anche il LE fosse stato sottoposto a intervento chirurgico appena giunto nel nosocomio, l'evoluzione del quadro patologico sarebbe stata analoga;
e ciò contrariamente a quanto genericamente dedotto nel ricorso che si è limitato ad ipotizzare un diverso decorso causale in relazione alla condotta dei sanitari che 5 hanno avuto in cura la persona offesa, senza neppure avere riguardo ai princìpi appena richiamati in ossequio ai quali può ravvisarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente. 2. Il secondo motivo, inerente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, è inammissibile. Esso in realtà, riproponendo ampiamente quanto già dedotto con l'atto di appello (in ampia parte trascritto), ha prospettato irritualnnente un diverso apprezzamento del fatto sulla scorta della narrazione dell'imputato; e non ha dedotto utilmente il travisamento della prova (segnatamente, allorché ha escluso che il TI avesse già, nel corso delle prime dichiarazioni, indicato il motivo del suo agire), non soltanto perché la sentenza impugnata ha dato atto dell'immediata rappresentazione da parte dell'imputato che la vittima aveva spinto il figlio (pur rilevando le «aggiunte susseguenti», ossia nel corso delle successive audizioni) e il travisamento è stato dedotto senza la necessaria specificità ma con assedi generici (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), ma soprattutto per la dirimente considerazione che la Corte di merito (alla luce della dinamica del fatto ricostruita per il tramite delle riprese delle telecamere presenti in loco, della deposizione del MO e del fatto che l'imputato si sia presentato munito di guanti - da cui il Giudice distrettuale ha inferito che egli fosse a conoscenza della positività all'HIV della persona offesa), ha ritenuto in maniera congrua e logica che quanto accaduto prima dell'aggressione abbia comunque rappresentato un mero pretesto che ha condotto il TI a dare sfogo ai propri impulsi violenti, così argomentando in maniera conforme alla giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02: «a circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento»); e con tale iter il ricorso non si è confrontato effettivamente. 3. Il quarto motivo - relativo alla mancata derubricazione del fatto in omicidio colposo - è inammissibile. Anch'esso, oltre a riprodurre quasi integralmente quanto prospettato con l'atto di appello, contiene assedi generici e finisce col prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di fatto rispetto a una motivazione che ha compiutamente esposto le ragioni per cui il fatto è stato qualificato come omicidio preterintenzionale (cfr. retro, par. 1.), chiarendo dunque - mediante il detto iter - il perché non si è determinata per la chiesta derubricazione (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 4. Il quinto e il sesto motivo, relativi alle circostanze attenuanti e al bilanciamento, possono essere trattati congiuntamente. 2'../ 6 Deve osservarsi che: - la Corte distrettuale ha escluso i presupposti della provocazione facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui essa è incompatibile con la circostanza aggravante dei futili motivi (cfr. Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01: «la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista»), il che esime dal dilungarsi per rimarcare la genericità delle censure difensive al riguardo (affidate alla mera riproposizione di quanto esposto nell'atto di appello); - la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stata esclusa evidenziando, rispetto a quanto prospettato con l'atto di appello, come l'imputato al momento del fatto fosse un soggetto maturo (di ventisei anni) che ha dato dimostrazione di spiccata capacità criminale sia nel caso di specie (avendo la Corte fatto riferimento nuovamente all'iter criminis e alla sua programmazione) sia in precedenza (avendo riportato precedenti condanne irrevocabili), e chiarendo le ragioni per cui la confessione del TI (ritenuta, non del tutto affidabile alla luce del compendio probatorio) e la sua presentazione spontanea non potessero condurre a un giudizio di prevalenza (anche tenuto conto delle facilità di risalire al veicolo impiegato nell'occorso, intestato al padre dell'imputato, nonché a quest'ultimo, essendo egli stato ripreso dai sistemi di videorsorveglianza della zona) ed affermando che le generiche scuse rese in udienza non palesassero concreti e affidabili segni di resipiscenza;
si tratta di un'argomentazione congrua e logica, con la quale il Giudice di appello ha dato conto degli elementi su cui ha fondato l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e che non può essere qui sindacato sulla scorta del diverso apprezzamento prospettato dal ricorso (peraltro, in ampia misura per il tramite della mera trascrizione dell'atto di appello, senza censurare la decisione impugnata con la necessaria specificità), che ha pure addotto erroneamente, quale elemento da apprezzare, la scelta del rito abbreviato (cui ex lege consegue la riduzione della pena, dopo la sua corretta determinazione: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01). 5. Il settimo motivo - relativo alla determinazione della pena base - è inammissibile. La sentenza ha compiutamente argomentato al riguardo evidenziando la congruità della pena in ragione del grado di violenza esercitata, all'intensità dell'aggressione e alle rimanenti modalità del fatto, così rendendo una motivazione senz'altro congrua, anche a prescindere dal fatto che la pena è stata irrogata in misura ben inferiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01) ed anzi prossima al minimo (poiché determinata in anni dieci e mesi sei di reclusione) 7 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/03/2023.