Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale e che eventuali cause sopravvenute non siano da sole sufficienti a determinare l'evento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell'imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella quale è stato configurato l'omicidio preterintenzionale, con riferimento alla morte di una persona, che, nel disperato tentativo di sottrarsi all'azione lesiva in atto nei suoi confronti, fuggiva correndo sulla strada, dove veniva travolta da un'autovettura che sopraggiungeva in corsa).
Commentari • 2
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A cura del Dott. Paolo Q. Cardinali 1.Premessa. La Corte d'assise ed i casi di sua competenza. Ai sensi dell'art. 5 c.p.p[1]. la Corte d'Assise è chiamata a giudicare su fatti contraddistinti da una intensa violenza o ritenuti di particolare disvalore da parte dell'ordinamento. Tale organo giurisdizionale è peculiare, oltre che per la natura dei giudizi di cui è competente, anche per la sua struttura, essendo composto da due giudici togati e da sei giudici popolari. I giudici popolari vengono nominati a sorte e, in ossequio alla natura democratica della nostra Repubblica, incidono direttamente sulle decisioni della Corte d'Assise, avendo la maggioranza dei voti in camera di consiglio. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
6 9 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Udienza c.c.
8.1.2016Dott. Carlo Zaza Presidente Dott. Edoardo De Gregorio Consigliere Sentenza n. 20 Dott. Antonio Settembre Consigliere Registro generale n.46077/15 ConsigliereDott. Giuseppe De Marzo Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : VR ALEXANDRU, nato in [...], il [...] ; avverso la ordinanza del 30.5.2015 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Canale che ha concluso udito per l'imputato l'Avv. Massimo chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Reggio 1. Con Calabria, in parziale riforma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale nei confronti dell'odierno ricorrente, ha applicato la misura degli arresti domiciliari assistiti dall'uso del braccialetto elettronico, confermando nel resto l'impugnata ordinanza sia in punto di gravi indizi di colpevolezza che in 1 punto di esigenze cautelari, e ciò in merito al delitto di cui all'art. 584 cp.
1.1 Avverso la sentenza ricorre l'indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cpp, violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 584. Deduce l'erroneità della decisione impugnata in punto di accertamento del nesso causale tra l'evento morte, determinato nel di specie dall'intervenuto caso investimento della vittima del reato, e le condotte di percosse e lesioni addebitabili all'Avran. Deduce l'erroneità della decisione sia in ordine alla ricostruzione degli istituti applicabili per rintracciare il detto nesso eziologico, avendo il giudice impugnato applicato l'art. 41, primo comma, ср in tema di esistenza di concause legate all'evento, senza aver in precedenza accertato, ai sensi dell'art. 40, medesimo codice, la sussistenza del nesso causale tra le percosse prodotte dall'indagato e la condotta successivamente ed autonomamente posta in essere dalla vittima, sia in ordine alla ricostruzione fattuale degli accadimenti, essendo intervenuto un lasso temporale tra la condotta dell'indagato e l'incidente intercorso sulla strada statale 106 tale da interrompere il nesso causale tra gli eventi descritti nel capo di imputazione. La parte ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accertato se la condotta della vittima di proiettarsi sulla strada con le conseguenze sopra descritte fosse stata l'unica altra scelta possibile, sicché, in assenza di tale accertamento, non poteva affermarsi che l'evento morte fosse eziologicamente riconducibile alla condotta dell'Avram. Rileva altresì la parte ricorrente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso delle indagini, atteso che ad una prima ricostruzione più attendibile secondo cui l'Avram avrebbe aggredito prima il EA ( vittima del reato ) e poi l'AN ON, il cognato del primo, si era sovrapposta una seconda ricostruzione dei fatti per la quale era stato invertito da parte dei dichiaranti l'ordine di aggressione delle vittime. Deduce la parte ricorrente che se fosse stata accolta la prima versione dei fatti, più attendibile in quanto frutto delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti e dunque scevre da possibili successivi condizionamenti, allora sarebbe emerso con maggiore evidenza la non riconducibilità dell'evento morte alla condotta dell'indagato, posto che, in seguito alla prima aggressione, il EA avrebbe potuto indirizzare la sua condotta in modo più adeguato e non già nel modo che aveva poi condotto alla sua morte.
1.3 Deduce altresì la parte ricorrente come, secondo motivo di doglianza, ai sensi dell'art. 606, lett. e, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sempre in punto di accertamento del nesso causale. Deduce la difesa della parte ricorrente l'erroneità nella valutazioni delle risultanze istruttorie, e ciò con t 2 particolare riferimento alle emergenze della consulenza tecnica dell'Ing. Venanzio che aveva ricostruito la dinamica dei fatti e dell'esame autoptico della vittima;
deduce la scarsa plausibilità della ricostruzione accolta dal Tribunale del Riesame secondo cui la vittima si sarebbe determinata a correre all'indietro sulla strada statale per verificare di non essere seguito dagli aggressori, e ciò sempre sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni;
rileva inoltre che la fatale decisione della vittima di spostarsi sulla sede stradale era stata determinata non per il panico conseguente all'aggressione, quanto piuttosto per lo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava al momento dei fatti.
1.4 Deduce infine la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e, cpp, la violazione degli artt. 41 e 584 ср e l'illogicità della motivazione sempre in ordine al nesso causale;
deduce che il nesso causale da accertarsi ai sensi dell'art. 40 tra le condotte dell'indagato e l'evento morte era stato illogicamente desunto sulla base delle impressioni e valutazioni riferite dai dichiaranti e non già sulla base di elementi oggettivi di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza non meritevole di accoglimento.
2.2 Giova ricordare, in premessa, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente ( in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 584 cod. pen., nei confronti degli imputati che avevano sottoposto a percosse e calci la vittima, la quale nel disperato tentativo di sottrarsi all'inseguimento degli aggressori urlanti e manifestamente animati dalla volontà di sottoporla ad ulteriori atti di violenza, era precipitata da un parapetto che aveva scavalcato nella fuga ) ( Cass., Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012 dep. 19/10/2012, S. e - altri, altrimenti, l'omicidio Rv. 253744 ). Detto preterintenzionale richiede che l'autore della aggressione abbia commesso atti diretti а percuotere e ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza la necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente ( Cass., Sez. 1, n. 1008 del 03/10/1986 dep. 30/01/1987, SMORGON, Rv. 174956 ). Il che, del resto, 3 オ pienamente si accorda col tradizionale principio "causa causae est causa causati" che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Sez. 1, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177). Ciò rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da un altro precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3946/03 del 03/12/2003, Belquacem, Rv. 224903), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo.
2.3 Sempre in termini ricostruttivi, corre l'obbligo di ricordare come sia ormai superata, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva che l'omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di dolo misto a colpa. è infatti pervenuti, da ultimo, all'approdo interpretativo Si secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse provocare lesioni;
in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, la stessa Corte nell'affermare la tesi secondo cui "In tema di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva ne' da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato" ( Cass., Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552).
2.4 Ciò posto, osserva la Corte come le doglianze sollevate dalla parte ricorrente sul punto qui da ultimo in discussione in tema di nesso causale siano del tutto sfornite di giuridico fondamento, avendo il tribunale del riesame fatto buon governo delle regole giuridiche dettate dall'art. 584 e 41, primo e secondo comma, cp per accertare il nesso di derivazione causale tra le percosse e lesioni subite dalla vittima del reato e l'evento mortale conseguito alle prime. Ed invero, il nesso eziologico nel senso ora chiarito e la conseguente gravità indiziaria accertata dal giudice della cautela è stato adeguatamente motivato, con argomentazioni logiche scevre da aporie e contraddizioni, sulla base delle univoche emergenze istruttorie rappresentate dai verbali di sit delle persone presenti al pestaggio da parte dell'odierno indagato ( che hanno precisamente descritto la dinamica dei fatti come quella rappresentata nel capo di imputazione provvisorio ) e sulla base delle risultanze delle due consulenze ( l'una medico-legale e l'altra dinamica ) che hanno accertato le cause della morte della vittima del reato e lo stato dei luoghi che sono stati il teatro della dolorosa vicenda che qui ci occupa. Ebbene, sulla base delle predette fonti di prova, oggi t valutabili solo sotto il profilo della gravità indiziaria, non possono residuare comunque dubbi sul fatto che il TU sia stato, prima, violentemente percosso dall'Avran e, poi, nel disperato 4 tentativo di sottrarsi alle ulteriori conseguenze dell'azione lesiva, sia scappato lungo la strada statale ( che peraltro è stata descritta come attigua al parcheggio ove era avvenuta l'aggressione e che pertanto rappresentava in quel frangente l'unica via di fuga a disposizione del EA ), trovando la morte per il sopraggiungere di un'autovettura che non poteva evitare il fatale impatto con il corpo del EA stesso.
2.4.1 Non è pertanto emersa la circostanza della esistenza di una causa sopravvenuta che, sul piano causale, abbia interrotto il nesso di derivazione eziologica tra la condotta dell'Avram ed il successivo decesso della vittima ed anzi il giudice della cautela ha adeguatamente motivato anche in ordine alle specifiche censure sollevate da parte dell'odierno ricorrente.
2.4.2. Ebbene, è noto che l'art. 41 c.p., comma 2 prevede che il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sè sole, sufficienti a determinare l'evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato (fatto remoto) e l'evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto più recente ( cfr., Cass., Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014 dep. 13/08/2014, Desogus e altro, Rv. 260315 ). Ed invero, la norma, di non facilissima lettura, è stata oggetto di risalente e frequente interpretazione giurisprudenziale, la quale ha consentito di raggiungere alcune certezze interpretative, che oramai non possono più essere messe in dubbio. Si è così chiarito che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato ( Cass. 2010/11954-RV 246549 ). Non sono dunque cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano "in unione" con la condotta dell'imputato ( Cass. 2011/15220-RV 249967 ). In sintesi, se ipotizzando, in astratto, la esclusione di una delle due cause, effettuando, vale a dire la cd. verifica controfattuale, si giunge alla conclusione che l'evento non si sarebbe verificato, si deve necessariamente ritenere che i fatti sopraggiunti (siano essi rappresentati da avvenimenti naturali o da condotte umane) non possano apprezzarsi, nell'ottica della loro efficienza causale, come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente. E ciò evidentemente, anche se trattasi del comportamento della vittima, la quale abbia contribuito ad aggravare le conseguenze del reato. Invero, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, 5 * K in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione ( Cass. 1990/06180RV 184166).
2.4.3 Orbene, ritiene la Corte che il provvedimento qui impugnato ha fornito adeguata risposta motivazionale anche in ordine al profilo della dedotta ( e mai dimostrata ) interruzione del nesso eziologico per una ipotetica causa sopravvenuta, atteso che, a fronte di una dimostrata situazione fattuale in cui la strada : statale rappresentava invero l'unica via di fuga per l'aggredito, la contestata successione delle aggressioni ( che vorrebbe vedere, secondo la tesi del ricorrente, il EA come il soggetto per primo aggredito ) non riveste alcuna rilevanza nella determinazione e successione degli eventi. Del resto, per quanto già sopra ricordato, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente.
2.4.4 Ne discende che l'evento morte è nel caso di specie univocamente collegato alle percosse subite dal EA, giacché quest'ultimo, nella rapida successione degli eventi sopra descritti, si è determinato a correre sulla strada statale proprio conseguenza dell'azione aggressiva posta in in essere dall'indagato e proprio allo scopo di sottrarsi alla stessa, senza che cause sopravvenute abbiano reciso il nesso di derivazione causale che comunque deve essere riaffermato anche nell'ipotesi in cui le percosse e lesioni descritte dalla norma incriminatrice si pongano come semplice concausa della morte.
3. Il èsecondo profilo di doglianza invece del tutto inammissibile, in quanto diretto a sollecitare la Corte ad una rivisitazione del materiale indiziario diretto ad accreditare una versione alternativa dei fatti di causa. ammissibile in sede di giudizio di Tale operazione non legittimità.
3.1 Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabile se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cpp non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
3.2 In realtà, la parte ricorrente tenta di proporre alla Corte di legittimità una ricostruzione alternativa dei fatti allegando surrettiziamente un vizio motivazionale là dove invece il giudice del riesame ha adeguatamente motivato sia in ordine alla circostanza della "corsa all'indietro" della vittima ( che peraltro ha trovato un sicuro riscontro indiziario nel punto in cui è stata attinta la vittima dall'autovettura in corsa ) sia in ordine all'irrilevanza dello stato di ebbrezza alcolica della vittima. Sul punto, Occorre ancora una volta ricordare che il nesso causale non può considerarsi interrotto dallo stato di alterazione alcolica in cui si trovava la vittima, opponendovisi il tenore dell'art. 41 c. p., comma 1, a norma del quale il concorso di cause preesistenti non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento.
4. Ma anche il terzo motivo di doglianza deve considerarsi infondato, limitandosi invero a riproporre quelle doglianze già sollevate con il primo motivo di ricorso in tema di nesso causale e per il quale si rimanda а quanto già espresso sopra a prima doglianza delconfutazione della fondatezza della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 8.01.2016 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente addl 22 FEB 2016 Il Consigliere estensore Carmela Lanzuise Roboto bustač eux IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO