Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
! * E REPUBBLICA ITALIANA N O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Proprict-- fundie digli Nell SEZIONE SECONDA CIVILE Ma ofice. utili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: none a fine di recinzione 04 8 9 6 /03 Dott. Mario SPA .N. 11860/00 Cron. 10983 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 1337 - Rel. Consigliere Ud. 13/12/02 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Giovanna SCHERILLO -• Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: CI OM, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato VIA MONTE ZEBIO 30, GIAMMARIA CAMICI, che la difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO ABBATE, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA elettivamente NO GI, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIENA, difeso dall'avvocato GI DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1656 avverso la sentenza n. 23/00 della Corte d'Appello di -1- A NAPOLI, depositata il 12/01/00; M ) 10 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rosario Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RG OL, proprietario di un immobile sito in fondi a dislivello chiedeva ed otteneva provvedimento con cui si inibiva a ME AN ogni comportamento atto a impedirne od ostacolarne la recinzione con opere materiali;
l'adito Pretore, comparse le parti, revocava il provvedimento. Con citazione del 24.1.92, il OL conveniva la AN di fronte al Tribunale di Napoli chiedendo affermarsi l'esclusiva sua proprietà del muro di contenimento della proprietà a dislivello;
il suo diritto di recingere la proprietà stessa con reti e pali fino all'altezza di mt. 1,80, alla sommità del muro. му Sulla resistenza della AN che proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la servitù di veduta sul golfo, il Tribunale adito con sentenza 11.7.97, rigettava la domanda principale di RG OL avente ad oggetto il riconoscimento come esclusivamente proprio, anche perché realizzato a proprie spese, del muro di cinta e di contenimento esistente nel fabbricato e giardino di esso istante in Capri, via Grotta delle Felci 40, e fungente da confine lato nord con l'immobile della convenuta ME AN che ne aveva rimosso la rete metallica;
rigettava, altresì, la domanda avente ad oggetto il diritto alla sopraelevazione del muro;
in accoglimento della riconvenzionale in data 1 - 4/2/91 riconosceva il muro appartenente alla AN, rigettava la pretesa della convenuta sul riconoscimento della servitù di panoramicità e dichiarava l'incompetenza per materia relativamente alla violazione delle distanze a mezzo alberi. Con appello 15.12.1997 l'attore ha chiesto la riforma di tale sentenza insistendo nell'appartenenza a sé del muro e nel diritto di sopraelevarlo. Resisteva l'appellata che spiegava a sua volta appello incidentale. Con sentenza in data 10.12.1999/12.1.2000, la Corte partenopea accoglieva parzialmente le domande attoree e regolava le spese. Osservava la Corte territoriale che il Tribunale non aveva considerato che, per la parte del muro medesimo eccedente il contenimento cioè al di sopra del livello del fondo a monte operano le comuni norme sul muro di cinta, sicchè ciascuno dei due proprietari ha il diritto di realizzare a spese comuni la barriera di delimitazione dei rispettivi fondi. Non poteva essere condiviso, pertanto, il ragionamento del Tribunale secondo cui il muro termina al filo del terreno soprastante e quindi non si ravviserebbe il diritto di sopraelevare. A prescindere dal rilievo che il muro non finisce esattamente a quel livello ma sia pur di qualche decina di centimetri lo sopravanza in altezza, come si му ricava dalle fotografie della CTU, non viene meno, in ogni caso, la facoltà di ciascuno dei proprietari contigui di pretendere la recinzione a norma degli artt.886 e 887 cpv c.c.. Pertanto, relativamente al tratto di muro superiore a quello di contenimento, l'attore aveva il diritto di pretendere, a norma degli artt.886 e 887 c.c., l'elevazione a spese comuni di una recinzione. Avendovi l'attore stesso all'uopo provveduto a proprie spese mediante rete e piante ornamentali di altezza uguale a quella di un regolare muro di cinta realizzato a norma di legge, tale sistemazione era certamente più vantaggiosa per il proprietario del fondo superiore che, in tal modo, non avrebbe perso l'amenità. La AN, quindi, non poteva dolersene, tranne che avesse preteso essa stessa, del che, però, non si era resa promotrice, la costruzione a spese comuni di un regolare muro di cinta. Pertanto in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, andava accolto il petitum di cui al punto sub 2 della domanda dell'appellante e andava dichiarato che il 2 OL aveva diritto di sopraelevare a spese comuni la struttura di recinzione a partire dal livello del fondo AN, con la facoltà alternativa di apporre in loco la rete e le piante entro i limiti sopra citati. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ME AN, affidandosi a tre motivi;
resiste con controricorso il OL. Motivi della decisione Con il primo motivo, intestato “errore nei presupposti ed erronea interpretazione della sentenza di prime cure", la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto nell'interpretazione му della decisione del tribunale avendo ritenuto in particolare che quest'ultimo per la parte del muro eccedente il contenimento avesse affermato che non operavano le comuni norme sul muro di cinta, mentre nella sentenza di primo grado era scritto che la proprietà comune inizia solo nella eventuale parte di muro sovrastante il livello del terreno e, che, nel caso in esame, il muro finiva a filo del terreno. Va rilevato che la Corte territoriale non ha affatto travisato le affermazioni delle sentenza di primo grado ma, avvalendosi delle risultanze della CTU e della documentazione fotografica allegata, le ha corrette, nel senso che il muro di cinta era quello eccedente il contenimento e che lo stesso quindi non finiva a livello del terreno. Ciò detto, va rilevato che la censura è al limite dell'inammissibilità perché a ben vedere non muove critica ad una statuizione, ma piuttosto ad una argomentazione o, addirittura, ad una cadenza dell'argomentazione svolta dal giudice del merito. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento. 3 Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art887 c.c.) si articola nel senso che la sentenza impugnata, affermando il diritto del OL di innalzare a spese comuni la barriera di delimitazione dei rispettivi fondi non avrebbe considerato che il muro esistente si trova nella proprietà dell'odierna ricorrente. Sarebbe poi inconferente il richiamo all'art.886 c.c. essendovi tra i due fondi un dislivello di 10 metri, la rete da collocarsi non porterebbe alcuna utilità ai due fondi e limiterebbe unicamente la visione del panorama per la AN. Deve osservarsi che il 1° comma dell'art.887 c.c è stato correttamente applicato, in quanto si discute di una recinzione che sovrasta il muro di cinta e quindi il OL poteva realizzarla a spese comuni. му L'art.886 c.c., d'altro canto, è stato richiamato nella sentenza impugnata a sostegno del diritto della controparte non perché si dibattesse della costruzione di un muro di cinta, ma per la possibilità del OL di richiederne l'innalzamento. Può rilevarsi che di entrambe le disposizioni di legge si è data una interpretazione estensiva, giustificata dalla mancanza di una servitù di veduta a favore della AN, negata dal Tribunale con statuizione passata in giudicato. Anche tale motivo non merita pertanto accoglimento. Il terzo (ed ultimo) mezzo attiene al governo delle spese, su cui si lamenta inesistente motivazione. Le ragioni esposte a sostegno di tale doglianza si possono sostanzialmente ravvisare nella contestazione delle alterne vicende processuali e nella parziale soccombenza della controparte. Va ricordato che le spese incidono sulla parte in base all'esito complessivo della lite, senza che si debba distinguere le vicende di ciascuna fase di essa. Laddove poi si lamenta la mancata compensazione delle spese stesse, la 4 censura è inammissibile perché in materia, il ricorso al giudice della legittimità è ammesso nel solo caso di condanna sulle spese della parte totalmente vittoriosa, evento questo non verificatosi nelle vicende che ne occupa. Sussistono giusti motivo per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13.12.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore враволи Mensal applesni IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia DEPOSITATO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il 21-11-2003 Roma 1 APR 2003 serie 4 al n. 38944. - versate € 149.77apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE C1 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1 Catania IL COLLABORATORIE DI CANCELLERIA (Roberto Bicc