Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 2
In tema di omicidio preterintenzionale, l'omesso rispetto da parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non integrando detta omissione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2006, n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).
Commentari • 6
- 1. La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione. Principio Giurisprudenziale La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. (legittima difesa) non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione. Decisione: Sentenza n. 40414/2019 Cassazione Penale – Sezione 5 Classificazione: Penale Principio: La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente …
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La difesa era e resta legittima anche dopo la riforma del 2019 solo a condizione che che il pericolo di offesa all'incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l'uso dell'arma come mezzo di difesa, mentre la reazione a difesa dei beni è legittima quando l'offesa è in atto (non vi è desistenza) e vi sia il pericolo, ossia la probabilità ovvero la rilevante possibilità, di aggressione all'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. La riforma della legittima difesa del 2019 non ha sostituito quella del 2006 perchè, al pari della prima, riguarda esclusivamente le reazioni difensive all'offesa ingiusta arrecata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso …
Leggi di più… - 4. Non sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui all’art. 52, c. 1, c.p. nei casi previsti dall’art. 52, c. 2, c.p.: la Cassazione spiega il perchèDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 agosto 2020
(Ricorsi rigettati) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 52) Il fatto La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato l'imputato responsabile del tentato omicidio nei confronti di una persona al cui indirizzo aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco, attingendolo al viso, al torace, all'avambraccio destro, al secondo dito della mano sinistra e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la provocazione, lo aveva condannato alla pena di 3 anni 1 mese e 10 giorni di reclusione; con le pene accessorie di legge e condanna, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile …
Leggi di più… - 5. Sparare al ladro è legittima difesa se .. (Cass.21794/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2020
La legittima difesa, anche nel domicilio, è e resta una facoltà eccezionale di autodifesa riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile. La nuova riforma del 2019 non ha sostituito quella del 2006 perchè, al pari della prima, riguarda esclusivamente le reazioni difensive all'offesa ingiusta arrecata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati: dunque, pur sempre di difesa "nel domicilio" si tratta e non di difesa "del domicilio" tout court. L'interpolazione del comma 2 con l'inserimento dell'avverbio "sempre", volto a presidiare ulteriormente, nell'intenzione del legislatore, la presunzione di proporzionalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 35709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35709 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI AO - Consigliere - N. 2216
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 22512/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES OL N. IL 17/05/1963;
RU CC N. IL 24/08/1982;
avverso la sentenza n. 9/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in parola del Dott. E. Scardaccione, sost. proc. gen., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di assise di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale ES AO e UG RD furono condannati alla pena di giustizia in quanto ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale in danno di TT Giancarlo. Gli stessi furono anche condannati al risarcimento del danno e alla corresponsione di una provvisionale.
2. Il capo di imputazione recita: "delitto di cui agli artt. 110, 584 e 585 c.p., art. 577 c.p., commi 1 e 4, perché, in concorso tra loro, colpendo più volte al capo e al corpo -in data 24 febbraio 2010- con una mazza da baseball e con una mazza di ferro, TT Giancarlo, cagionando allo stesso lesioni personali consistenti in trauma cranico, trauma spalla, avambraccio e mano destra, avambraccio e gomito sinistro, con frattura del gomito, numerose ferite lacero- contuse, ne cagionavano il decesso, intervenuto in data 9 marzo 2010, per arresto cardiocircolatorio".
3. In sentenza i fatti vengono sinteticamente ricostruiti come segue. Il 24 febbraio 2010 TT, rientrando a casa, si accorgeva che i vetri della sua auto erano stati rotti. Sospettando che l'autore del fatto fosse UG RD, che deteneva una mazza da baseball, collegò il fatto alla circostanza che lo stesso lo riteneva responsabile del furto di un suo computer. La convivente di TT, ND IL, resasi conto che il UG si trovava nel confinante appartamento del ES, la cui porta era aperta, si introdusse nel predetto appartamento per chiedere spiegazioni. Ne nacque un violento battibecco e il TT, allarmato dalle grida che provenivano dall'appartamento confinante, armatosi di una piccozza, intervenne a sua volta. Entrato in casa del ES, TT fu aggredito da quest'ultimo, armato di una spranga di ferro, e dal UG, che impugnava la mazza da baseball;
TT riportava le lesioni di cui al capo di imputazione.
Ricoverato in ospedale, TT tenne un comportamento assolutamente indisciplinato, sottraendosi alle cure, fumando, assumendo cocaina. La sua morte intervenne il 9 marzo 2010. Secondo i giudici del merito, doveva escludersi che gli imputati avessero agito per legittima difesa e doveva escludersi che la morte di TT fosse conseguenza di cause sopravvenute (in ospedale e dopo il suo ricovero) rispetto alle lesioni riportate il 24 febbraio.
4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione personalmente i due imputati.
5. Ricorso UG - Deduce due censure.
5.1. a) violazione degli artt. 493 e 192 c.p.p., art. 456 c.p.p., comma 1, lett. e) e mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che la corte d'assise d'appello ha valutato in modo superficiale le risultanze istruttorie emerse in primo grado ed ha acriticamente condiviso le conclusioni del primo giudicante. Si tratta peraltro di conclusioni non logicamente collegate alle premesse. TT sostenne di essere stato aggredito degli imputati, armati di una mazza da baseball. I giudici del merito, tuttavia, non pongono in adeguato rilievo il fatto che proprio TT si introdusse nell'appartamento del ES, nel quale sapeva essere presente il UG, armato di una piccozza e con chiari intenti aggressivi. Tra TT e UG vi erano stati precedenti dissapori, sfociati anche in atti violenza contro le cose. TT utilizzò contro i suoi avversari la piccozza, tanto che il ricorrente fu ferito al braccio, circostanza che risulta al momento del suo ingresso in carcere. Altra circostanza che prova la natura violenta della condotta di TT -circostanza sostanzialmente ignorata dai giudici del merito- è il fatto che il tavolino di vetro esistente nell'appartamento andò completamente in frantumi. Così stando le cose, è del tutto incongruo aver negato la sussistenza della scriminante della legittima difesa, atteso che la reazione del UG fu del tutto proporzionata all'offesa che lo stesso aveva subito. Il ricorrente doveva difendere la sua incolumità fisica e non poteva farlo in maniera diversa da quella effettivamente posta in essere. D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che possono essere "coperte" dalla legittima difesa anche azioni che si protraggano nel tempo.
Così stando le cose, è evidente che la sentenza di secondo grado pecca gravemente sul versante motivazionale, con ciò infrangendo precise norme di legge, anche di livello costituzionale. Non appare possibile enucleare i passaggi logici attraverso i quali i giudici di appello sono giunti alla conclusione di confermare la sentenza di primo grado. In realtà, essi prendono le mosse da tre capisaldi: 1) la comunicazione notizia di reato (assunta però acriticamente e senza valutare il contesto in cui il presunto reato veniva commesso), 2) La confessione da parte di UG di aver fatto uso della mazza da baseball (e tuttavia la corte d'assise d'appello non ha considerato che il predetto attrezzo fu usato solamente a fini difensivi), 3) la personalità del ricorrente (dedotta, tuttavia, unicamente dai suoi precedenti penali e dalla recidiva contesta). È evidente allora che la corte territoriale di secondo grado ha operato una lettura assolutamente unilaterale degli elementi di giudizio e non ha preso in nessuna considerazione la ricostruzione alternativa, tutt'altro che illogica, proposta dalla difesa. In particolare, risulta violato l'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, per erronea assunzione del criterio di valutazione della prova, atteso che il giudice del merito ha del tutto omesso di effettuare la ricerca di elementi di riscontro individualizzante in relazione a tutti passaggi della ricostruzione. Ne consegue l'assoluta apoditticità della sentenza per l'approccio preconcetto e sostanzialmente riassuntivo tenuto dai giudicanti, che hanno fondato il loro convincimento su mere congetture, quando non addirittura su vere e proprie suggestioni. La sentenza è viziata da un intuizionismo di fondo, assolutamente inammissibile in campo processuale. Partendo da tali presupposti inaccettabili, la corte d'assise d'appello arriva ad affermare addirittura che la persona offesa non avrebbe reagito in alcun modo. Se così fosse, non si comprenderebbe perché TT aveva portato seco una piccozza e perché UG sia stato ferito. Viceversa, non è stato preso in considerazione il fatto che le ferite riportate da TT (al gomito, al braccio, alla mano) indicano chiaramente che i suoi avversari tennero una condotta eminentemente difensiva, in quanto non lo colpirono in alcuna parte vitale del corpo.
5.2. b) violazione degli artt. 110, 584 e 585 c.p., art. 577 c.p., commi 1 e 4, nonché mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che la corte non ha assolutamente motivato in maniera esaustiva sulla sussistenza del nesso di causalità tra la colluttazione e l'evento morte, intervenuto circa due settimane dopo i fatti. Invero, non è stato preso in sufficiente considerazione il fatto che TT soffriva di pregresse patologie, il fatto che lo stesso era sieropositivo e tossicodipendente, il fatto che le sue funzioni epatiche erano gravemente compromesse, il fatto che era affetto da ipertensione polmonare e che seguiva terapia sostitutiva con metadone. Non è stato poi dato sufficiente rilievo al fatto che, durante il ricovero in ospedale, lo stesso aveva continuato ad assumere cocaina ed a fumare, che aveva rifiutato le cure che gli dovevano essere somministrate (in particolare l'ossigenoterapia). Infine TT si era allontanato, insieme con la convivente, senza essere stato autorizzato a tanto dai medici. Infine, nella tasca della sua felpa - all'atto della morte - fu trovata ancora altra cocaina. Così stando le cose, non si comprende perché la corte d'assise d'appello non abbia adeguatamente approfondito l'indagine volta ad accertare se tali pregresse, concomitanti e successive cause non siano valse, da sole, a interrompere il nesso di causalità tra l'episodio del 24 febbraio 2010 e la morte intervenuta il 9 marzo dello stesso anno. Gli stessi consulenti tecnici, oltretutto, hanno dichiarato l'impossibilità di delimitare con certezza l'entità del peggioramento riconducibile esclusivamente alle lesioni patite dall'assunzione di cocaina;
in sintesi non è stato possibile spiegare l'effetto finale avuto dallo stupefacente assunto poco prima della morte. Per tale ragione, sarebbe stato indispensabile disporre perizia volta ad accertare proprio tale profilo della catena causale. In mancanza, la corte è stata costretta a fondare il suo convincimento, come si diceva, su semplici congetture, risultando -in tal modo- la sentenza affetta da una incolmabile lacuna motivazionale.
6. Ricorso ES.
6.1. Dopo una parte introduttiva, nella quale riassume i motivi di appello, inclusi i motivi nuovi a suo tempo presentati (erronea ricostruzione dei fatti, erronea valutazione e utilizzo delle rilevazioni operate dalla polizia scientifica, erronea valutazione circa l'insussistenza della legittima difesa, erronea valutazione circa l'insussistenza del caso di eccesso colposo in legittima difesa, insussistenza della fattispecie di cui all'art. 584 c.p. sotto il profilo soggettivo, erronea motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) e dopo aver svolto considerazioni preliminari e osservazioni metodologiche in ordine alla impugnazione la sentenza di appello, deduce quattro censure.
6.2. c) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in ordine alla mancata applicazione della scriminante dell'art. 52 c.p. e del combinato disposto dal predetto art. 52 e dell'art. 59 c.p.. Il giudice di appello ha sostanzialmente ripercorso l'iter motivazionale del primo decidente, introducendo due ulteriori considerazioni: la prima consistente nella affermazione che l'azione degli imputati fu particolarmente violenta e prolungata;
la seconda consistente nell'affermazione che i colpi vennero indirizzati soprattutto al capo, tanto che TT perse subito conoscenza. Da tali presupposti, la corte d'assise d'appello trae la conseguenza che i due imputati, più che a difendersi, pensarono a "dare una lezione" al loro avversario. Si tratta, com'è evidente, di considerazioni di natura squisitamente congetturale, che - peraltro - concorrono con una erronea concezione dei sintomi identificativi della esimente della legittima difesa. È noto, infatti, che la verifica di proporzionalità tra aggressione e reazione non deve essere condotta con riferimento agli effetti lesivi dell'azione reattiva, ma con riferimento alle condizioni materiali nelle quali è avvenuta l'aggressione e, dunque, principalmente con riferimento ai mezzi e agli strumenti che gli aggrediti avevano concretamente a disposizione per difendersi. Il giudice di merito, viceversa, esclude la proporzionalità della reazione degli imputati semplicemente sulla base della natura e della entità delle lesioni riportate da TT. Sta di fatto che, al momento dell'aggressione, gli imputati non avevano altri strumenti per fronteggiare TT (che era armato di piccozza) se non quelli che avevano fortuitamente presso di sè. È ovvio che chi è aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento e utilizzando gli strumenti che - di fatto - sono a sua disposizione. Inoltre la corte d'assise d'appello non svolge alcuna valutazione circa la potenzialità lesiva dell'aggressione proveniente da TT e non considera minimamente il contesto fattuale nel quale si è esplicata la condotta del ricorrente. Per la corretta impostazione del problema relativo alla sussistenza della legittima difesa, il giudice deve, prima, valutare la sussistenza l'intensità e la gravità del pericolo e quindi concentrare il suo giudizio sulla proporzionalità della reazione. Nel caso in esame, ciò non è avvenuto, in quanto i giudicanti hanno preso in considerazione solo il secondo aspetto della questione.
6.2. Ulteriore errore di valutazione è quello di aver escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, quanto meno, della legittima difesa putativa. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legittima difesa putativa, così come quella reale, deve essere apprezzata con giudizio ex ante e non già ex post, come, in realtà, ha fatto il giudice di secondo grado. Per quel che riguarda, poi, l'attualità del pericolo, la corte d'assise d'appello avrebbe dovuto considerare che il pericolo è attuale fin quando si protrae l'azione diretta alla lesione. Ebbene nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo è ragionevolmente supposta. Peraltro è noto che, con la modifica introdotta dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, la proporzione fra offesa e difesa è normativamente stabilita quando sia configurabile, da parte dell'aggressore, la violazione di domicilio. Tale è evidentemente il caso di specie.
6.3. Sotto altro aspetto, è da rilevare come il giudice di secondo grado abbia completamente svalutato la questione relativa alla natura e alla collocazione delle macchie di sangue sul locus delicti. Viceversa, tale valutazione è indispensabile, atteso che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'azione, iniziata nel domicilio del UG, si sia conclusa sul pianerottolo o, addirittura, a casa del TT.
6.4. Infine, è da ricordare che chi invoca la legittima difesa non ha l'onere di fornirne la prova, ma semplicemente quello di indicare gli elementi necessari alla dimostrazione del suo assunto. Così stando le cose, doveva trovare applicazione l'art. 530 c.p.p., comma 3, che impone la pronuncia di sentenza assolutoria anche nel caso in cui vi sia una semipiena probatio in ordine alla sussistenza dell'esimente.
6.5. d) violazione di legge penale e carenze dell'apparato motivazionale in ordine all'erronea esclusione della configurabilità della fattispecie di eccesso colposo in legittima difesa, ai sensi dell'art. 55 c.p.. La questione è rimasta assolutamente irrisolta, atteso che, sul punto, il giudice di secondo grado omette qualsiasi motivazione. Al proposito, è da notare che, anche se il giudicante ha sostenuto che gli elementi di fatto erano tali da escludere che la condotta del ricorrente potesse essere scriminata ai sensi dell'art. 52 c.p., ovvero del combinato disposto dell'art. 52 e dell'art. 59 c.p., lo stesso avrebbe comunque dovuto motivare circa gli elementi in grado di dirimere ogni ulteriore dubbio, ugualmente decisivo, onde addebitare il fatto di reato all'agente nella forma di cui all'art. 584 c.p. e non invece, come sarebbe stato corretto, alla stregua dei casi di cui all'art. 55 c.p.. Avere ricostruito i fatti come espressione di una vera e propria controaggressione che ES e UG avrebbero posto in essere ai danni di TT costituisce ulteriore errore derivante dall'aver preso in considerazione solo le conseguenze lesive della condotta dei due imputati. Viceversa, per valutare correttamente la sussistenza dell'eccesso colposo, il giudicante non può trascurare l'indagine sulla percezione soggettiva che l'agente ha avuto del contesto nel quale andava ad esplicarsi la sua reazione. Tutto ciò è completamente rimasto al di fuori dell'indagine dibattimentale.
6.6. e) violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in ordine alla erronea affermazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento morte, essendo stati violati i principi desumibili dall'art. 41 c.p., nonché quello di cui al "ragionevole dubbio", indicato nell'art. 530 c.p.p., comma 2. Anche sotto questo aspetto, si deve affermare che il giudice di appello ha aderito supinamente alle motivazioni, già lacunose, della sentenza di primo grado. Secondo la corte d'assise d'appello, la lesione al gomito imponeva l'intervento in anestesia totale ed efficacia decisiva non ebbero i comportamenti sconsiderati che il TT tenne durante il ricovero in ospedale. In realtà questo iter argomentativo si incrina proprio nel punto in cui si da rilievo a tutti i fatti che in concreto hanno rappresentato l'oggetto dell'accertamento condotto dai giudici. Invero, è stato negato rilevo autonomo a ognuno degli altri ulteriori eventi intervenuti medio tempore, mancando, in questo senso, qualsiasi accenno motivazionale circa le ragioni che hanno indotto a escludere che detti eventi potessero, da soli, ovvero unitariamente considerati, ma comunque indipendentemente dalla condotta del ES, determinare autonomamente la morte di TT. La corte di secondo grado avrebbe potuto agevolmente valutare, sulla base del materiale probatorio prodotto nel precedente grado di merito, sia che sussistevano eventi e circostanze indipendenti dalla condotta del ricorrente, ma idonei a determinare - da soli - la morte, sia che il nesso causale era stato reciso già in un momento antecedente a quello in cui si ebbe a verificare il fatto-reato. Sussiste quantomeno il legittimo dubbio che, al momento in cui si concretizzava l'evento morte, le conseguenze lesive derivanti dalla condotta dell'imputato fossero già state del tutto -ormai- rimosse. In altri termini, tra gli elementi di cui si riscontra la mancata considerazione, vi sono proprio quelli che, valutati nel loro insieme, avrebbero legittimato la conclusione secondo la quale l'evento esiziale si era, in realtà, verificato con decorso causale del tutto diverso rispetto a quello innescato dalla condotta reattiva del ES.
6.7. Oltretutto devono essere svolte ulteriori considerazioni in ragione della particolare natura del delitto ascritto al ES. È noto che, per dottrina e giurisprudenza prevalenti, la fattispecie di cui all'art. 584 c.p. comporta una sorta di "presunzione di prevedibilità" dell'evento più grave in capo all'agente che ha posto in essere gli atti lesivi dell'altrui integrità fisica. In sintesi, la sussistenza dell'omicidio preterintenzionale si fonda in maniera determinante sul nesso di causalità tra l'azione voluta e la conseguenza non voluta. Così stando le cose, certamente la motivazione sulla sussistenza del nesso causale e sulla mancanza di interferenze causali avrebbe dovuto essere ben più stringente e serrata rispetto a quella che hanno evidenziato le due sentenze di merito. La corte d'assise d'appello sembra aver disapplicato il principio dell'art. 40 c.p., in base al quale, com'è noto, nessuno può essere punito per un fatto-reato se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione, ma sembrano anche aver fatto cattiva applicazione del principio di cui all'art. 41 del medesimo codice, il quale, com'è altrettanto noto, esclude la responsabilità dell'agente quando le cause sopravvenute siano tali da interrompere il rapporto eziologico tra la condotta e l'evento mortale. Da questo punto di vista, si deve dunque affermare che i giudici del merito non avrebbero potuto mancare di affermare, in base a rigorose leggi scientifiche, che la condotta lesiva posta in essere, da un lato, da ES e l'evento della morte di TT, dall'altro, non erano affatto legati -univocamente- da una relazione diretta di causa ed effetto.
6.8. f) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., allo scopo di procedere alla formazione e acquisizione della perizia richiesta dalla parte ricorrente. Premesso che la integrazione probatoria in appello è certamente compatibile con una il rito abbreviato, come costantemente affermato dalla corte di cassazione, è evidente che anche in tal tipo di giudizio vige la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado. Ma, appunto, di mera presunzione si tratta;
di talché il rifiuto del giudice di secondo grado di procedere alla rinnovazione dell'attività istruttoria deve comunque essere motivato. Il diritto alla prova contraria è garantito all'imputato ed esso si esercita anche attraverso la richiesta di integrare la fase istruttoria in secondo grado, quando ne ricorrano le condizioni. La decisione in merito da parte del giudicante non è meramente discrezionale, appunto perché si relaziona con il ricordato diritto alla prova (difendersi provando), che sussiste in capo all'imputato. Ebbene, nel caso in esame, la corte d'assise d'appello ha semplicemente ignorato la richiesta e non ha neanche emesso un provvedimento ad hoc per rigettarla. Nessuna motivazione è stata esibita sul punto. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (sent. n. 42659 del 2007) ha chiarito che, in appello, non è consentito, attraverso il deposito di memorie, introdurre una consulenza tecnica di parte. Ne consegue che la richiesta, rivolta appunto al giudice d'appello, di nominare un perito per accertare in via definitiva la sussistenza del nesso causale tra la condotta del ES e la morte del TT non ammetteva alternative, non potendo la difesa del ricorrente veicolare in appello gli esiti di un'eventuale consulenza tecnica di parte. In sintesi: il giudice di secondo grado era tenuto, se non a istaurare il contraddittorio sul punto, quantomeno ad emettere un esplicito provvedimento negativo o, in un'ottica ancora più restrittiva, era tenuto a redigere un dispositivo che consentisse di cogliere i motivi per cui il quadro probatorio che le parti avevano censurato e qualificato come insufficiente era, viceversa, da ritenersi tale da fondare un giudizio valido "oltre ogni ragionevole dubbio". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come è noto, la struttura del delitto di cui all'art. 584 c.p. è tale da comportare un duplice accertamento sul versante probatorio:
innanzitutto, va chiarito se la vittima sia stata oggetto di percosse o lesioni da parte degli imputati (ma anche di atti diretti a ledere o percuotere); in secondo luogo, si deve verificare se la morte sia conseguenza causalmente ricollegabile all'aggressione subita dalla vittima stessa.
1.1. Poiché, nel caso in scrutinio, non è messo in dubbio dai ricorrenti che il TT abbia riportato le lesioni di cui al capo di imputazione e che dette lesioni siano state provocate proprio dagli imputati (si legge in sentenza che gli stessi hanno pacificamente ammesso la circostanza), il problema che occorre innanzitutto affrontare è quello della giustificazione motivazionale esibita dalla sentenza impugnata circa la sussistenza del nesso causale tra le predette lesioni e la morte della vittima, intervenuta 13 giorni dopo.
Invero: se detto legame causale non sussistesse, verrebbe a mancare l'elemento oggettivo stesso del reato;
il che renderebbe inutile ulteriori approfondimenti, tanto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, quanto sulla eventuale presenza di cause di giustificazione.
1.2. Entrambi i ricorrenti sostengono che la corte d'assise d'appello non ha adeguatamente valutato ciò che accadde dopo il ricovero in ospedale del TT, vale a dire lamentano che non è stato dato il peso che meritava alla condotta della vittima, la quale, non solo non seguì le indicazioni fornite dei sanitari e non si conformò alle prescrizioni terapeutiche ricevute, ma addirittura compì atti contrari al percorso terapeutico, atti chiaramente deleteri rispetto alla tutela della salute. Lo stesso infatti, oltre a fumare in ambito ospedaliero, assunse cocaina (altra ne fu trovata nelle sue tasche al momento della morte), disattivò le fleboclisi, si allontanò dal nosocomio senza il permesso dei medici.
ES, in maniera più articolata, UG, con modalità più sintetiche, inoltre, si dolgono del fatto che, in sede di appello, non sia stata disposta perizia per accertare la effettiva incidenza dei fattori sopra ricordati (e principalmente dell'assunzione di sostanza stupefacente) nella causazione della morte del TT.
1.3. Ebbene, alla luce dell'impianto motivazionale esibito dalla sentenza impugnata, tali censure devono ritenersi infondate. Invero, innanzitutto, la corte d'assise d'appello non ha ignorato o trascurato il fatto che TT, una volta ricoverato, tenne un comportamento "sconsiderato" (così testualmente si legge nella sentenza di secondo grado). Infatti, rilevano i giudicanti che egli seguì in maniera del tutto approssimativa le indicazioni terapeutiche e, comunque, tenne un comportamento del tutto incompatibile con tali indicazioni, assumendo sostanze stupefacenti, fumando e tenendo, in sintesi, una condotta certamente non consona alle finalità per le quali era stato disposto il suo ricovero. Concordando sul punto con il giudice di primo grado, tuttavia, la corte d'assise d'appello giunge alla conclusione che tali condotte non furono tali da interrompere il nesso causale tra le gravi lesioni riportate dal TT e la morte intervenuta il 9 marzo. Sulla base del contributo di conoscenza offerto dai consulenti tecnici, infatti, la corte di secondo grado è giunta alla conclusione che la morte del TT non sia stata determinata da una sola causa predominante ma da un insieme di cause che, determinando un effetto di sommatoria, portarono, appunto, al decesso.
Causa mortis immediata, come si legge in sentenza a pagina 18, fu una "insufficienza cardiorespiratoria in soggetto affetto da grave fibrosi interstiziale e ipertensione polmonare moderata/grave, assuntore, in tempi relativamente prossimi al decesso, di cocaina". A pagina 20 la corte di secondo grado conclude nel senso che "l'evento morte è derivato da diverse cause e da plurime condotte, tra cui anche quelle della vittima, che insieme hanno concorso al suo verificarsi, costituendo ciascuna di esse una condizione necessaria al suo accadimento;
le risultanze probatorie, e in particolare la consulenza, hanno espressamente escluso, per contro, il carattere eccezionale del comportamento post-operatorio del TT, che non può quindi essere considerato come dotato di efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla determinazione del suo decesso".
1.4. In particolare, sulla base dei ricordati contributi tecnici, la corte d'assise d'appello attribuisce forte incidenza causale all'aggravamento della condizione respiratoria del TT in conseguenza della anestesia totale, cui lo stesso dovette essere sottoposto a causa della necessità di intervento chirurgico per risolvere la frattura al gomito, che lo stesso aveva riportato a seguito dei colpi ricevuti dei due imputati.
La catena causale quindi è stata ricostruita come quella serie di eventi che, partendo dalle lesioni causate da ES e UG, condusse al ricovero di TT in ospedale, alla sua sottoposizione ad intervento chirurgico con anestesia totale, all'aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute e - quindi- alla sua morte. Il fatto che all'exitus abbia indubbiamente contribuito il comportamento "sconsiderato" del TT è circostanza, come si è detto, niente affatto ignorata dai giudici di merito, ma essa è considerata come una delle componenti che determinò, appunto, l'insufficienza cardiorespiratoria in un soggetto la cui salute era già fortemente compromessa.
1.5. Ebbene è noto che l'art. 41 c.p., comma 2 prevede che il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sè sole, sufficienti a determinare l'evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato (fatto remoto) e l'evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto più recente. La norma, di non facilissima lettura, è stata oggetto di risalente e frequente interpretazione giurisprudenziale, la quale ha consentito di raggiungere alcune certezze interpretative, che oramai non possono più essere messe in dubbio.
1.6. Si è così chiarito che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (ASN 201011954-RV 246549).
Non sono dunque cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano "in unione" con la condotta dell'imputato (ASN 201115220-RV 249967: fattispecie nella quale erano state infette percosse, con un bastone e con calci e pugni, ad un soggetto portatore di gravi affezioni al sistema cardio-circolatorio ed assuntore di sostanze stupefacenti). In sintesi, se ipotizzando, in astratto, la esclusione di una delle due cause, effettuando, vale a dire la cd. verifica controfattuale), si giunge alla conclusione che l'evento non si sarebbe verificato, si deve necessariamente ritenere che i fatti sopraggiunti (siano essi rappresentati da avvenimenti naturali o da condotte umane) non possano apprezzarsi, nell'ottica della loro efficienza causale, come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente. E ciò evidentemente, anche se trattasi del comportamento della vittima, la quale abbia contribuito ad aggravare le conseguenze del reato.
Invero, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento è certamente anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato,agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento stesso, in modo che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione (ASN 199006180- RV 184166).
1.7. Tale non è certamente il caso in esame, atteso che TT fu ricoverato in ospedale (e si trattò di un atto dovuto, in considerazione delle gravissime lesioni riportate) perché colpito dai due ricorrenti. In ospedale la sue - già non felici- condizioni di salute si aggravarono a seguito della (inevitabile) anestesia totale e della sua condotta indisciplinata, trasgressiva e "sconsiderata". L'azione sinergica di tutte tali concause ne determinò, per quel che si legge in sentenza, la morte.
1.8. Esiste d'altra parte giurisprudenza (sia pur risalente: ASN 199005923-RV 184131) quasi in termini, atteso che fu chiarito che non integrano cause sopravvenute escludenti il rapporto di causalità, rispetto a un fatto di lesione volontariamente prodotte dall'agente, tanto le eventuali omissioni e colpe dei sanitari, quanto le complicazioni operatorie e postoperatorie, quanto -infine- lo stesso comportamento della vittima di rifiuto di cure e terapie.
2. Quanto alla richiesta di procedere a perizia in fase di appello, non è esatto che il giudice di secondo grado non abbia fornito risposta, atteso che alle pagine 17 e 18 della sentenza impugnata la corte d'assise d'appello ricorda come gli accertamenti tecnici richiesti dall'impugnante erano già stati svolti dai consulenti tecnici del pubblico ministero, i quali avevano concluso, senza ombra di dubbio, in ordine al fatto che l'assunzione di cocaina, avvenuta all'interno dell'ospedale, non aveva avuto un effetto assorbente nel determinare la morte del TT.
2.1. L'evento, in sintesi, si verificò per il sommarsi di varie cause, che minarono il già fragile equilibrio sanitario della vittima e, tra tali cause, indubbiamente, posizione di rilievo ebbero le gravi lesioni dallo stesso subite, sia perché esse innescarono la catena causale che -attraverso il ricovero in ospedale, la necessità di procedere ad anestesia totale, la debilitazione conseguente all'intervento operatorio, la condotta autolesiva tenuta da TT - lo condussero a morte;
sia perché, in considerazione della natura e della gravità di tali lesioni, i giudici di merito giungono alle -non illogiche- conclusioni circa il "peso causale" delle azioni violente poste in essere dai ricorrenti. 2.2. È poi appena il caso di rilevare che, anche in tema di omicidio preterintenzionale, l'accertamento del nesso causale deve essere effettuato con rigore e precisione;
ma tale rigore e tale precisione, per quel che si è detto, non sono certamente mancati nell'operato dei giudici. Conclusivamente su tale primo punto, si deve osservare che le censure sub b), e), f) sono infondate.
3. Le censure sub a), c), d) sono inammissibili, perché presuppongono una diversa (ed arbitraria) ricostruzione del fatto;
esse, per di più, ignorano taluni passaggi descrittivi ed argomentativi della sentenza di appello. Da questo punto di vista, le predette censure sono -dunque- da qualificarsi anche generiche. Invero, i giudici di merito, in ambito di giudizio abbreviato, hanno ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni che lo stesso TT riuscì a rendere prima della sua morte, delle dichiarazioni di ND IL e delle dichiarazioni della stessa moglie del ES, oltre ovviamente che sulla base della documentazione sanitaria e delle consulenze tecniche acquisite.
3.1. Si legge in sentenza che, quando la ND si introdusse nell'appartamento del ES per protestare circa la distruzione dei vetri dell'auto di famiglia, ella fu immediatamente affrontata dal UG, che le si avvicinò brandendo la mazza da baseball. L'intenzione aggressiva (o, quanto meno, minacciosa) di questo imputato si manifestò dunque immediatamente. Alle grida della ND, accorse TT "armato" di piccozza (che fu repertata sul posto). Ma lo stesso, appena varcata la soglia, fu aggredito, con azione coordinata, da entrambi gli imputati. Il UG brandiva la mazza da baseball, il ES si era armato di un palo di ferro, che, dopo l'uso, tentò anche di nascondere, ma che fu recuperato dagli inquirenti.
Si legge a pagina 15 della sentenza che l'azione degli imputati fu "condotta all'unisono e fu poi particolarmente violenta e prolungata".
Non è quindi esatto che i giudici del merito abbiano dedotto la sproporzione tra l'aggressione del TT (rectius: l'accenno di aggressione) e la reazione di due imputati, unicamente dalla entità delle lesioni riportate dalla vittima. Essi l'hanno dedotta dall'intera ricostruzione dell'avvenimento e, principalmente, dalle modalità dell'azione di ES e UG. Lo stesso rapporto numerico di due contro uno, unitamente al fatto che entrambi erano "armati" di strumenti micidiali (UG, oltretutto, non essendo nella sua abitazione, aveva - evidentemente - portato con sè la mazza da baseball) costituiscono circostanze, sulla base delle il primo e il secondo giudicante hanno fondato il loro convincimento.
3.2. D'altra parte, gli stessi imputati, nell'ammettere il fatto, ebbero a riferire, come sempre si legge in sentenza che avevano agito "accecati dalla rabbia" (UG) anche perché "non ci avevano visto più" (ES). Tali parole sono state ritenute, non illogicamente, come espressione di un rancore a lungo covato, cui, grazie all'incauto ingresso del TT nell'abitazione del ES, fu possibile dare sfogo. In tale ottica, certamente la natura e la localizzazione delle lesioni costituiscono elementi significativi, in quanto essi stanno a testimoniare, non solo, che la vittima fu attinta (contrariamente a quel che si sostiene nel ricorso UG che "dimentica" le gravi lesioni al capo) in parti vitali del corpo, ma anche che l'azione dei due imputati certamente non si esaurì in una reazione volta a rendere inoffensivo il TT, ma proseguì fino a ridurlo in condizioni gravi, tanto che lo stesso perse conoscenza e in stato di incoscienza fu trovato dagli operatori del 118. Parlare dunque di proporzione tra l'azione del TT e la reazione dei ricorrenti costituisce un'argomentazione quantomeno temeraria. Altrettanto temeraria è l'ipotesi in base alla quale ci si trovi al cospetto di scriminante putativa, atteso che, comunque, l'azione violenta di entrambi gli imputati andò, come premesso, molto "al di là" del necessario. Se pure dunque i due ricorrenti temettero di essere in serio pericolo, essi "sfruttarono" la situazione per massacrare TT.
Partendo da tale presupposti, logicamente, la corte d'assise d'appello ha ritenuto del tutto insignificante ogni accertamento sulla localizzazione delle macchie di sangue, in quanto, se anche l'azione degli imputati si fosse tutta svolta nell'abitazione del ES, come, d'altra parte, sembra ritenere il giudice di secondo grado, in ogni caso, essa non potrebbe essere ricondotta allo schema dell'art. 52 c.p.. 3.3. Quanto alla presunzione di adeguatezza della reazione nel caso in cui l'aggressore si sia introdotto vi ovvero clam nella abitazione dell'agente (cd. legittima difesa domiciliare), si deve osservare che la causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p., comma 2, così come modificata dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella altrui dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, ovvero alla altrui incolumità, o quanto, meno un pericolo di aggressione (ASN 200712466-RV 236217:
nella fattispecie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito).
3.4. Ebbene, per quanto si è sopra esposto, TT intervenne, sia pure armato di piccozza, nell'appartamento del ES perché aveva udito le grida della sua convivente, la quale era stata minacciata dal UG, che (già) brandiva la mazza da baseball. Si deve dunque ritenere che TT effettivamente violò il domicilio di ES, ma che ciò fece per un valido motivo, vale a dire per prestare aiuto alla sua convivente, di talché l'ingresso invito domino nell'abitazione confinante gli fu imposto dalle contingenze, vale a dire dalla necessità di soccorrere la ND. Invero, pur alla luce della modifica legislativa del 2006, non può essere considerata irrilevante la ragione per la quale sia violato l'altrui domicilio.
Per quel che è dato intendere dalla dinamica dei fatti come ricostruita in sentenza, TT non intendeva attentare "all'ambiente domestico" (così si esprime la sentenza sopra citata) di uno degli imputati, ma, appunto, evitare danni alla sua convivente. Che poi egli si sia armato della piccozza è circostanza certamente rilevante, ma conseguente all'ipotesi (rivelatasi aderente al vero) che, al di là della porta dell'appartamento del ES, lo attendeva un conteso alquanto "ostile".
In sintesi: non può ritenersi operativa la presunzione di proporzione tra la reazione violenta del soggetto titolare dello jus excludendi e la condotta di chi abbia violato il domicilio del predetto, quando l'ingresso nella sfera abitativa altrui sia necessitato o comunque appaia giustificabile. Invero, la presenza dell'estraneo non può certo costituire mero pretesto per l'aggressione alla sua integrità fisica.
3.5. Per tutte le ragioni sopra specificate, la presunzione di proporzionalità, introdotta, in tema di "legittima difesa domiciliare" dalla L. n. 59 del 2006, non può ritenersi operativa nel caso in esame.
4. Non è poi esatto che la corte d'assise d'appello non abbia preso in considerazione l'ipotesi dell'eccesso colposo in legittima difesa, atteso che alle pagine 6 e 7 l'argomento viene, seppur sinteticamente, affrontato. Ma la considerazione resta assorbita dal fatto che i giudici del merito hanno escluso in radice e anche il linea meramente teorica la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Dunque l'eccesso colposo non era nemmeno ipotizzabile.
5. Conclusivamente, dunque, entrambi i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014