Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 35709
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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In tema di omicidio preterintenzionale, l'omesso rispetto da parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non integrando detta omissione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2006, n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

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  • 1La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione. Principio Giurisprudenziale La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. (legittima difesa) non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione. Decisione: Sentenza n. 40414/2019 Cassazione Penale – Sezione 5 Classificazione: Penale Principio: La causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente …

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    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2026

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2020

    La difesa era e resta legittima anche dopo la riforma del 2019 solo a condizione che che il pericolo di offesa all'incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l'uso dell'arma come mezzo di difesa, mentre la reazione a difesa dei beni è legittima quando l'offesa è in atto (non vi è desistenza) e vi sia il pericolo, ossia la probabilità ovvero la rilevante possibilità, di aggressione all'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. La riforma della legittima difesa del 2019 non ha sostituito quella del 2006 perchè, al pari della prima, riguarda esclusivamente le reazioni difensive all'offesa ingiusta arrecata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso …

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  • 4Non sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui all’art. 52, c. 1, c.p. nei casi previsti dall’art. 52, c. 2, c.p.: la Cassazione spiega il perchè
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 agosto 2020

    (Ricorsi rigettati) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 52) Il fatto La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato l'imputato responsabile del tentato omicidio nei confronti di una persona al cui indirizzo aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco, attingendolo al viso, al torace, all'avambraccio destro, al secondo dito della mano sinistra e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la provocazione, lo aveva condannato alla pena di 3 anni 1 mese e 10 giorni di reclusione; con le pene accessorie di legge e condanna, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile …

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  • 5Sparare al ladro è legittima difesa se .. (Cass.21794/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2020

    La legittima difesa, anche nel domicilio, è e resta una facoltà eccezionale di autodifesa riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile. La nuova riforma del 2019 non ha sostituito quella del 2006 perchè, al pari della prima, riguarda esclusivamente le reazioni difensive all'offesa ingiusta arrecata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati: dunque, pur sempre di difesa "nel domicilio" si tratta e non di difesa "del domicilio" tout court. L'interpolazione del comma 2 con l'inserimento dell'avverbio "sempre", volto a presidiare ulteriormente, nell'intenzione del legislatore, la presunzione di proporzionalità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 35709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35709
Data del deposito : 2 luglio 2014

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