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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE OL EN, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2592 /2023 R.G., promossa da:
, nato/a a NA (ME) il 13/03/1973 cf: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. CONDIPODERO MARCHETTA GIUSEPPE , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente –
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-resistente contumace -
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/07/2023 , adiva questo Giudice Parte_1 del Lavoro premettendo di aver svolto lavoro subordinato, per il periodo dall'1-10-2020 al 28/02/2022, alle dipendenze dell'azienda Controparte_2
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tale lavoro con provvedimento del CP_1
25/01/2023 trasmesso con raccomandata del 01-02-2023. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del CP_ provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell' istaurato dal ricorrente con il , dall'1-10-2020 al 28/02/2022, in quanto risultato Controparte_2 insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e comunque privo di alcuna motivazione e fondato su illazioni e privo di riscontri obiettivi;
Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario”, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La restava contumace mentre l' resisteva in giudizio Controparte_2 CP_1 contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento, ai fini Parte_1 previdenziali, del proprio rapporto di lavoro di tipo subordinato per i periodi sopra indicati alle dipendenze della Controparte_3
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto il verbale ispettivo N. 2022000367/DDL del CP_1
22/12/2022 nei confronti della societa' in esito al quale sono state Controparte_2 riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che una gestione confusionaria e disordinata, con libri contabili in bianco e omissioni contributive, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un CP_1 fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all' . Controparte_4
In particolare, nella sezione F3, relativa all'annullamento di taluni rapporti di lavoro per difetto della subordinazione, è riportato testualmente: “Stante quanto emerso in ordine alla gestione aziendale, risultante caotica e disordinata con emersione di molteplici approssimazioni amministrative, è stata compiuta, come riportato nella superiore narrativa, una minuziosa opera di accertamento e riscontri, specialmente con il personale che è risultato formalmente impiegato. In particolare si rileva il frequente ricorso, da parte dell'azienda, a prestazioni di lavoro parcellizzate, con molteplici dipendenti assunti per poche ore e pochi giorni a settimana specialmente per le attività impiegatizie e di pulizia. La
[...]
ha dichiarato, sul punto: “da noi il personale cambia molto di frequente in quanto Parte_2 si tratta per lo più di persone che aspettano la chiamata presso gli istituti statali o per lavori più stabili
e che pertanto nel momento in cui vengono chiamati se ne vanno. A Ciò aggiungo che noi lavoriamo a prescindere con contratti di breve periodo perché non sappiamo mai in anticipo se il corso verrà poi effettivamente attivato, se si raggiungerà il numero minimo di adesioni (cosa che accade con i corsi
Regionali dove solitamente è previsto un numero minimo di 20 iscritti per classe) oltre alla considerazione che il numero dei corsi e degli utenti varia di anno in anno per cui non possiamo prevedere quante persone ci possano servire come dipendenti per gestire i vari corsi”. Ciononostante, dall'attività istruttoria di incrocio delle dichiarazioni sono emerse diverse anomalie, discrepanze e/o contraddizioni che, unitamente alla mancanza di riscontri da parte del titolare e/o di altri dipendenti o comunque per la contraddittorietà rispetto all'effettiva organizzazione aziendale come emersa nel corso dell'accertamento, hanno portato i verbalizzanti a ritenere che diversi rapporti di lavoro difettino di qualsivoglia consistenza amministrativa e/o non siano comunque riferibili alla attività imprenditoriale della ditta, con alcuni dipendenti che non hanno nemmeno saputo descrivere in maniera compiuta le esatte mansioni svolte;
che hanno dimostrato di non ricordare assolutamente dettagli anche elementari della documentazione che dovevano gestire;
che si sono contraddetti insanabilmente con quanto riferito da altri o quanto comunque risulta accertato. Pur nella consapevolezza della naturale fallacia della memoria, e che quindi è comunque fisiologico un certo grado di imprecisione e di contraddittorietà da parte dei dichiaranti, a mezzo del presente verbale si procederà all'annullamento, per insussistenza dei requisiti di subordinazione e/o irriferibilità della prestazione alla ditta, di diversi lavoratori formalmente assunti, nei casi in cui le contraddizioni appaiono assolutamente insanabili e/o nei casi in cui la prestazione descritta appare del tutto evanescente e/o contraddittoria rispetto a quanto riportato dalla documentazione di lavoro, ciò anche in ossequio alla giurisprudenza secondo cui spetta al soggetto che voglia fare valere ad ogni effetto giuridico un valido rapporto di lavoro subordinato l'onere di provarne la sussistenza e/o validità. I lavoratori per cui si procede all'annullamento sono i seguenti: (…) IN
sopra meglio generalizzato, assunto come assistente amministrativo dal 13.11.2017 Parte_1 al 30.06.2018 e poi dal 04.04.2019 al 30.08.2019, poi dal 01.10.2020 al 28.02.2022. Lavorava di giovedì mattina dalle 08.00 alle 14.00. Forti contraddizioni per quanto riguarda l'ultimo rapporto di lavoro.
Sono emerse contraddizioni con le risultanze relativamente all'ultimo rapporto di lavoro”.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1 autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico del ricorrente.
Ciò posto, aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con Parte_1 tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze dell'azienda asseritamente datrice di lavoro.
La prova offerta dal ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
UNILAV e dal contratto di lavoro costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, le buste paga e le prove documentali della retribuzione effettivamente ricevuta).
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni confermano in linea teorica gli assunti di parte attrice limitatamente all'esistenza di una prestazione lavorativa svolta alle dipendenze dell'azienda Controparte_2
Entrambi hanno confermato la versione dei fatti prospettata dal ricorrente, indicando che egli avrebbe lavorato presso la Scuola in tre distinti periodi: dal 13 novembre 2017 Controparte_2 al 30 giugno 2018, dal 4 aprile 2019 al 30 agosto 2019 e dal 1 ottobre 2020 al 28 febbraio 2022, sempre il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con mansioni di assistente amministrativo. La retribuzione sarebbe stata compresa tra euro 138,00 ed euro 229,00, con due eccezioni: dicembre 2021 (euro 447,00)
e febbraio 2022 (euro 619,11).
La prima testimonianza, proveniente dalla teste moglie del ricorrente, si limita a Tes_1 confermare i dati cronologici e retributivi, aggiungendo di aver personalmente accompagnato il marito al lavoro. Tuttavia, la provenienza da un soggetto legato da vincolo coniugale impone una valutazione rigorosa, poiché la giurisprudenza di legittimità considera tali dichiarazioni di valore attenuato se non corroborate da elementi oggettivi. Inoltre, la deposizione non fornisce dettagli concreti sulle mansioni svolte, sulle procedure adottate o sull'organizzazione interna, limitandosi a ripetere la qualifica di
“assistente amministrativo”.
La seconda testimonianza, resa dal teste , appare più autonoma, ma anch'essa si Tes_2 caratterizza per genericità. Il teste afferma di essere a conoscenza del rapporto di lavoro perché gestiva il bar del ricorrente e sapeva che il giovedì questi si recava presso la scuola;
quanto alla retribuzione, dichiara di conoscerla solo perché riferitagli dal ricorrente. Anche in questo caso, dunque, la fonte di conoscenza è indiretta e non basata su percezione diretta dell'attività lavorativa o su riscontri documentali.
Nel complesso, le dichiarazioni acquisite, pur convergenti nella ricostruzione dei periodi e degli importi, non presentano elementi di specificità idonei a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato. Esse si limitano a confermare circostanze già dedotte in ricorso, senza aggiungere dettagli fattuali o tecnici che possano superare le risultanze ispettive, le quali hanno escluso la presenza di riscontri documentali e la regolarità del rapporto.
Oltretutto, la prova escussa sconta una carenza allegativa a monte, dal momento che non è stato argomentato, né dimostrato nulla in ordine alla presenza di fatti storici che possano dimostrare la presenza degli indici essenziali della subordinazione, quali l'organizzazione del tempo di lavoro nei giorni e negli orari, la sottoposizione a direttive datoriali, la retribuzione stessa (circostanza non emersa all'esito dell'istruttoria), la sottoposizione a poteri di controllo e sanzionatori da parte del datore di lavoro.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' con le prove documentali offerte in CP_1 giudizio.
Appare infatti verosimile che il rapporto di lavoro denunciato come “dipendente” fosse fittizio o dissimulasse una ben più probabile collaborazione saltuaria non inquadrabile nel paradigma normativo di cui all'art. 2094 c.c. .
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c. .
Le spese devono pertanto seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e la con Parte_1 CP_1 Controparte_2 ricorso depositato il 28/07/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Controparte_2
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in euro 2.300,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 20/11/2025 .
Il Giudice IE OL EN