CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2023, n. 31578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31578 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OU OF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Genova Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza dell'8 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna OS AC;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il primo ottobre 2021 dal Tribunale della stessa città, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a OF Penale Sent. Sez. 6 Num. 31578 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 08/06/2023 OU e ha confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 388, comma primo, cod. pen. 2. Secondo la concorde ricostruzione di entrambe le sentenze di merito NI ON aveva ottenuto nei confronti di LI AR, coimputato deceduto nelle more del giudizio di primo grado, un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme;
il 29 luglio 2015 il creditore aveva provveduto a notificare atto di pignoramento a UA s.a.s., società di cui OF OU era accomandatario, quale terzo datore di lavoro del debitore esecutato. All'udienza del 17 settembre 2015, fissata per la dichiarazione del terzo, OF OU era comparso, dichiarando di non dovere nulla ad AL AR, confermando che quest'ultimo, già suo dipendente, aveva rassegnato le dimissioni il 31 luglio 2015 con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e corresponsione di tutte le somme a lui spettanti. All'udienza del 22 febbraio 2016 avanti al giudice dell'esecuzione i difensori dell'imputato, in suo nome e per suo conto, si erano riportati a quanto in precedenza esposto in comparsa a sostegno delle dichiarazioni dell'imputato. Tale affermazione era contraria al vero, atteso che con decorrenza dall'Il febbraio 2016 AL AR era stato riassunto dalla menzionata società, maturando così un credito pignorabile. La falsità delle dichiarazioni rese personalmente dall'imputato, circa il fatto che nulla era dovuto da UA s.a.s. all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, era stata definitivamente accertata dal Tribunale di Genova con sentenza del 6 aprile 2019, a mezzo della quale, in difformità da quanto dichiarato dall'imputato, era emerso che quest'ultimo alla data della cessazione del rapporto di lavoro era debitore nei confronti di LI AR: conclusione a cui il Tribunale era pervenuto rilevando l'inopponibilità al creditore procedente, in quanto privi di data certa, delle ricevute e dei documenti, prodotti dalla società al fine di dimostrare l'inesistenza dì residui crediti in capo al debitore esecutato. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge con riferimento all'art. 124 cod. proc. pen.. La parte civile costituita ha presentato querela il 18 maggio 2018, nonostante avesse acquisito consapevolezza dell'asserita commissione del reato fin dal 29 settembre 2015: data, quest'ultima, in cui l'imputato aveva presentato un secondo esposto (il primo era datata 2 aprile 2015) da cui emergeva che la persona offesa era consapevole dell'avvenuta integrazione degli elementi costitutivi di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., avendo affermato "presumo che il Sig. LI AR continui a lavorare presso lo stesso posto di lavoro" e aveva manifestato tutta la sua perplessità riguardo al presunto licenziamento del AR, ritenendo inverosimile che lo stesso, all'età di 43 2 anni, non necessitasse più di lavorare "tutto ad un tratto". Nell'integrazione al verbale di ricezione dell'esposto, presentato in data 14 ottobre 2015, l'odierna parte civile ha ulteriormente dimostrato di avere piena consapevolezza dell'intervenuta perpetrazione di un delitto in suo pregiudizio, avendo precisato che «AR attualmente lavora preso il ristorante denominato "il UA" di Genova, con mansioni di aiuto cuoco e viene retribuito mediante voucher rilasciati dall'INPS»; 3.2 vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen.. Il presunto licenziamento simulato e l'asserita non veritiera dichiarazione del terzo non si sarebbero potuti desumere né dall'attestazione del Centro per l'impiego, né dal contenuto della statuizione resa nel giudizio civile. Il Tribunale si era limitato ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 2008 al 2015. La riassunzione era avvenuta con voucher e, dunque, il rapporto lavorativo non presentava la stabilità caratterizzante la subordinazione in senso tecnico intesa;
3.3 vizio di motivazione relativamente alla quantificazione della provvisionale, determinata con riguardo ad un danno non patrimoniale, che, però, non sarebbe stato dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, e senza tener conto dei limiti sanciti dalle leggi civili alla pignorabilità della retribuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla tempestività della querela, avendo ritenuto che alle date, indicate dal ricorrente, la persona offesa aveva nutrito solo dei sospetti mentre la certezza sulla falsità della cessazione del rapporto di lavoro di AL AR era stata acquisita solo successivamente, con l'attestazione rilasciata alla persona offesa dal Centro per l'impiego, da cui risultava che AL AR era stato riassunto a tempo determinato a far data dall'H febbraio 2016. Così argomentando il Collegio di secondo grado ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Rv. 266954 - 01), secondo cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato. Si è anche precisato (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165 - 01) che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per 3 esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. 3. Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Il Collegio di secondo grado ha evidenziato che l'imputato non solo aveva negato in sede di giudizio di esecuzione la sussistenza di residui crediti in capo al debitore esecutato ma in quello stesso giudizio aveva omesso di dichiarare che il rapporto di lavoro era stato ripristinato;
condotta questiultima che non si spiega se non con la volontà di favorire il dipendente in danno dell'odierna parte civile e che finisce per riverberare come prova del dolo, a ritroso, anche sulla prima di dette dichiarazioni. Il menzionato Collegio ha aggiunto che il dolo era poi reso ulteriormente manifesto dalla condotta tenuta nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 618 bis cod. proc. civ. e dalle prove assunte nel presente giudizio, essendo emersa la non rispondenza al vero dell'iniziale dichiarazione, posto che erano stati accertati residui crediti alla data del 31 luglio 2015 in capo ad LI AR per circa 13.000,00 euro e pagamenti di somme da parte dell'imputato in favore dello stesso LI AR in data successiva alla risoluzione del rapporto mentre erano rimasti indimostrati gli asseriti anticipi sul tfr o i prestiti accordati, dedotti dall'imputato. Le finalità dell'intera condotta concordata fra l'odierno imputato e il suo dipendente, onde ostacolare il soddisfacimento del credito di NI ON, si desumevano anche da ulteriori elementi estremamente significativi, quali: la modalità repentina con cui era stato risolto il rapporto di lavoro;
l'acquiescenza, prestata dal datore di lavoro, alle dimissioni del lavoratore, senza nemmeno pretendere il preavviso, in piena stagione estiva quando aveva più bisogno di personale;
la stipulazione, dopo solo due giorni dalla notifica del pignoramento al terzo, di una transazione nella quale il lavoratore si riconosceva creditore di soli 50,00 euro, nella più totale assenza di prova circa pregressi prestiti o anticipi erogati. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro 4 disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 4. Il terzo motivo non è consentito. Va, in proposito, ribadito il principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è impugnabile per cassazione il provvedimento con ,il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna ,generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva. Ciò in quanto tale provvedimento è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068 -01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 -01). 5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la precisazione che il reato non è estinto per prescrizione. Il relativo termine, infatti, è stato sospeso per 151 giorni (essendovi stati rinvii dall'udienza del 31 gennaio 2020 al 18 marzo 2020 per trattative pendenti;
dal 29 settembre 2020 all'il novembre 2020 su istanza del difensore e per 61 giorni per impedimento dedotto dal difensore all'udienza del 14 marzo 2021), sicché esso non è maturato, sia assumendo come momento di decorrenza iniziale il 17 settembre 2015, data della dichiarazione effettuata in udienza dall'imputato, sia calcolando il termine de quo dal laiEtrilò luglio 2015, data del licenziamento del dipendente. 6. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere condannato anche a rifondere alla parte civile NI ON le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile ON NI le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 3.639,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nell'udienza dell'8 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna OS AC;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il primo ottobre 2021 dal Tribunale della stessa città, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a OF Penale Sent. Sez. 6 Num. 31578 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 08/06/2023 OU e ha confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 388, comma primo, cod. pen. 2. Secondo la concorde ricostruzione di entrambe le sentenze di merito NI ON aveva ottenuto nei confronti di LI AR, coimputato deceduto nelle more del giudizio di primo grado, un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme;
il 29 luglio 2015 il creditore aveva provveduto a notificare atto di pignoramento a UA s.a.s., società di cui OF OU era accomandatario, quale terzo datore di lavoro del debitore esecutato. All'udienza del 17 settembre 2015, fissata per la dichiarazione del terzo, OF OU era comparso, dichiarando di non dovere nulla ad AL AR, confermando che quest'ultimo, già suo dipendente, aveva rassegnato le dimissioni il 31 luglio 2015 con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e corresponsione di tutte le somme a lui spettanti. All'udienza del 22 febbraio 2016 avanti al giudice dell'esecuzione i difensori dell'imputato, in suo nome e per suo conto, si erano riportati a quanto in precedenza esposto in comparsa a sostegno delle dichiarazioni dell'imputato. Tale affermazione era contraria al vero, atteso che con decorrenza dall'Il febbraio 2016 AL AR era stato riassunto dalla menzionata società, maturando così un credito pignorabile. La falsità delle dichiarazioni rese personalmente dall'imputato, circa il fatto che nulla era dovuto da UA s.a.s. all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, era stata definitivamente accertata dal Tribunale di Genova con sentenza del 6 aprile 2019, a mezzo della quale, in difformità da quanto dichiarato dall'imputato, era emerso che quest'ultimo alla data della cessazione del rapporto di lavoro era debitore nei confronti di LI AR: conclusione a cui il Tribunale era pervenuto rilevando l'inopponibilità al creditore procedente, in quanto privi di data certa, delle ricevute e dei documenti, prodotti dalla società al fine di dimostrare l'inesistenza dì residui crediti in capo al debitore esecutato. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge con riferimento all'art. 124 cod. proc. pen.. La parte civile costituita ha presentato querela il 18 maggio 2018, nonostante avesse acquisito consapevolezza dell'asserita commissione del reato fin dal 29 settembre 2015: data, quest'ultima, in cui l'imputato aveva presentato un secondo esposto (il primo era datata 2 aprile 2015) da cui emergeva che la persona offesa era consapevole dell'avvenuta integrazione degli elementi costitutivi di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., avendo affermato "presumo che il Sig. LI AR continui a lavorare presso lo stesso posto di lavoro" e aveva manifestato tutta la sua perplessità riguardo al presunto licenziamento del AR, ritenendo inverosimile che lo stesso, all'età di 43 2 anni, non necessitasse più di lavorare "tutto ad un tratto". Nell'integrazione al verbale di ricezione dell'esposto, presentato in data 14 ottobre 2015, l'odierna parte civile ha ulteriormente dimostrato di avere piena consapevolezza dell'intervenuta perpetrazione di un delitto in suo pregiudizio, avendo precisato che «AR attualmente lavora preso il ristorante denominato "il UA" di Genova, con mansioni di aiuto cuoco e viene retribuito mediante voucher rilasciati dall'INPS»; 3.2 vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen.. Il presunto licenziamento simulato e l'asserita non veritiera dichiarazione del terzo non si sarebbero potuti desumere né dall'attestazione del Centro per l'impiego, né dal contenuto della statuizione resa nel giudizio civile. Il Tribunale si era limitato ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 2008 al 2015. La riassunzione era avvenuta con voucher e, dunque, il rapporto lavorativo non presentava la stabilità caratterizzante la subordinazione in senso tecnico intesa;
3.3 vizio di motivazione relativamente alla quantificazione della provvisionale, determinata con riguardo ad un danno non patrimoniale, che, però, non sarebbe stato dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, e senza tener conto dei limiti sanciti dalle leggi civili alla pignorabilità della retribuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla tempestività della querela, avendo ritenuto che alle date, indicate dal ricorrente, la persona offesa aveva nutrito solo dei sospetti mentre la certezza sulla falsità della cessazione del rapporto di lavoro di AL AR era stata acquisita solo successivamente, con l'attestazione rilasciata alla persona offesa dal Centro per l'impiego, da cui risultava che AL AR era stato riassunto a tempo determinato a far data dall'H febbraio 2016. Così argomentando il Collegio di secondo grado ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Rv. 266954 - 01), secondo cui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato. Si è anche precisato (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165 - 01) che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per 3 esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. 3. Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Il Collegio di secondo grado ha evidenziato che l'imputato non solo aveva negato in sede di giudizio di esecuzione la sussistenza di residui crediti in capo al debitore esecutato ma in quello stesso giudizio aveva omesso di dichiarare che il rapporto di lavoro era stato ripristinato;
condotta questiultima che non si spiega se non con la volontà di favorire il dipendente in danno dell'odierna parte civile e che finisce per riverberare come prova del dolo, a ritroso, anche sulla prima di dette dichiarazioni. Il menzionato Collegio ha aggiunto che il dolo era poi reso ulteriormente manifesto dalla condotta tenuta nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 618 bis cod. proc. civ. e dalle prove assunte nel presente giudizio, essendo emersa la non rispondenza al vero dell'iniziale dichiarazione, posto che erano stati accertati residui crediti alla data del 31 luglio 2015 in capo ad LI AR per circa 13.000,00 euro e pagamenti di somme da parte dell'imputato in favore dello stesso LI AR in data successiva alla risoluzione del rapporto mentre erano rimasti indimostrati gli asseriti anticipi sul tfr o i prestiti accordati, dedotti dall'imputato. Le finalità dell'intera condotta concordata fra l'odierno imputato e il suo dipendente, onde ostacolare il soddisfacimento del credito di NI ON, si desumevano anche da ulteriori elementi estremamente significativi, quali: la modalità repentina con cui era stato risolto il rapporto di lavoro;
l'acquiescenza, prestata dal datore di lavoro, alle dimissioni del lavoratore, senza nemmeno pretendere il preavviso, in piena stagione estiva quando aveva più bisogno di personale;
la stipulazione, dopo solo due giorni dalla notifica del pignoramento al terzo, di una transazione nella quale il lavoratore si riconosceva creditore di soli 50,00 euro, nella più totale assenza di prova circa pregressi prestiti o anticipi erogati. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro 4 disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 4. Il terzo motivo non è consentito. Va, in proposito, ribadito il principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è impugnabile per cassazione il provvedimento con ,il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna ,generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva. Ciò in quanto tale provvedimento è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068 -01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 -01). 5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la precisazione che il reato non è estinto per prescrizione. Il relativo termine, infatti, è stato sospeso per 151 giorni (essendovi stati rinvii dall'udienza del 31 gennaio 2020 al 18 marzo 2020 per trattative pendenti;
dal 29 settembre 2020 all'il novembre 2020 su istanza del difensore e per 61 giorni per impedimento dedotto dal difensore all'udienza del 14 marzo 2021), sicché esso non è maturato, sia assumendo come momento di decorrenza iniziale il 17 settembre 2015, data della dichiarazione effettuata in udienza dall'imputato, sia calcolando il termine de quo dal laiEtrilò luglio 2015, data del licenziamento del dipendente. 6. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere condannato anche a rifondere alla parte civile NI ON le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile ON NI le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liquida in euro 3.639,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente