Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 60 del 1991), il potere risolutorio dell'azienda esercente il pubblico servizio di trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma che abbia successivamente svolto e svolga mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, mentre può essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia stato adibito a mansioni inferiori. (Nella specie il lavoratore, dichiarato inidoneo alle mansioni di autista - inquadrabili al settimo livello ai sensi della legge n. 30 del 1978 -, era stato adibito alle mansioni - di sesto livello, in base all'accordo nazionale del 13 maggio 1987 - di impiegato comune o generico; la S.C., sulla base del principio di cui in massima, ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva riconosciuto la legittimità dell'esonero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10766 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
PA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI, LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAGOZIONISTI N. 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3934/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/03/99 R.G.N. 8380/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito l'Avvocato VENCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 1991 ES IN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Consorzio Trasporti Pubblici per il Lazio (COTRAL). Il lavoratore assumeva di essere stato assunto dall'Azienda Consortile Trasporti Pubblici per il Lazio (ACOTRAL), alla quale era poi subentrato il COTRAL, in data 2 maggio 1964 con la qualifica di autista di linea, inquadrato al settimo livello.
Dal 15 giugno 1982 era stato assegnato come scritturale prima presso l'impianto di Morlupo e, infine, presso l'impianto di Civitacastellana, in quanto dichiarato inidoneo alle mansioni di autista.
Aggiungeva che nonostante avesse rivestito dal gennaio 1983 mansioni superiori o, comunque. equivalenti a quelle della qualifica originariamente rivestita e avesse, perciò, diritto a rimanere in servizio sulla base di quanto disposto alla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 1991, era stato esonerato dal lavoro in data 1^ dicembre 1990 in forza dell'art. 3 della legge n. 270 del 1988. Ciò premesso il lavoratore chiedeva che venisse dichiarata la nullità del disposto esonero dal servizio con diritto a essere reintegrato nel posto e nelle mansioni di fatto espletate nel momento in cui era stato esonerato, con inquadramento nella qualifica di assistente di 4^ o di 5^ livello ai sensi del CCNL del 1976 e nel 3^ o 4^ livello dal 1^ gennaio 1989 sulla base del CCNL del 19 maggio 1987 oppure in quell'altra qualifica superiore spettante ai sensi dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, con conseguente condanna del COTRAL al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e che per il periodo 1^ dicembre 1990/30 novembre 1991 ammontavano a lire 33.727.386.
Con sentenza in data 20 ottobre 1994 il Pretore di Roma rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Con sentenza in data 30 settembre 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'appello del lavoratore e compensava le spese del giudizio di appello.
Il giudice del gravame osservava che il IN nel periodo in contestazione era stato adibito dall'azienda a mansioni inferiori e non già a mansioni superiori o equivalenti.
Il Tribunale affermava di essere pervenuto a tale conclusione sulla base delle mansioni espletate dal lavoratore e indicate dal medesimo in sede di libero interrogatorio.
Tali mansioni - rileva il Tribunale - si sostanziavano in mere attività di trascrizione, registrazione e annotazione di dati, di contenuto assai semplice e, comunque, ben sussumibili in quelle di limitata complessità di cui parlava l'accordo del 13 maggio 1987 per la declaratoria del settimo livello.
Il Tribunale concludeva rilevando che le mansioni espletate dal IN erano sostanzialmente semplici e ripetitive nelle annotazioni e nelle registrazioni per l'erogazione del carburante e per l'accompagnamento dell'autista, quando dovevano essere effettuate le revisioni, senza alcuna facoltà di iniziativa del medesimo, così come richiedeva la contrattazione collettiva per il livello superiore di autista.
Il lavoratore ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Resiste il COTRAL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 270 del 1988, degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in relazione agli inquadramenti disposti con l'accordo nazionale 1985 - 1988 e, in particolare, con l'accordo 13 maggio 1987 e successivi in riferimento all'inquadramento da prendere in considerazione all'atto dell'esonero; in violazione dell'art. 420 c.p.c. e dell'art. 2733 c.c. in relazione alle dichiarazioni rese nel libero interrogatorio,
dell'art. 18 del regolamento allegato al r.d. n. 148 del 1936 e dell'art. 36 Cost. nonché con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, aveva confermato il rigetto delle sue due domande, confuse tra loro, una diretta a ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e l'altra volta a ottenere la declaratoria di legittimità dell'esonero dal servizio.
In particolare il ricorrente lamenta, in riferimento alla seconda domanda, che il Tribunale aveva confermato la legittimità dell'esonero dal servizio pur riconoscendo che al momento dell'esonero esso lavoratore in base al vigente accordo collettivo del 13 maggio 1987 era inquadrabile nel 7^ livello e cioè nella stessa qualifica con la quale era stato assunto in relazione alle mansioni di autista svolte originariamente.
Il ricorrente rileva, ancora, che il Tribunale nel trascrivere i vari profili professionali dell'accordo collettivo aveva omesso di confrontare il sesto e il settimo livello e di compararli con le mansioni svolta dal lavoratore al fine di dedurne correttamente un giudizio di inferiorità, equivalenza o superiorità con le mansioni di autista svolte all'atto dell'assunzione e inquadrate dalla legge n. 30 del 1978 nel settimo livello.
In riferimento alla seconda domanda relativa al riconoscimento della qualifica superiore e delle conseguenti differenze retributive, il IN si duole che il Tribunale, travisando le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di libero interrogatorio, si sia rifiutato di offrire un'autonoma valutazione delle mansioni svolte da esso ricorrente, pur se da esso medesimo definite come mere attività di trascrizione, registrazione e annotazione di dati, giacché competeva al Tribunale medesimo e non al lavoratore qualificare giuridicamente i fatti esposti da persona non munita di specifiche conoscenze giuridiche.
Il giudice del gravame, aggiunge il ricorrente, anziché valutare ai fini dell'inquadramento l'attività del lavoratore che sopperiva alle necessità amministrative di due impianti, si era limitato a inquadrarla sulla base del significato lessicale dei termini usati dal IN.
Aveva, altresì, definita tale attività semplice e ripetitiva prescindendo dall'esaminare i metodi di lavoro utilizzati in assenza di controlli diretti e con autonomia operativa, come avevano riferito i testi escussi.
In altri termini, assume il ricorrente, la valutazione delle mansioni espletate andava fatta non già con riferimento ai profili professionali introdotti successivamente alla contrattazione collettiva, bensì con quelli vigenti all'epoca dei fatti. In proposito il ricorrente chiarisce che mentre la legittimità dell'esonero andava fatta in relazione ai profili professionali esistenti al momento del provvedimento, il riconoscimento della qualifica superiore doveva avvenire in base al raffronto tra il vecchio regime e i nuovi inquadramenti negoziali sulla base dei quali doveva essere individuato il nuovo livello assegnato alla qualifica. Sulla base di tale nuovo inquadramento, conclude il ricorrente, egli aveva quanto meno diritto al profilo professionale del segretario di 7^ livello, secondo il quale "dopo un adeguato periodo di pratica nelle mansioni proprie dell'impiegato comune, avendo acquisito maggiore capacità ed esperienza svolge attività di natura tecnica, amministrativa e contabile di tipo esecutivo"; oppure al 6^ livello, cui appartiene il lavoratore addetto ad attività tecniche tecnico - manuali o di controllo, richiedenti particolare perizia o cognizioni teorico - pratiche acquisite con esperienza e implicanti anche autonomia e responsabilità esecutive nell'ambito dei propri compiti. Nell'espletamento di dette mansioni provvede alla redazione di modelli aziendali inerenti alle attività di competenza. È preposto, inoltre, alla guida e controllo del personale sottoordinato, qualora le sue funzioni ne comportino l'impiego". Il Tribunale invece, conclude infine il ricorrente, si era limitato a definire semplici e ripetitive le mansioni di fatto espletate dal lavoratore e immotivatamente aveva concluso che il medesimo, pur svolgendo da dieci anni tali riferite mansioni tipiche dell'impiegato comune, avesse diritto alla qualifica di segretario. Il ricorso è infondato.
Invero l'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 al primo comma statuisce che: "... le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato o maturino nel corso del quinquennio almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto":
con sentenza n. 60 del 28 gennaio 1991 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986 rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto o svolgano mansioni equivalenti a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.
La Corte delle leggi ha, infatti, ritenuto che è meramente discriminatorio licenziare personale che reagendo alla sopravvenuta perdita di inidoneità si è riqualificato al momento del licenziamento, perché si è reinserito e in modo attivo nella vita dell'azienda a livelli equivalenti o superiori alle mansioni in precedenza espletate e per le quali era stato originariamente assunto.
Il ricorrente rileva che il Tribunale era caduto in contraddizione, perché da una parte gli aveva riconosciuto per le mansioni espletate il 1^ livello, equivalente, perciò, a quello per il quale era stato assunto;
mentre dall'altra, in violazione della citata normativa, aveva affermato che doveva essere esonerato perché al momento del licenziamento era occupato in mansioni non equivalenti ma inferiori.
Sul punto l'azienda controricorrente, però eccepisce che non esiterebbe contraddittorietà di motivazione, perché sulla base delle nuove qualifiche le mansioni di autista erano inquadrabili al sesto livello.
L'obiezione è fondata.
Il Tribunale di Roma con congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici, ha osservato che ai sensi della legge n. 30 del 1978 (nella cui vigenza il IN era stato dichiarato inidoneo alla mansioni di autista, in relazione alle quali era stato assunto) le mansioni di autista erano inquadrabili al 7^ livello. Il giudice di merito ha aggiunto che in base al successivo accordo nazionale del 13 maggio 1987, vigente all'epoca dell'esonero, le mansioni di impiegato comune o generico (che lo stesso ricorrente assume di avere svolto dopo la dichiarazione di inidoneità e in relazione alle quali il medesimo ha chiesto il riconoscimento della qualifica con declaratoria di illegittimità dell'esonero in conseguenza dello svolgimento di mansioni equivalenti o superiori) in effetti sono inquadrabili al 7^ livello, mentre quelle di autista sono inquadrabili nel superiore 6^ livello.
Sulla base di tale nuovo inquadramento, impugnato specificamente dal ricorrente soltanto in punto di fatto e cioè in relazione alla rivendicazione delle svolte mansioni impiegatizie, era irrilevante l'accertamento richiesto dal lavoratore per le espletate mansioni di impiegato, dovendosi fare riferimento, per l'accertamento delle mansioni equivalenti o superiori come ostacolo previsto per l'esonero dalla normativa esaminata, alle qualifiche operanti al momento dell'esonero stesso. Sotto tale aspetto, però, il IN al momento dell'esonero svolgeva mansioni di impiegato a quel tempo inquadrate in una qualifica inferiore quelle di autista, per le quali era stato assunto.
Il ricorso contro la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la legittimità dell'esonero e ha implicitamente confermato il rigetto pretorile della domanda di attribuzione della qualifica superiore, va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi ex art. 92 secondo comma c.p.c. per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001