Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10766
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 60 del 1991), il potere risolutorio dell'azienda esercente il pubblico servizio di trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma che abbia successivamente svolto e svolga mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, mentre può essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia stato adibito a mansioni inferiori. (Nella specie il lavoratore, dichiarato inidoneo alle mansioni di autista - inquadrabili al settimo livello ai sensi della legge n. 30 del 1978 -, era stato adibito alle mansioni - di sesto livello, in base all'accordo nazionale del 13 maggio 1987 - di impiegato comune o generico; la S.C., sulla base del principio di cui in massima, ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva riconosciuto la legittimità dell'esonero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10766
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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