Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
In materia di procedimento civile, sulle eccezioni sollevate dal convenuto e non riproposte in sede di legittimità all'esito della declaratoria di relativo assorbimento emesso dal giudice dell'impugnazione di merito non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate "assorbite" essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime. Ne consegue che, poiché la forza preclusiva della sentenza di cassazione ha per oggetto solamente le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia cassata, ben possono le suddette questioni essere viceversa riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORMIDA 4, presso lo studio dell'avvocato AMICI FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07044/99 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Dirigente Procuratore speciale Dr. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
NG IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1607/98 della Corte d'Appello di ROMA, quarta sezione civile emessa il 17/4/1998, depositata il 13/05/98; RG. 3580/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato AMICI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 giugno 1987 EZ EL conveniva davanti al Tribunale di Roma la compagnia assicuratrice C.A.R.D. S.p.A. per sentirla condannare al pagamento, come da contratto assicurativo inter partes dell'indennità per il furto dell'autovettura assicurata- Costituitasi la società convenuta, che opponeva eccezioni pregiudiziali e preliminari, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 26 marzo 1991, riteneva non provata l'identità tra l'autovettura assicurata e quella rubata e, pertanto, rigettava la domanda attorea, senza pronunziarsi sulle eccezioni opposte dalla convenuta.
L'EL proponeva appello. Si costituiva la MI UR S.p.A., succeduta alla C.A.R.D., la quale riproponeva le eccezioni processuali e di merito non esaminate dal Tribunale. La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata l'11 novembre 1993, confermava la pronunzia di primo grado, dichiarando assorbite le eccezioni opposte dalla società appellata.
L'EL proponeva ricorso per CA, a cui la società MI UR resisteva con controricorso. Questa Corte, con la sentenza 3 aprile 1996 n. 3124, accoglieva il ricorso per vizio di motivazione sulla prova della non identità tra veicolo assicurato e veicolo rubato.
Riassunta la causa davanti alla Corte di appello di Roma, la società di assicurazione riproponeva le eccezioni di improponibilità della domanda e di invalidità del contratto di assicurazione. La detta Corte, con la sentenza depositata il 13 maggio 1998, riteneva che l'autovettura, di cui era stato denunziato il furto il 22 maggio 1986, era la stessa oggetto dell'assicurazione, che aveva assunto una nuova targa dopo il suo acquisto da parte dell'EL. Tale autovettura era però "rimasta pressoché distrutta in un incidente del 21.3.1985", e poi acquistata dall'EL per L.
1.450.000 e dallo stesso assicurata per un valore di L. 25.000.000, onde la Corte di appello, in relazione al comportamento doloso dell'assicurato, riteneva "sicuramente applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1909, 1 comma c.c.". La Corte, peraltro, rilevava che "le relative eccezioni, sollevate nei primi due gradi del giudizio, non sono state riproposte in sede di legittimità, sicché sulla questione della validità del contratto di assicurazione si è formato il giudicato e resta conseguentemente preclusa la possibilità di un riesame, ai sensi dell'art. 394 c.p.c.". La stessa preclusione la Corte riteneva sussistente "per l'eccezione di improponibilità della domanda" in relazione alla clausola contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali del contratto, eccezione, che comunque riteneva infondata nel merito. In ordine alla determinazione del danno derivato dal furto, la Corte di appello l'accertava in L. 725.000 (metà del valore dell'autovettura acquistata nel giugno del 1985 per L. 1.450.000), condannando la società MI UR al pagamento di detta somma, oltre gli interessi legali dalla data del primo atto di messa in mora. La Corte, infine, compensava interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma EZ EL ha proposto ricorso per CA, a cui la società MI UR ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2.- Rispetto al ricorso principale, che censura la determinazione del danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del furto (il quantum liquidato dalla sentenza impugnata), è pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale, che tende a negare la sussistenza del diritto dell'assicurato ad ottenere il risarcimento previsto dall'art. 1905 c.c. (e quindi ha per oggetto l'an del diritto affermato dalla Corte di appello).
3.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società assicuratrice deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente un giudicato interno sulle eccezioni da essa sollevate nei precedenti gradi del giudizio, e quindi il loro esame precluso dalla sentenza di rinvio della CA, davanti alla quale dette eccezioni non erano state riproposte. La ricorrente osserva che l'esame di queste eccezioni costituiva un posterius, e non un prius, rispetto alla questione sottoposta e decisa dalla CA, che era limitata alla identità o meno del veicolo rubato con quello assicurato, onde tutte le questioni relative alla validità del contratto di assicurazione ed al suo contenuto, non esaminate dalla precedente sentenza della Corte di appello, non potevano essere proposte alla CA per difetto di interesse alla loro decisione, sulla quale nessuna preclusione poteva prodursi per il giudice di rinvio. La ricorrente chiede, inoltre, che sulle questioni ritenute precluse dalla sentenza impugnata si pronunzi questa Corte di legittimità ai sensi della nuova formulazione del primo comma dell'art. 384 c.p.c. Essa pertanto domanda che questa Corte dichiari l'improponibilità della domanda perché l'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione prevede il ricorso alla procedura arbitrale ovvero l'infondatezza nel merito della domanda sulla base dell'applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. 4.- Il motivo di ricorso incidentale è fondato nei limiti di seguito precisati.
La sentenza impugnata erra quando ritiene che si sia formato un giudicato interno sulle eccezioni opposte dalla società convenuta per il fatto che esse, "sollevate nei primi due gradi del giudizio, non sono state riproposte in sede di legittimità". L'esame di tali eccezioni era stato dichiarato espressamente e correttamente assorbito dalla prima sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando la pronunzia di primo grado, aveva ritenuto non provata l'identità del veicolo rubato con quello assicurato contro il furto.
Tale mancata prova, rendendo irrilevante il contratto posto a fondamento della domanda attorea, comportava l'irrilevanza anche delle questioni (sollevate dalla società assicuratrice) di improponibilità della domanda per la clausola compromissoria prevista nel contratto di assicurazione e di invalidità dello stesso contratto. Consegue che le questioni assorbite non potevano essere proposte nel giudizio di cassazione dalla società assicuratrice (vittoriosa nel giudizio di appello) neanche mediante ricorso condizionato, mancando qualunque statuizione (anche implicita) della sentenza di appello a tale parte sfavorevole. In altri termini, la sentenza della CA, concernendo esclusivamente la questione relativa alla identità tra veicolo rubato e veicolo assicurato, aveva per oggetto il punto prioritario (sotto l'aspetto logico) della controversia tra le parti, e pertanto non poteva avere alcun effetto preclusivo rispetto a tutte le altre questioni insorte tra le parti (relative alla validità ed al contenuto del contratto di assicurazione), dato che la forza preclusiva della sentenza di cassazione, richiamata dalla pronunzia impugnata, ha per oggetto solo le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia di annullamento.
Quindi contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla decisione impugnata, la precedente sentenza di questa Corte di legittimità non poteva precludere l'esame delle eccezioni opposte dalla società assicuratrice e riproposte nel giudizio di rinvio.
5.- Va, però, osservato che la sentenza impugnata, pur ritenendo precluso l'esame di dette eccezioni, ha esaminato funditus ed ha ritenuto infondata l'eccezione di "improponibilità della domanda" opposta dalla società assicuratrice in relazione al contenuto dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto. Al riguardo la Corte di appello ha osservato che, con il citato art. 17, "le parti hanno inteso affidare agli arbitri unicamente la quantificazione monetaria del danno, escludendo dai loro poteri (v. art. 14) la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, ossia alla esistenza del diritto al risarcimento". In altri termini - continua la Corte di appello- "con detta clausola le parti hanno semplicemente previsto la cosiddetta perizia contrattuale, istituto in cui, come giurisprudenza consolidata (fra le tante: Cass. 30 dicembre 1981 n. 6784), il rifiuto della società di riconoscere l'operatività della garanzia e, quindi, di seguire la prevista procedura contrattuale, quale appunto manifestato nella specie, legittima quale fatto di inadempimento del patto l'esperimento dell'azione giudiziaria, al fine di conseguire dal giudice la cognizione e decisione del merito di tutta la controversia".
La trascritta parte della sentenza impugnata va considerata una diversa ed autonoma ratio decidendi che la Corte di appello ha espresso in ordine alla eccezione della società assicuratrice di improponibilità della domanda, eccezione che pertanto la detta Corte ha ritenuto non solo inammissibile perché preclusa dalla sentenza della CA (in ciò errando, come si è detto), ma anche infondata perché ha escluso che le condizioni generali di contratto (artt. 17 e 14) prevedessero una clausola compromissoria. La censura della società assicuratrice, ricorrente incidentale, avverso questa seconda ratio decidendi va giudicata inammissibile perché si limita a richiamare genericamente il contenuto dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ed ignora del tutto l'art. 14 delle stesse condizioni, ne' viene sottoposta a critica l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato alle clausole contenute nei detti due articoli, nel senso che esse non prevedono una clausola compromissoria, ma si limitano a contemplare una perizia contrattuale con patto reso inoperante dal fatto che la società assicuratrice ha contestato la sussistenza del diritto dell'assicurato. A siffatta argomentazione della Corte di appello non viene contrapposta, nel ricorso incidentale, alcuna argomentazione critica, onde il ricorso della società assicuratrice è sul punto inammissibile.
6. - Per quanto attiene all'altra eccezione opposta dalla società assicuratrice, di cui questa lamenta il mancato esame da parti del giudice di rinvio chiedendo che essa venga decisa da questa Corte poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va premesso che la sentenza impugnata, prima di ritenere preclusa detta eccezione a norma dell'art. 394 c.p.c, ha affermato che l'EL ha assicurato per un valore di L. 25.000.000 l'autovettura da lui acquistata per L. 1.450.000 (essendo "rimasta pressoché distrutta" in un incidente avvenuto qualche mese prima del suo acquisto), "nascondendo il vero stato del veicolo" all'assicuratore, onde ha ritenuto che, avendo l'assicurato "agito con dolo", "sarebbero sicuramente applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1909, 1 comma, c.c." (disposizioni poi non applicate dalla Corte di appello per la ritenuta preclusione delle relative eccezioni). In ordine a questa parte della sentenza impugnata (a cui la società assicuratrice si richiama per chiedere l'applicazione in cassazione dell'art. 1892, terzo comma, ultima parte, c.c., e quindi la pronunzia di merito che essa non è tenuta a pagare l'indennizzo all'assicurato EL), va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, in ordine alle dichiarazioni inesatte dolosamente fornite dall'assicurato ed alla mancata conoscenza di tale inesattezza da parte dell'assicuratore, è pressoché assente, perché il giudice del merito si limita a richiamare, a prova dei fatti da lui affermati, quanto "risulta dalla documentazione prodotta dalla società di assicurazione (v. atti del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello, senza altra specificazione di sorta.
Tale motivazione viene ampiamente censurata dal ricorrente principale (il quale lamenta il mancato esame di diversi documenti), sia pure al diverso fine di contestare, l'accertamento del valore dell'autovettura rubata, che la sentenza impugnata ha poi effettuato in coerenza con il precedente accertamento.
Non può quindi ritenersi che, nella sentenza impugnata, sussista una autonoma e motivata ratio decidendi in ordine all'eccezione di invalidità del contratto di assicurazione (come si è invece qui ritenuto in ordine all'altra eccezione di improponibilità della domanda), dato che l'affermazione sulla applicabilità, nel caso di specie, degli artt. 1892 e 1909 c.c. non è adeguatamente approfondita e motivata, ma rappresenta un passaggio piuttosto fuggevole della sentenza perché superato dalla successiva affermazione sulla preclusione di ogni questione sulla validità del contratto di assicurazione, su cui si è (erroneamente) ritenuto "formato il giudicato".
Consegue che sulla eccezione, opposta dalla società assicuratrice, di applicazione dell'art. 1892 c.c. non si è avuta una decisione del giudice del merito, che è tenuto ad accertare ed a motivare sulla sussistenza di tutti i presupposti di fatto previsti dalla invocata disposizione normativa. Tale accertamento dovrà essere compito dal giudice di rinvio.
7.- L'accoglimento, nei limiti sopra precisati, del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorso principale dell'EL, che censura la determinazione di valore dell'autovettura assicurata, nel momento in cui essa fu sottratta, determinazione che dovrà essere nuovamente effettuata dal giudice di rinvio qualora riterrà infondate le eccezioni preliminari di merito opposte dalla società assicuratrice (con esclusione di quella relativa alla improponibilità della domanda per l'esistenza di una clausola compromissoria).
8.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di CA.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di CA.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003