CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. LUIGI VICIDOMINI, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXXX responsabile dei reati di cui agli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n.
3-bis e 3-quinquies e 94 comma 3 cod. pen. e 387-bis cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore diXXXXXX, eccependo:
1.1.contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione contestato al capo 1): la minaccia che avrebbe riferito XXXXXXXXXXXXX al padre era una mescolanza dei comportamenti attribuiti ai fratelli XXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXX nella querela del padre;
non era dato comprendere da quale atto la Penale Sent. Sez. 2 Num. 20427 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 Corte di appello avesse tratto l’esistenza di minacce di morte, neppure riportate nel capo di imputazione;
peraltro, le condotte poste in essere dall’imputato sarebbero consistite soltanto in violenza sulle cose;
1.2 contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione dello stato di necessità in relazione al reato di cui 387-bis cod. pen.: nell’atto di appello si era evidenziato come la contestata violazione del divieto di avvicinamento fosse dovuta alla notizia di un peggioramento dello stato di salute della madre;
la precarietà del suddetto stato di salute era stato descritto anche dai carabinieri e la sera del 17 ottobre 2024 un improvviso malessere aveva determinato l’insorgere nell’imputato della convinzione di essere di fronte alla necessità di prestare assistenza all’anziana madre 1.3 violazione dell’art. 94 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell’aggravante contestata: poiché secondo l’imputazione XXXXXXaveva richiesto denaro al fine di acquistare sostanze stupefacenti, da ciò derivava che non poteva agire sotto l’effetto delle stesse, che non aveva ancora assunto perché non ancora acquistate;
inoltre, ad XXXXXXXXXXXXX era stato contestato di aver agito anche sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di cui era pacificamente utilizzatore il fratello XXXXXXXX;
in realtà, ai fini della sussistenza dell’aggravante, la lettera della norma impone che le condizioni nella stessa prevista siano entrambe contemporaneamente presenti, ovvero sia essere dedito all’uso che agire sotto l‘effetto delle sostanze stupefacenti, per cui l’interpretazione della Corte di appello sulla sussistenza dell’aggravante era errata;
1.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen.: la difesa aveva rappresentato come l’aggravante in parola presuppone l’introduzione abusiva nei predetti luoghi, circostanza che non poteva dirsi sussistente nel caso di reato commesso dall’autore che condivide la privata dimora con la vittima;
1.5 violazione dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione in ordine ai presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva: la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perché avanzata solo in sede di conclusioni e non con l’atto di appello o con i motivi aggiunti, non tenendo conto che i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva si erano concretizzati solo all’esito del giudizio di appello, nel quale era stata ridotta la pena per cui, ai sensi dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen., vi era un potere officioso della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo proposto.
1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso non fosse stato proposto con l’atto di appello;
il motivo è pertanto inammissibile in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di 2 appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [...]; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316 – 01).
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, come osservato dalla Corte di appello, la tesi dell’imputato è risultata completamente priva di riscontri;
non si comprende infatti, se davvero l’imputato fosse stato avvisato dalla cugina del peggioramento dello stato di salute della madre, come mai tale cugina non sia mai stata né chiamata a testimoniare, né indicata in maniera specifica;
inoltre, lo stato di salute della madre dell’imputato descritto in ricorso era cronicamente precario, per cui ciò che sarebbe dovuto risultare era un peggioramento improvviso, tale da comportare la necessità di assistenza.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve osservare che ai sensi dell’art. 94 cod. pen., mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e si trova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguente aumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.
1.4 Infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, come precisato da Cass. sez. 2, 30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575 - 01 con l’aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora;
conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abitasse con i genitori è irrilevante ai fini della sussistenza dell’aggravante, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.
1.5 Fondato è l’ultimo motivo di ricorso Premesso che la giurisprudenza in materia aveva già affermato che “in tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado” (Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830), si deve osservare che la pena irrogata in primo grado – in misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione-, all’epoca della relativa decisione era radicalmente ostativa rispetto alla possibile applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.; in grado di appello la pena è stata però ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione, soglia ora compatibile con la detta sostituzione, quantomeno con riguardo alla semilibertà e alla detenzione sostitutive. Deve poi essere rilevato che la sentenza di primo grado risale al 3 aprile 2025, per cui 3 trova applicazione il disposto di cui all’art. 598 bis, comma 4-ter cod. proc. pen. come introdotto dall’art. 2 del Decreto legislativo del 19/03/2024, n. 31; il che, per un verso legittimava l’applicazione di una possibile pena sostituiva tra quelle considerate dal secondo comma dell’art. 20-bis cod. pen. (o, per meglio dire, la possibile attivazione del percorso che ne legittima l’applicazione), prescindendo da un apposito motivo di appello devoluto sul punto, oltre che dallo stesso consenso prestato in tal senso dall’imputato: proprio per effetto della decisione assunta in appello, nel caso è infatti venuto meno il profilo ostativo rappresentato dalla pena irrogata in primo grado, dando attualità ad una prospettiva valutativa in origine preclusa dal tenore della pena irrogata in primo grado. Per altro verso, non diversamente da quanto accade in primo grado nel caso in cui si applichi una pena che non superi i quattro anni di reclusione, la Corte di appello aveva l’onere di indicare le ragioni che - malgrado la sopravvenuta sussistenza in astratto dei presupposti di legge utili all’applicazione della pena sostitutiva- giustificavano comunque a monte, alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 58 della legge 689 del 1981, la conferma della pena detentiva, rendendo superfluo il meccanismo processuale, solo eventuale, ora disciplinato dal citato comma 4-ter dell’art. 598-bis citato;
è quindi fondata l’eccezione di difetto di motivazione, avendo la Corte del merito omesso di indicare le ragioni ritenute ostative alla possibile applicazione di una pena sostitutiva scelta tra quelle assentite dall’ordinamento in considerazione della misura della pena detentiva irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. LUIGI VICIDOMINI, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXXX responsabile dei reati di cui agli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n.
3-bis e 3-quinquies e 94 comma 3 cod. pen. e 387-bis cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore diXXXXXX, eccependo:
1.1.contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione contestato al capo 1): la minaccia che avrebbe riferito XXXXXXXXXXXXX al padre era una mescolanza dei comportamenti attribuiti ai fratelli XXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXX nella querela del padre;
non era dato comprendere da quale atto la Penale Sent. Sez. 2 Num. 20427 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 Corte di appello avesse tratto l’esistenza di minacce di morte, neppure riportate nel capo di imputazione;
peraltro, le condotte poste in essere dall’imputato sarebbero consistite soltanto in violenza sulle cose;
1.2 contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione dello stato di necessità in relazione al reato di cui 387-bis cod. pen.: nell’atto di appello si era evidenziato come la contestata violazione del divieto di avvicinamento fosse dovuta alla notizia di un peggioramento dello stato di salute della madre;
la precarietà del suddetto stato di salute era stato descritto anche dai carabinieri e la sera del 17 ottobre 2024 un improvviso malessere aveva determinato l’insorgere nell’imputato della convinzione di essere di fronte alla necessità di prestare assistenza all’anziana madre 1.3 violazione dell’art. 94 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti dell’aggravante contestata: poiché secondo l’imputazione XXXXXXaveva richiesto denaro al fine di acquistare sostanze stupefacenti, da ciò derivava che non poteva agire sotto l’effetto delle stesse, che non aveva ancora assunto perché non ancora acquistate;
inoltre, ad XXXXXXXXXXXXX era stato contestato di aver agito anche sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di cui era pacificamente utilizzatore il fratello XXXXXXXX;
in realtà, ai fini della sussistenza dell’aggravante, la lettera della norma impone che le condizioni nella stessa prevista siano entrambe contemporaneamente presenti, ovvero sia essere dedito all’uso che agire sotto l‘effetto delle sostanze stupefacenti, per cui l’interpretazione della Corte di appello sulla sussistenza dell’aggravante era errata;
1.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen.: la difesa aveva rappresentato come l’aggravante in parola presuppone l’introduzione abusiva nei predetti luoghi, circostanza che non poteva dirsi sussistente nel caso di reato commesso dall’autore che condivide la privata dimora con la vittima;
1.5 violazione dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione in ordine ai presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva: la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perché avanzata solo in sede di conclusioni e non con l’atto di appello o con i motivi aggiunti, non tenendo conto che i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva si erano concretizzati solo all’esito del giudizio di appello, nel quale era stata ridotta la pena per cui, ai sensi dell’art. 598-bis comma 4-ter cod. proc. pen., vi era un potere officioso della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo proposto.
1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come lo stesso non fosse stato proposto con l’atto di appello;
il motivo è pertanto inammissibile in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di 2 appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [...]; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316 – 01).
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, come osservato dalla Corte di appello, la tesi dell’imputato è risultata completamente priva di riscontri;
non si comprende infatti, se davvero l’imputato fosse stato avvisato dalla cugina del peggioramento dello stato di salute della madre, come mai tale cugina non sia mai stata né chiamata a testimoniare, né indicata in maniera specifica;
inoltre, lo stato di salute della madre dell’imputato descritto in ricorso era cronicamente precario, per cui ciò che sarebbe dovuto risultare era un peggioramento improvviso, tale da comportare la necessità di assistenza.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve osservare che ai sensi dell’art. 94 cod. pen., mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e si trova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguente aumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.
1.4 Infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, come precisato da Cass. sez. 2, 30959 del 14/07/2016, Morarasu, Rv. 267575 - 01 con l’aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora;
conseguentemente la circostanza di fatto che il ricorrente abitasse con i genitori è irrilevante ai fini della sussistenza dell’aggravante, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.
1.5 Fondato è l’ultimo motivo di ricorso Premesso che la giurisprudenza in materia aveva già affermato che “in tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado” (Sez.6, n.30711 del 30/05/2024, Rv. 286830), si deve osservare che la pena irrogata in primo grado – in misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione-, all’epoca della relativa decisione era radicalmente ostativa rispetto alla possibile applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.; in grado di appello la pena è stata però ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione, soglia ora compatibile con la detta sostituzione, quantomeno con riguardo alla semilibertà e alla detenzione sostitutive. Deve poi essere rilevato che la sentenza di primo grado risale al 3 aprile 2025, per cui 3 trova applicazione il disposto di cui all’art. 598 bis, comma 4-ter cod. proc. pen. come introdotto dall’art. 2 del Decreto legislativo del 19/03/2024, n. 31; il che, per un verso legittimava l’applicazione di una possibile pena sostituiva tra quelle considerate dal secondo comma dell’art. 20-bis cod. pen. (o, per meglio dire, la possibile attivazione del percorso che ne legittima l’applicazione), prescindendo da un apposito motivo di appello devoluto sul punto, oltre che dallo stesso consenso prestato in tal senso dall’imputato: proprio per effetto della decisione assunta in appello, nel caso è infatti venuto meno il profilo ostativo rappresentato dalla pena irrogata in primo grado, dando attualità ad una prospettiva valutativa in origine preclusa dal tenore della pena irrogata in primo grado. Per altro verso, non diversamente da quanto accade in primo grado nel caso in cui si applichi una pena che non superi i quattro anni di reclusione, la Corte di appello aveva l’onere di indicare le ragioni che - malgrado la sopravvenuta sussistenza in astratto dei presupposti di legge utili all’applicazione della pena sostitutiva- giustificavano comunque a monte, alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 58 della legge 689 del 1981, la conferma della pena detentiva, rendendo superfluo il meccanismo processuale, solo eventuale, ora disciplinato dal citato comma 4-ter dell’art. 598-bis citato;
è quindi fondata l’eccezione di difetto di motivazione, avendo la Corte del merito omesso di indicare le ragioni ritenute ostative alla possibile applicazione di una pena sostitutiva scelta tra quelle assentite dall’ordinamento in considerazione della misura della pena detentiva irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4