Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la condotta lesiva è esente da sanzione penale allorchè sia finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2017, n. 33275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33275 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
33275 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 855/2017 Grazia Lapalorcia - Presidente - REGISTRO GENERALE Francesca Morelli N.35661/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Andrea Fidanzia PP Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA VA BA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/09/2015 del TRIBUNALE di MARSALA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Diego Tranchida, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/09/2015 il Tribunale di Marsala confermava la sentenza del Giudice di Pace di Marsala del 08/05/2014, che aveva condannato SA OV IS alla pena di € 600,00 di multa per il reato cui all'art. 582 cod. pen., per aver cagionato a NE PP lesioni personali all'emicostato destro, giudicate guaribili in sei giorni, colpendolo con una ginocchiata in occasione di un incontro di calcio;
in Marsala, il 15/03/2008. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di SA OV IS, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: censura l'omesso riconoscimento della scriminante dello svolgimento di un'attività sportiva, contestando la valutazione probatoria delle dichiarazioni dell'arbitro, che avrebbe riferito di una reazione ad un normale contrasto di gioco;
deduce trattarsi di un mero 'fallo di reazione', poiché la partita era ancora in corso, non era stata sospesa, e l'azione lesiva ha riguardato l'arto utilizzato per il gioco del calcio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato di lesioni colpose: deduce che essendo il fatto avvenuto nella foga agonistica, in una situazione di stanchezza fisica e scarsa lucidità mentale, non sarebbe provata la rappresentazione e volontà della possibilità della verificazione di gravi eventi lesivi del tipo di quello in concreto verificatosi, potendo, al contrario, ricorrere la colpa.
2.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2.4. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, cui termine sarebbe decorso il 17/09/2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma anche perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va infatti evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli elementi di prova ed in particolare della - ricostruzione dei fatti sulla base del contenuto delle dichiarazioni dell'arbitro, e della natura deliberata e non colposa del fatto-, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni 2 4 effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Al riguardo, ferma l'insindacabilità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che esclude in radice l'ipotizzabilità di una condotta meramente colposa, essendosi trattato di un'aggressione fisica "a gioco fermo", per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, la sentenza risulta conforme ai principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dei limiti del c.d. rischio consentito nello svolgimento di attività sportiva: in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio;
ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista. (Sez. 5, n. 45210 del 21/09/2005, Mancioppi, Rv. 232723; Sez. 5, n. 1951 del 02/12/1999, dep. 2000, Rolla, Rv. 216436); in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra avversari, l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere pur nel travalicamento di quelle regole la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente - esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario CR 3 approfittando della circostanza del gioco (Sez. 4, n. 9559 del 26/11/2015, dep. 2016, De Bardi, Rv. 266561; Sez. 5, n. 19473 del 20/01/2005, Favotto, Rv. 231534); in tema di lesioni colposamente cagionate a terzi nell'esercizio di attività sportive, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità è necessario accertare se l'evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, specificamente ricostruita in punto di fatto, non potendo essere desunta la natura colposa della condotta unicamente dalla circostanza della rilevazione di un "fallo" fischiato dall'arbitro (Sez. 4, n. 28772 del 16/03/2011, Bassotti,Rv. 250703). Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da violazioni di legge o da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, avendo affermato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell'arbitro, che le lesioni erano state provocate dall'imputato al di fuori di una tipica azione ordinaria di gioco, allorquando, dopo aver causato la caduta dell'avversario nell'ambito di un contrasto di gioco, lo aveva colpito deliberatamente, a gioco fermo, con una violenta ginocchiata al costato, tale da determinarne il ricovero al Pronto soccorso per problemi respiratori.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, sul rilievo della particolare ed ingiustificata violenza della condotta, tenuta "a gioco fermo", oltretutto dopo un fallo di gioco dello stesso imputato, e posta in essere con tale intensità lesiva, da essere del tutto eccentrica rispetto ad un contesto di tipo sportivo.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso, tenuto conto della sospensione per la durata di un anno e 18 giorni, il 03/10/2016, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello impugnata. Al riguardo, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause 4 of di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente PP Riccardi palorcia Grazia соро PP Riccoust 7 LUG 2017 addi IL FUNZ q iust 5