Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario - che aveva realizzato una rete - con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2005, n. 45210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45210 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 21/09/2005
Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere N. 1750
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 016352/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI DR N. IL 06/05/1965;
avverso SENTENZA del 31/01/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to DI MARIO Nicolò, del foro di Perugia, Sostituto Processuale avv.to Cocchi Marco, del foro di Cortona, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 04/12/2003, il Tribunale di Perugia condannava NC ND alla pena (sospesa) di mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, perché ritenuto responsabile di lesioni gravi in persona di TI RO, colpito con una gomitata al naso durante una partita di calcio a gioco fermo dopo che esso TI aveva realizzato una rete.
Investita dal gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava il giudizio di colpevolezza, in particolare respingendo l'assunto difensivo secondo cui le lesioni sarebbero state prodotte in occasione di un ordinario contrasto nel corso dell'azione di gioco.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo a mezzo del difensore: 1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto, sul rilievo che sarebbe stata illogicamente disattesa la testimonianza di segno liberatorio (Di GI), avendo la stessa riferito di un fallo commesso dall'imputato sul TI per fermarlo, inutilmente, prima che questi tirasse in porta, ed alla stessa prescelta la testimonianza di segno opposto (l'arbitro) che, in realtà, "non aveva preso minima parte nel procedimento"; 2) erronea disapplicazione degli artt. 50 e 51 cod. pen. ovvero difetto assoluto di motivazione sul punto.
Il difensore della parte civile ha depositato, nei termini, una memoria con la quale si ribadisce l'inapplicabilità dell'esimente ex artt. 50 e 51 cod. pen. per le ragioni già esposte nella impugnata sentenza.
Quanto al primo motivo, infatti, va osservato come la vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito, nel senso che l'imputato sferrò una gomitata al volto del TI dopo che l'azione di gioco era terminata e, precisamente, allorquando, segnata la rete da parte del TI medesimo, il pallone era stato riportato sul dischetto a centrocampo e i giocatori attendevano il fischio di ripresa della gara;
e quando, dunque, non si era ancora riavviata la fase di lecito antagonismo fra giocatori delle opposte squadre. Seppur vero che la sentenza impugnata contenga un improprio riferimento alla testimonianza dell'arbitro (in realtà non sentito al dibattimento), tuttavia la ricostruzione della vicenda, con particolare riguardo al momento di commissione del fatto lesivo, fonda chiarissimamente - in entrambe le conformi sentenze dei giudici di merito - non soltanto sulla dichiarazione accusatoria della persona offesa, al cui riguardo il ricorrente non oppone rilievi in punto di soggettiva credibilità, ma anche su quelle del teste RC AU che ha esattamente riferito come il Gaietti, segnato il gol (ed esultando per la performance), sia stato proditoriamente colpito da una gomitata al volto da parte del NC nel momento in cui l'azione di gioco erasi conclusa e l'arbitro - non intervenuto minimamente nella fase in cui il TI si era involato verso la porta avversaria trovandosi ad un certo momento a contatto con il NC, e quindi convalidata la rete - stava ritornando a centro campo per fischiare la ripresa del gioco.
Tale condotta del direttore di gara, pienamente ammessa dallo stesso ricorrente - tanto che, con l'appello, egli aveva prospettato il mancato intervento come il frutto "probabile" di una valutazione di un fallo sportivo non punibile, secondo assunto ritenuto incensurabilmente illogico in ragione della assoluta violenza del colpo (essendone derivata la frattura delle ossa nasali), i cui effetti dolorosi immediatamente percepibili non avrebbero consentito al TI di concludere positivamente l'azione - risulta correttamente valorizzata ed utilizzata a fondamento della prescelta delle convergenti dichiarazioni di segno accusatorio della persona offesa e del teste RC rispetto a quella, di segno liberatorio, resa dal teste Di GI, portiere nella stessa squadra del NC, proprio in ragione dell'assenza di interventi quanto meno interruttivi dell'azione di gioco (per la necessità di soccorrere il TI, come già precisato dal primo giudice), quali certo non sarebbero mancati nell'ipotesi in cui il gesto violento, quand'anche percepito come fallo di gioco, fosse stato commesso durante la fase di avvicinamento del TI alla porta avversaria e unicamente finalizzato al tentativo di impedire il tiro in porta rivelatosi poi vincente.
Tale la situazione in fatto, correttamente la Corte territoriale ha confermato doversi rimproverare al NC una condotta violenta eccedente la soglia del rischio consentito nella specifica attività sportiva (gioco del calcio), in quanto posta in essere al di fuori dell'azione di gioco, coerentemente concludendo nel senso che la competizione sportiva è stata, nella specie, l'occasione e non la fonte produttiva (causa) del fatto di violenza personale. Di tal che deve dirsi infondato anche il secondo motivo, ripropositivo dell'assunto di una condotta lesiva non punibile ai sensi dell'art. 50 cod. pen. ovvero dell'art. 51 cod. pen.. Sia che il fondamento della non punibilità delle lesioni in attività sportiva risieda, secondo indirizzo minoritario nella giurisprudenza di legittimità, nella scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., con rinvio al consenso dell'avente diritto con riferimento al cd. rischio consentito (Cass. Sez. 5^, 30/04/1992, Lolli) sia che risieda più esattamente, secondo indirizzo prevalente, in una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento "in considerazione dello interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport" (Cass. Sez. 5^, 23/05/2005 n. 19473, Fagotto;
Cass. Sez. 4^, 12/11/1999 - 25/02/2000, P.G. in proc. Bernava), infatti, è pur sempre riconosciuto come imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta che questa stessa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività poiché l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio, di tal che la condotta lesiva, esente da sanzione penale, deve essere anzitutto finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva.
Diversamente, e cioè quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista - come nella specie ritenuto con motivazione assolutamente logica ed aderente alle acquisizioni processuale - ricorre l'ipotesi di lesioni volontarie punibili, cosi come è per tutti i comportamenti volutamente violenti ed eccedenti la soglia del rischio consentito nella specifica disciplina ovvero non finalizzati esclusivamente al miglior risultato sportivo;
tali condotte, infatti, fuoriescono dalla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti in quanto sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale, ed assumono appieno rilevanza penale (Cass. Sez. 5^, 02/06/2000 n. 8910, Rotella).
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005