Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 1
In tema di lesioni colposamente cagionate a terzi nell'esercizio di attività sportive, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità è necessario accertare se l'evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, specificamente ricostruita in punto di fatto, non potendo essere desunta la natura colposa della condotta unicamente dalla circostanza della rilevazione di un "fallo" fischiato dall'arbitro. (Nella specie, la condotta aveva avuto luogo nel corso di una partita di calcio a cinque).
Commentario • 1
- 1. Art. 50 - Consenso dell’avente dirittohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2011, n. 28772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28772 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/03/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 545
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33078/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS FR N. IL 19/03/1978;
avverso la sentenza n. 17/2009 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del 03/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Marasca Gianni del Foro di Ancona che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AS CE ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la sentenza emessa in data 3 marzo 2010 dal Tribunale di Ancona - Sezione staccata di Jesi a conferma della sentenza del Giudice di pace di Jesi in data 13 luglio 2009, con cui era stato condannato - concesse le attenuanti generiche - alla pena di Euro 400 di multa - pena condonata - nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, perché riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., commesso in Jesi il 22 dicembre 2003 in danno di EG ST, colpito in scivolata alla gamba, nel corso di un incontro di calcio a cinque, sì da cagionargli, per colpa generica, la frattura del malleolo peronale destro: lesioni personali giudicate guaribili in giorni 25. All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, era rimasto accertato che il AS, nel corso di un'azione di gioco, aveva affiancato il EG. Nel tentativo di sottrargli il possesso della palla, lo aveva attinto violentemente alla caviglia sì da commettere fallo di gioco, subito rilevato dall'arbitro dal quale era stato ammonito. Siffatta condotta, integrante il reato contestato all'imputato, a quanto ritenuto dal Primo Giudice, non poteva dirsi scriminata, secondo il Tribunale, dall'esimente atipica del cd. rischio consentito nell'ambito delle attività agonistiche, attesoché l'imputato aveva violato la fondamentale regola del gioco del calcio secondo la quale solamente il pallone può esser calciato. Deduce la difesa, con il proposto ricorso:
1. Vizio di violazione di legge e vizio di difetto ed illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato ed alla rilevanza penale del fatto. Il Giudice d'appello, per denegare l'applicabilità, nel caso concreto, della scriminante atipica del rischio consentito, già da tempo delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nell'ambito di quelle attività sportive non agonistiche e non prettamente amichevoli, ha sostanzialmente affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un giudizio di responsabilità palesemente oggettiva. In sostanza il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'effettivo svolgimento dell'azione di gioco onde verificare se l'evento lesivo fosse stata la conseguenza di un intervento sulla palla nel rispetto delle regole tecniche che accidentalmente aveva cagionato la caduta dell'avversario ovvero invece una scivolata da tergo vietata dal regolamento del gioco del calcio a cinque, sanzionata con l'espulsione del giocatore ed integrante una condotta imprudente.
2. Vizio di difetto di motivazione e di travisamento della prova per omessa valutazione delle prove testimoniali addotte dalla difesa. Assume il difensore che se il Tribunale, disattendendo quanto esposto in atto d'appello, non avesse proceduto ad un vero e proprio travisamento della prove addotte dalla difesa (ex se tali da condurre ad una diversa decisione) si sarebbe giunti all'obiettiva ricostruzione dell'episodio con indubbio riflesso anche sulla sua esatta qualificazione giuridica. La corretta valutazione delle prove a discarico avrebbe condotto ad affermare che l'imputato non aveva effettuato un'entrata in scivolata da tergo, ma un'azione di gioco dinamica che aveva visto lo stesso imputato e la parte offesa correre affiancati dietro il pallone, a distanza di gioco da entrambi. Ad un certo punto l'imputato, nel tentativo di attingere il pallone, aveva accidentalmente colpito la caviglia del EG ed entrambi i giocatori erano caduti a terra, Conclusivamente insta il ricorrente per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziale e dottrinali, le pratiche sportive possono suddividersi in due categorie concettuali, a seconda che escludano o meno il contatto fisico e quindi l'uso della violenza nei confronti dell'avversario. Questa seconda categoria si suddivide ulteriormente in due partizioni a seconda che le forme di applicazione della violenza fisica risultino meramente eventuali (come il calcio anche cd. a cinque) oppure necessarie, coessenziali alla natura stessa della stessa attività sportiva (come il pugilato). È quindi del tutto pacifico che nella pratica degli sports a "violenza eventuale" ben possono prodursi effetti anche lesivi dell'incolumità degli atleti essendo fisiologicamente coessenziale alla partecipazione alla gara stessa (in cui rivestono un ruolo rilevante sia la prestanza fisica che le capacità di soverchiare l'avversario, ad esempio nel gioco del calcio, ai fini del mantenimento più a lungo possibile del possesso del pallone fino a giungere alla meta,) il cd. rischio sportivo. Questo viene invero contenuto entro limiti non pregiudizievoli dall'imposizione di regolamenti specifici disciplinanti le medesime pratiche sportive, con i quali in buona sostanza si pongono regole cautelari scritte, la cui violazione implica la responsabilità per colpa ex art. 43 cod. pen.. Ora, quanto alle lesioni personali derivanti dalla pratica sportiva, si è ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza che dette condotte restino all'interno del semplice illecito sportivo (penalmente irrilevante) pur costituendo infrazione alla disciplina dello svolgimento della stessa attività sportiva, "in quanto non superano la soglia del cd. rischio consentito" (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 19473 del 2005). Ed invero nella partecipazione ad una gara è insita l'accettazione (e quindi la prestazione del consenso) del rischio che, da determinate azioni precipuamente connotate dall'impeto o dalla concitazione agonistica (si pensi in particolare alle "azioni" del gioco del calcio "violentemente" contrastate dai giocatori avversari, nell'intento di evitare di subire il goal), possano derivare eventi pregiudizievoli per l'incolumità personale. Come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 19473 del 2005, testè citata), non si fuoriesce - ciononsostante - dal perimetro del cd. rischio consentito (ed assentito) qualora si travalichino le regole scritte preordinate alla disciplina dell'uso della violenza nel gioco del calcio, ad esempio, (e si realizzi quindi l'illecito sportivo) nel caso in cui la condotta "non sia volontaria, ma rappresenti piuttosto lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella concitazione o nella trance agonistica (ansia del risultato) può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette", ben potendo, al contrario, ricorrer l'ipotesi di lesioni personali dolose, in caso di accertata volontarietà o di preventiva accettazione del rischio di pregiudicare l'altrui incolumità, ovvero di lesioni personali semplicemente colpose, allorché la violazione consapevole della regola cautelare risulti finalizzata "al conseguimento - in forma illecita e dunque, antisportiva - di un determinato obiettivo agonistico".
A conclusione della concisa esposizione dei surrichiamati principi applicabili in subiecta materia, (che non possono non esser condivisi dal Collegio) deve esser ribadito che la regola di giudizio cui è necessario far riferimento comporta imprescindibile accertamento se l'evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco specificamente ricostruita in punto di fatto. Ciò detto, passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che, come sostenuto dal ricorrente con entrambi i motivi dedotti (che possono trattarsi congiuntamente, attesa l'intima connessione e la riferibilità degli stessi a vizi di ordine motivazionale), sulla base della motivazione integrata di entrambe le sentenze di merito (che hanno concordemente affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitto ascrittogli di cui all'art. 590 cod. pen.) si è ritenuto, con argomentazioni sostanzialmente apodittiche ed apparenti, che l'intervento di gioco compiuto dal AS sul giocatore avversario EG NT è palesemente colposo. Si è in particolare omesso di procedere preventivamente alla doverosa verifica, anche alla luce della ricostruzione della dinamica dell'azione come emergente dalle numerose acquisizioni testimoniali dibattimentali e delle prove documentali, circa la eventuale compatibilità "fisiologica" della stessa condotta dell'imputato, che nel procedere, correndo, affiancato al EG, con l'intento di sottrargli il possesso della sfera, avrebbe in ipotesi potuto accidentalmente attingere la caviglia dell'avversario. Il che avrebbe dovuto condurre a ritenere in ipotesi la configurazione di un mero illecito sportivo, legittimamente sanzionato dall'arbitro con l'ammonizione del giocatore, ma non un fatto penalmente rilevante in difetto della colpa,ricorrendo al contrario, un'ipotesi di evento dovuto al caso fortuito (art. 45 cod. pen.), "ampliato" e "sovrapponile" alla speculare estensione dell'area del rischio c.d. consentito. L'aver sostanzialmente inteso desumere l'asserita natura "colposa" della condotta del prevenuto dalla circostanza della rilevazione del "fallo" ad opera dell'arbitro, senza alcun, migliore approfondimento critico delle altre risultanze processuali e senza compiere, invece, le necessarie verifiche sulla sussistenza dell'elemento della colpa (come è detto nella motivazione della sentenza impugnata sulla falsariga di quella di primo grado) ha di fatto comportato la violazione al disposto degli artt. 42 e segg. cod. pen. (oggetto peraltro delle fondate doglianze del difensore) avendo il Giudice d'appello riconosciuto la penale responsabilità del prevenuto sulla base della mera responsabilità oggettiva, alla quale si è attenuto l'arbitro "nel fischiare il fallo", una volta verificata la produzione dell'evento lesivo quale conseguenza dell'azione di gioco dell'imputato.
L'impugnata sentenza deve quindi esser annullata affinché il giudice di rinvio possa procedere ad un nuovo esame della vicenda processuale, attenendosi a quanto testè riferito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011