Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 9559
CASS
Sentenza 26 novembre 2015

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In tema di lesioni personali occorse durante una competizione agonistica fra squadre iscritte ad campionato dilettantistico, deve escludersi l'infortunio sul lavoro e, quindi, la competenza del giudice del Tribunale, essendo invece competente il giudice di pace, in quanto gli artt. 28 e 29 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) attribuiscono la qualifica di calciatori professionisti soltanto a coloro che militano nelle serie A, B e C, mentre i calciatori militanti nelle categorie inferiori devono reputarsi dilettanti senza che possa rilevare la diversa regolamentazione voluta dalle parti.

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra avversari, l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco. (Fattispecie nella quale la S.C., escludendo la configurabilità di un'aggressione fisica per ragioni avulse dalla dinamica sportiva, ha ritenuto applicabile la scriminante del rischio consentito nella condotta del giocatore che, in un incontro di calcio di particolare rilevanza agonistica, durante un'azione volta a interrompere il contropiede della squadra avversaria, aveva colpito uno degli avversari con un calcio, causandogli una frattura, pur intendendo intervenire sulla palla).

Commentari4

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    La massima Ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa in ambito sportivo, il giudice deve individuare la regola cautelare violata dalla condotta fallosa dell'atleta, e quindi indicare, quanto alla colpa specifica, le regole di gioco scritte, anche se "elastiche" perché determinate in base a circostanze contingenti, e, quanto alla colpa generica, il comportamento doveroso prescritto, sulla base della diligenza, prudenza e perizia, in concreto ed "ex ante", in relazione alle caratteristiche e peculiarità della pratica sportiva esercitata in un dato momento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva affermato la …

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    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 21 febbraio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 9559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9559
Data del deposito : 26 novembre 2015

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