Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15772 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI REPUBBLICA ITALIANA ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTĘ SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 57 72 / 03 Composta dagli Ill.mi Sigg Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 2920/01 . 32185 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 19/03/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI UFFICIO DI CATANIA, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DENTI ETTORE;
intimato 2003 avverso la sentenza n. del4431/00 Tribunale di 697 CATANIA, depositata il 18/10/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo DE Ettore, con ricorso in data 28-7-1999, proponeva opposizione, ai sensi della 1. n. 689/81, innanzi al Tribunale di Catania avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1999114 del 3-6-1999, emessa nei suoi confronti dal Direttore dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Ministero per le politiche agricole - Ufficio di Catania avente ad oggetto il pagamento della somma di £ 3.107.075 per l'indebita percezione di aiuti comunitari in materia agricola (annate agrarie 93/94, 95/96 e 96/97) con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della 1. n. 898/86. Adduceva l'opponente che, a seguito di "nota" in data 5-2-1999, da parte dell'Assessorato Agricolture e Foreste della Regione Sicilia avente ad oggetto la contestazione in questione, aveva provveduto a pagare sul conto corrente dell'Amministrazione la somma indicata dalla stessa e il giorno successivo aveva altresì restituito l'importo indebitamente percepito. L'adito Tribunale, in persona di Giudice Unico, costituitasi l'Amministrazione, con la sentenza in esame (n. 4431/2000), in accoglimento dell'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere quanto all'esistenza della pretesa punitiva, con condanna dell'Amministrazione opposta al pagamento delle spese processuali. Ricorre per cassazione, con unico e articolato motivo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Catania;
non ha svolto attività difensiva о l'intimato. р п Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della 1. n. 898/86 e 4, 17, 22 e 23 della I. n. 689/8, in quanto la decisione impugnata è da censurare allorché: a) afferma che l'ordinanza impugnata contiene una "formula ingiuntiva" di cui non vi è traccia nello stesso provvedimento;
b) qualifica erroneamente il provvedimento impugnato come ordinanza- ingiunzione, dizione non utilizzata nell'intestazione dell'atto; c) afferma in modo contraddittorio il pagamento della sanzione irrogata da parte del DE nonostante al momento del pagamento non fosse stata ancora irrogata alcuna sanzione. Il tutto con conseguenze non condivisibili sul regime delle spese processuali. Il ricorso non merita accoglimento. Palesemente infondate sono, infatti, le doglianze di cui all'unico motivo del presente ricorso in quanto, successivamente alla suddetta nota del 5-2-1999, l'Amministrazione (Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Catania) ha, con ordinanza notificata in data 30-6-1999, “ordinato" al DE di pagare la somma in questione, a titolo di sanzione amministrativa, pur dando atto dell'estinzione della stessa;
ne deriva, a parte l'equivocità di detta ordinanza (per tale motivo dichiarata nulla dal giudice del merito), che non meritevole di accoglimento è la censura del ricorrente relativamente all'assenza di una "formula ingiuntiva". Né ha alcun rilievo il tipo di intestazione del provvedimento in esame che, come detto, dal punto di vista contenutistico, è stato qualificato dal Tribunale di Catania quale ordinanza-ingiunzione. Inammissibile, infine, è il profilo di censura di cui al punto “c” in quanto avente ad oggetto una circostanza di fatto non esaminabile nella presente sede. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 19-3-2003 Il Presidente L'estensore Анх % ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penalė IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 IL CANCELLERE