Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2007, n. 18022
CASS
Sentenza 24 aprile 2007

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Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza che, esclusi dal campo d'indagine i tratti psicologici della personalità o l'intimo grado di adesione ai valori etici e ideologici espressi dall'ordinamento e prendendo in esame esclusivamente le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo dell'esecuzione della pena e le relazioni degli operatori penitenziari ispirate al principio di progressività trattamentale, aveva dato atto del lungo percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall'avvenuta esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e dal distacco dall'esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati, dal rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e la società civile in conformità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari, dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati della società, dalla corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono).

Commentari2

  • 1L'asino di Buridano. La libertà condizionale: tracce per una memoria difensiva
    Giuseppe Corsi · https://www.filodiritto.com/ · 30 giugno 2024

    Abstract: la libertà condizionale e i suoi presupposti. Il problema del ravvedimento. Il caso Forti Conditional release and its prerequisites. The problem of repentance. The Forti case Premessa: il requisito del “sicuro ravvedimento” Il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento, necessario per accedere alla liberazione condizionale, è uno dei concetti più problematici dell'intero sistema penitenziario. La legge non fornisce infatti parametri precisi per definirlo e la dottrina ha spesso sottolineato la difficoltà di ricondurre questa espressione a una categoria univoca, data la pluralità di significati che può assumere. Il problema centrale consiste nello stabilire cosa debba …

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  • 2Art. 58-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2007, n. 18022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18022
Data del deposito : 24 aprile 2007

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