Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza che, esclusi dal campo d'indagine i tratti psicologici della personalità o l'intimo grado di adesione ai valori etici e ideologici espressi dall'ordinamento e prendendo in esame esclusivamente le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo dell'esecuzione della pena e le relazioni degli operatori penitenziari ispirate al principio di progressività trattamentale, aveva dato atto del lungo percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall'avvenuta esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e dal distacco dall'esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati, dal rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e la società civile in conformità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari, dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati della società, dalla corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono).
Commentari • 2
- 1. L'asino di Buridano. La libertà condizionale: tracce per una memoria difensivaGiuseppe Corsi · https://www.filodiritto.com/ · 30 giugno 2024
Abstract: la libertà condizionale e i suoi presupposti. Il problema del ravvedimento. Il caso Forti Conditional release and its prerequisites. The problem of repentance. The Forti case Premessa: il requisito del “sicuro ravvedimento” Il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento, necessario per accedere alla liberazione condizionale, è uno dei concetti più problematici dell'intero sistema penitenziario. La legge non fornisce infatti parametri precisi per definirlo e la dottrina ha spesso sottolineato la difficoltà di ricondurre questa espressione a una categoria univoca, data la pluralità di significati che può assumere. Il problema centrale consiste nello stabilire cosa debba …
Leggi di più… - 2. Art. 58-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2007, n. 18022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18022 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/04/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1735
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 001172/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) LZ AR, N. IL 16/01/1949;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 12/12/2006 il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva la liberazione condizionale a AR RA, detenuta dal 19/6/1985 in espiazione della pena dell'ergastolo per plurimi e gravissimi delitti di omicidio, sequestro di persona per finalità eversive, strage ed altro, commessi quale militante per un decennio ed esponente di vertice della banda armata denominata "Brigate Rosse", ritenendo dimostrato il sicuro ravvedimento della condannata. Ad avviso del Tribunale, le relazioni del cappellano della casa circondariale di Rebibbia, don DR SP, e del gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario, che dal 1989 al 2006 avevano seguito il processo di maturazione e risocializzazione della detenuta, ne evidenziavano la progressiva rielaborazione dei pregressi parametri esistenziali e riferimenti ideologici, attraverso un'analisi critica e il riconoscimento del fallimento della scelta della lotta armata contro lo Stato e le sue Istituzioni, e ne sottolineavano l'ormai irreversibile cesura di ogni legame con il criminoso passato, in virtù delle positive esperienze di reintegrazione sociale maturate con la progressiva messa alla prova e la responsabile gestione di taluni spazi di autonomia, mediante i permessi premio, il lavoro all'esterno anche a titolo di volontariato presso cooperative per assistere soggetti deboli, disagiati ed emarginati, infine il regime della semilibertà fin dal gennaio 2002. La più recente relazione trattamentale del 5/12/2006, nel ribadire la definitiva chiusura del percorso deviante e il costante impegno della detenuta nell'opera di riscatto individuale, avvertiva inoltre come il prolungarsi della detenzione perderebbe, a questo punto, ogni valenza trattamentale, per assumere notazioni meramente restrittive e retributive.
Di talché, il Tribunale, dato atto del percorso detentivo ventennale, ne desumeva, nonostante la molteplicità e l'estrema gravità dei delitti commessi, la "prova certa del ravvedimento". Quanto all'atteggiamento della RA nei confronti delle vittime dei numerosi e gravissimi reati, il Tribunale non traeva dai pur tardivi atti di riparazione verso i parenti di alcune delle vittime e dal prevalente diniego del "perdono" (da parte dei familiari interpellati ex officio dallo stesso Tribunale) elementi ostativi all'avvenuto ravvedimento. Dava anzi atto della profonda consapevolezza da parte della detenuta, dell'irreparabile dolore prodotto dalla perdita di vite umane e del carattere non strumentale dell'iniziativa di avviare con i parenti di esse una corrispondenza, cui avevano fatto seguito taluni, anche parziali, esiti positivi, configuratali nei gesti di riconciliazione e di perdono di padre Paolo ET, fratello del giurista ucciso, di OR IA FI, figlia dello statista sequestrato ed ucciso, nel "perdono morale" dei parenti dell'agente di p.s. Raffaele NO, oltre che nella presa di contatto epistolare con il generale americano Dozier. Con riguardo all'ulteriore requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati e in particolare del risarcimento degli incommensurabili danni cagionati alle vittime degli stessi, il Tribunale riteneva raggiunta la prova dell'impossibilità materiale della RA di farvi fronte, in considerazione delle condizioni economiche disagiate, se non di vera e propria indigenza, com'era reso palese dai reiterati provvedimenti della magistratura di sorveglianza di remissione del debito inerente alle spese processuali e dalla documentazione fiscale relativa agli invero modesti redditi percepiti negli anni 2004-2006 per l'attività lavorativa svolta all'esterno del carcere.
2.- Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Roma, il quale nel corso del procedimento di sorveglianza si era limitato ad esprimere il suo parere contrario, denunciando la violazione dell'art. 176 cod. pen., sull'assunto che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente accertato il sicuro ravvedimento, mentre la condotta della RA non era qualificata da effettivo "riconoscimento dei propri errori".
Ad avviso del P.G. ricorrente, la RA, movendosi "al di fuori delle logiche della dissociazione e del pentitismo", non avrebbe mai "rinnegato il passato" e la tesi della "ineluttabilità della lotta armata nel contesto storico", ne' "interiormente" avrebbe fatto "abiura" dell'armamentario ideologico, com'era peraltro desumibile da alcune affermazioni tratte dai suoi libri "Compagna luna" del 1998 e "La sirena delle cinque" del 2003 e dal tenore di una recensione di tale IN TT al primo libro. Circa i contatti coi familiari delle vittime, se ne sostiene la strumentalità in occasione della presentazione della istanza della liberazione condizionale e la parzialità dell'iniziativa, mediata dal difensore e indirizzata solo nei confronti dei parenti delle vittime più note, sottolineandosi inoltre come, salvo rare eccezioni, le persone interpellate ex officio dal Tribunale si siano dichiarate non disposte al perdono per la straordinaria gravità dei fatti e per l'assenza di precise informazioni circa l'avvenuto ripudio della lotta armata. Anche in merito all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, pur non contestandosi la fondatezza della conclusione, si rileva che non vi è traccia, come indice del ravvedimento, di manifestazioni di reale interessamento della condannata verso le vittime dei reati o di iniziative risarcitorie pure simboliche, ad esempio mediante la spontanea messa a disposizione dei pur modesti redditi.
Il P.G. presso la Corte di cassazione, aderendo sostanzialmente ai contenuti delle censure mosse dal P.G. ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. A sua volta, la RA ha replicato con memoria difensiva ai rilievi critici del P.G., eccependo l'irritualità della produzione di nuovi documenti (le citazioni estrapolate dal più ampio contesto dei suoi libri e la recensione di tale IN TT al libro del 1998), non depositati in sede di merito, e contestando l'impianto argomentativo del ricorso, che dimostrava di non avere tenuto in alcuna considerazione, ai fini della prova del ravvedimento, il lungo percorso trattamentale e rieducativo della detenuta e le positive valutazioni espresse in proposito da tutti gli operatori penitenziari, il senso profondo e le reali finalità di riconciliazione sottostanti alla corrispondenza epistolare, avviata con taluni parenti delle vittime sia pure con un esito solo parzialmente positivo, ne' infine le reali, disagiate condizioni economiche in cui essa versava.
3.- Il requisito soggettivo del "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, introdotto dalla L. n. 1634 del 1962 in luogo delle "prove costanti di buona condotta" che ne connotavano l'originaria logica meramente premiale, costituisce, ai sensi del primo comma dell'art. 176 cod. pen., il presupposto fondamentale della liberazione condizionale e ne caratterizza il fondamento, nella sua sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione e in stretta correlazione con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall'art. 27 Cost., comma 3 (Corte cost., 20 luglio 2001, n. 273). Secondo la più recente ed ormai prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1^, 11/3/1997 n. 1965, Rodio;
Sez. 1^, 10/12/2004, n. 196/05, P.G. in proc. Micaletto;
Sez. 1^, 18/5/2005, n. 25982, P.G. in proc. Senzani;
Sez. 1^, 10/1/2007, n. 6873, P.G. in proc. Fiore), che il Collegio condivide, il "comportamento" da valutare in termini di ravvedimento non può essere individuato nella pretesa modificazione, ideologica e psicologica, della personalità del condannato, connotata "inferiormente" da pentimento, riconoscimento di errori e colpe, riprovazione morale dei delitti commessi, ammissione di colpevolezza, accettazione della condanna e della pena, "intima" adesione ai valori e ai modelli espressi dall'assetto istituzionale, ne' tantomeno da formale "abiura" delle pregresse condotte devianti.
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere, per contro, nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale.
Di talché, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari.
Mette inoltre conto di rilevare che, innestandosi su questo schema di valutazione prognostica, della recente L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 1, comma 1, lett. a), nel sostituire l'art. 4 bis, comma 1, Ord.
Penit., ha previsto, quale ulteriore requisito, necessario per l'ammissione ai benefici penitenziari - tra essi la liberazione condizionale -, dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. penit., sull'assunto che solo la scelta collaborativa costituisce indice certo della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, del venir meno della pericolosità sociale, della volontà di emenda, e, quindi, criterio "legale" di apprezzamento del sicuro ravvedimento del condannato. E però, con la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1 della citata L. n. 279, il legislatore ha inteso espressamente escludere l'applicazione di siffatta, più restrittiva, disciplina alle persone detenute per delitti posti in essere per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico "commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".
4.- Dalle suesposte considerazioni deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha correttamente ricostruito la portata normativa dell'art. 176 cod. pen., nei profili prevalentemente specialpreventivi che l'istituto della liberazione condizionale ha ormai assunto nel sistema delle misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza, esclusi dal campo d'indagine i tratti psicologici della personalità o l'intimo grado di adesione ai valori etici e ideologici espressi dall'ordinamento e prendendo in esame esclusivamente le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo di esecuzione della pena e le relazioni degli operatori penitenziari ispirate al principio di progressività trattamentale, ha dato atto del lungo percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall'avvenuta esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e dal distacco dall'esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati, dal rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e con la società civile in conformità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari e dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati della società. E, valutato altresì (come indice soggettivo di interesse, disponibilità, non indifferenza per il valore fondamentale della solidarietà sociale) il carattere non strumentale dell'iniziativa di avviare con i parenti di alcune delle vittime una corrispondenza epistolare, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono, il Tribunale, preso atto della pacifica impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati, ha conseguentemente tratto dal complesso di siffatte condotte, positive e sintomatiche, la prova della completa e radicale trasformazione di atteggiamenti e di valori di riferimento e, perciò, dell'effettivo "ravvedimento" della RA, in termini di ragionevole e sicura prognosi di non recidivanza.
5.- Ciò posto, osserva il Collegio che, a fronte dello scrutinio particolarmente attento e approfondito da parte del Tribunale di tutti gli elementi di fatto, ritenuti dimostrativi dell'acquisita consapevolezza da parte del reo dei valori fondamentali della vita sociale e dell'abbandono per il futuro di scelte criminali, nonché dell'esauriente apparato argomentativo a sostegno del provvedimento impugnato, le critiche del P.G. non colgono nel segno. Il ricorrente intende dimostrare la fondatezza del suo assunto circa l'assenza di effettivo ravvedimento della RA, postasi "al di fuori delle logiche della dissociazione e del pentitismo", mediante la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di alcuni stralci di affermazioni tratte dai libri pubblicati dalla detenuta, "Compagna luna" del 1998 e "La sirena delle cinque" del 2003, e di una recensione di tale IN TT al primo libro.
Ma tale produzione documentale risulta collidente con la disciplina dei poteri di cognizione della Corte di cassazione e delle facoltà riservate alle parti nel giudizio davanti alla stessa. Le questioni di diritto ben possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha l'obbligo di pronunciarsi sulle medesime, e però deve trattarsi di deduzioni di pura legittimità, che non necessitino di alcun accertamento in punto di fatto, estraneo ai poteri di cognizione della Corte come disegnati dall'art. 609 c.p.p., o di questioni di solo diritto insorte dopo il giudizio di appello per jus superveniens ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto:
con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la doglianza presupponga invece una indagine di merito non richiesta nei precedenti gradi di giudizio, essa non è più utilmente proponibile.
D'altra parte, la produzione documentale si palesa irrituale e inammissibile, perché non è più prevista dall'art. 610 c.p.p., rispetto al previgente art. 533 c.p.p. del 1930, la facoltà di presentare nuovi documenti, qualora la parte avrebbe potuto esibirli tempestivamente, come nella specie, nei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione del caso in cui essi riguardino fatti sopravvenuti non prospettabili in precedenza.
Va inoltre sottolineato che la documentazione prodotta non appare comunque in grado di mettere in crisi, anche per i suoi contenuti assolutamente parziali, estrapolati dall'intero contesto narrativo dei due libri, la ricchezza e la solidità degli argomenti posti alla base della ratio decidendi del provvedimento impugnato. Si è già evidenziata, infatti, nella moderna prospettiva specialpreventiva della liberazione condizionale, la fallacia metodologica della tesi per cui la prova del ravvedimento dovrebbe desumersi dall'interiore "riconoscimento dei propri errori", mentre la RA, movendosi "al di fuori delle logiche della dissociazione e del pentitismo", non avrebbe mai "rinnegato il passato" e la "ineluttabilità della lotta armata" nel contesto storico di riferimento, ne' avrebbe fatto "abiura" dell'armamentario ideologico eversivo.
Quanto alle critiche riguardanti la pretesa strumentalità, tardività e parzialità dell'iniziativa di avviare contatti con i familiari delle vittime, nonché la indisponibilità di molti di questi al "perdono" per la straordinaria gravità dei fatti e per l'assenza di precise informazioni circa l'avvenuto ripudio della lotta armata, indici questi - ad avviso del P.G. - di non effettivo interessamento verso le vittime dei reati, va rilevato che il giudice di merito ha, da un lato, già preso in considerazione le concrete, disagiate condizioni economiche della detenuta ai fini risarcitoti e, dall'altro, ha puntualmente apprezzato e motivatamente disatteso, con argomenti giustificativi logicamente ineccepibili, le ragioni in fatto e in diritto dedotte dal ricorrente con l'odierno gravame, con specifico riguardo all'indagine diffusamente dispiegata, secondo parametri di realistica esigibilità (Corte cost., 17 maggio 2001, n. 138), circa la reale portata delle finalità di riconciliazione sottostanti alla corrispondenza epistolare avviata con taluni parenti delle vittime, sia pure con esiti solo parzialmente positivi. Sicché le relative doglianze del ricorrente, più che denunziare vizi di legittimità, costituiscono censure di fatto dell'ordinanza impugnata, come tali improponibili in sede di sindacato di legittimità.
6.- Sembra infine opportuno ribadire che la liberazione "condizionale", siccome fondata sulla prognosi favorevole di non recidivanza e collocata nella fase terminale del progressivo trattamento risocializzativo, è obbligatoriamente accompagnata dalla misura (atipica dal punto di vista strutturale) della libertà vigilata e assistita ex art. 177 c.p., comma 1, e art. 230 c.p., comma 1, n. 2, pretendendosi così per la durata della medesima -
cinque anni, trattandosi di condannata all'ergastolo - il rispetto di una serie di prescrizioni comportamentali racchiuse nell'apposita "carta precettiva".
Configurandosi nella liberazione condizionale, in successione scalare di misure alternative che implicano spazi sempre maggiori di libertà, una sorta di temporanea e finale messa alla prova del condannato, la sospensione dell'esecuzione della parte residua di pena detentiva appare, dunque, risolutivamente condizionata alla rigorosa osservanza di talune regole di condotta nell'ambiente esterno e all'esito positivo della verifica, in libertà, di attendibilità della prognosi di "sicuro ravvedimento" che ne costituisce il presupposto.
Di talché, anche per quanto riguarda la posizione della RA, le plurime e specifiche prescrizioni comportamentali fissate con il provvedimento impugnato consentono, rectius esigono costanti controlli di polizia, onde assicurarne l'effettivo reinserimento nel tessuto sociale e la radicale recisione dei legami con l'area della criminalità terroristica ed eversiva dell'ordine democratico, sottolineandosi che, a norma dell'art. 177 c.p., comma 2, solo quando siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento liberatorio e sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena dell'ergastolo ad essa inflitta rimarrà definitivamente estinta. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007