Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
La concessione della liberazione condizionale comporta la valutazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azione rieducativa abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita antecedente. (Nel caso di specie, non si sono ritenuti sufficienti lo svolgimento di attività lavorativa e di volontariato, e la revisione critica dei gravissimi comportamenti antisociali compiuti, da parte di una persona condannata alla pena dell'ergastolo per diversi omicidi e altri reati connessi alla sua partecipazione all'associazione terroristica "Brigate Rosse", la quale non aveva mostrato alcun effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese. In proposito, la Corte ha osservato che non può aversi ravvedimento senza pentimento, e che il pentimento esige che venga chiesto perdono alle persone che hanno sofferto per le scelte sbagliate fatte dal condannato).
Commentari • 4
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La sentenza in commento offre l'occasione per tornare sul rapporto tra affidamento in prova al servizio sociale e persistenza di problematiche di tossicodipendenza, chiarendo i criteri che devono orientare la valutazione del giudice di sorveglianza nella scelta tra le diverse misure alternative alla detenzione. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione conferma il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., ritenendo non illogica né contraddittoria la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva reputato più adeguato, nel caso concreto, il ricorso all'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. 1. La funzione dell'affidamento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2009, n. 26754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26754 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/05/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1839
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 43709/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI UA UR N. IL 06/04/1947;
avverso ORDINANZA del 10/10/2008 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 10.10.08, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di liberazione condizionale, proposta, ex art.176 c.p., da TI AS RO, attualmente detenuta nella casa di reclusione di Milano Opera, in espiazione della pena dell'ergastolo, come da cumulo P.G. di Venezia del 1989, per sei sentenze di condanne, tutte relative a reati commessi negli anni '80 e connessi alla sua attiva partecipazione all'associazione terroristica "brigate rosse", più in particolare alla colonna Walter Alasia.
Di tali sentenze la più grave è stata quella emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Assise di Appello di Milano in data 28.11.1985, irrevocabile il 4.11.1986, con la quale era stata condannata alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni 2 e mesi 11, per avere volontariamente cagionato la morte di NT CC, più altre otto persone, oltre alla commissione di reati satellitari quali lesioni gravi con arma da fuoco, sequestro di persona, rapina, furto ed istigazione a delinquere. Il Tribunale ha rilevato che la TI fosse legittimata a presentare l'istanza in esame, ex art. 176 c.p., comma 3, avendo fino ad allora espiato anni 26, mesi 9 e giorni 19 di reclusione ed ha fatto presente che, per la concessione del beneficio richiesto, era necessario che la richiedente avesse mantenuto durante il tempo dell'esecuzione della pena un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento;
che, inoltre, per il riconoscimento di tale sicuro ravvedimento, non era solo richiesto la sussistenza di un regolare comportamento ed il buon esito del percorso trattamentale durante la detenzione, elementi questi che il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto sussistere nei confronti della richiedente, per avere essa pienamente aderito al programma di trattamento ed essere stata ammessa al lavoro all'esterno in data 14.5.98, svolgendo altresì attività di volontariato;
inoltre dal 27.10.99 godeva della semilibertà, senza avere mai trasgredito le prescrizioni ed aveva ottenuto giorni 1170 di liberazione anticipata, consolidando nel corso degli anni il processo di riflessione, di maturazione interiore e di affrancamento dalla logica del terrorismo. Il lavoro portato avanti dalla richiedente con l'esperta criminologa aveva tuttavia evidenziato una grave sofferenza nell'affrontare il rapporto con le vittime ed i loro familiari, avendo la richiedente manifestato l'opinione che i reati da lei commessi fossero troppo gravi per potersi risolvere in un gesto di avvicinamento ai familiari delle vittime. Secondo il Tribunale invece il ravvedimento si manifestava anche in pentimento per il dolore causato, in rimorso, che, sebbene attinente alla sfera più intima della persona, doveva necessariamente estrinsecarsi anche in manifestazioni tangibili, in comportamenti esteriormente visibili, dai quali poter desumere la compiuta revisione critica delle scelte criminali passate. Occorreva quindi un quid pluris, attraverso cui il ravvedimento doveva prendere forma per poter essere percepito come tale anche dalla società civile, si che era indispensabile un gesto, che avesse valenza esterna;
ed il percorso di mediazione penale intrapreso dalla richiedente era appunto finalizzato a valutare eventuali possibilità di incontro con le vittime del reato, nel rispetto assoluto della riservatezza e della volontà delle stesse. Il Tribunale di sorveglianza non aveva quindi ritenuto che fosse intervenuto il sicuro ravvedimento della richiedente, si da respingere l'istanza senza esaminare la sussistenza dell'ulteriore requisito di cui all'art. 176 c.p., u.c. per ammissione alla liberazione condizionale. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, TI AS RO ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 176 c.p. e contraddizione, nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza e dalle sei relazioni dei mediatori in atti (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): il travagliato iter che aveva condotto il Tribunale di Sorveglianza di Milano a rigettare l'istanza della ricorrente era dovuto al fatto che il Tribunale non aveva voluto prendere atto che sussistevano tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda proposta dalla medesima. Il Tribunale aveva introdotto per la prima volta l'intervento della commissione di studio "Mediazione penale e Giustizia riparativa", la quale aveva presentato, nell'imminenza dell'udienza conclusiva, una relazione con la quale erano state indicate le ragioni per le quali la ricorrente aveva ritenuto di non prendere contatti con i familiari delle vittime, ragioni che erano state condivise ed apprezzate dai mediatori;
ed il Tribunale aveva introdotto un quid pluris non previsto dalla legge per ritenere sussistente il sicuro ravvedimento di cui all'art. 76 c.p., che esso Tribunale era stato pur costretto contraddittoriamente a ritenere esistente, avendo positivamente valutato tutta una serie di positivi comportamenti tenuti dall'istante, la quale, pur riaffermando i valori che erano alla base dei propri convincimenti, aveva maturato la convinzione che i cambiamenti sociali dovevano realizzarsi attraverso processi di dialettica politica;
la stessa non aveva ritenuto di dover contattate le persone offese solo per un senso di rispetto nei loro confronti e per non dare un valore strumentale a tali contatti con le vittime in vista della sua liberazione condizionale, come desumibile dalle relazioni del 2 e 7 maggio, 15 e 20 novembre 2007, 26.3.08, 5.9.08 e 9.10.08.
Il Tribunale aveva preteso una ulteriore manifestazione esterna, che era del tutto arbitraria, avendo la ricorrente accettato di incontrare gli esperti della commissione per la mediazione, con la quale valutare i pro ed i contro di un eventuale contatto con i familiari delle vittime. L'ordinanza impugnata era quindi palesemente ingiusta ed illegittima, si da dover essere annullata. In data 13.5.09 uno dei difensori della ricorrente ha depositato brevi note in relazione alla requisitoria scritta, con la quale il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla TI ed ha altresì allegato un parere espresso dall'avv. ONIDA Valerio in ordine alla natura ed alle finalità dell'istituto della liberazione condizionale, collegato al principio del finalismo rieducativo della pena.
L'unico motivo di ricorso proposto da TI AS RO va respinto siccome infondato. Con esso la ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della liberazione condizionale, pur avendo essa compiuto un percorso riabilitativo completo, valutato dagli organi preposti costantemente in modo positivo.
Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la concessione del beneficio della liberazione condizionale comporta la valutazione, da parte del competente Tribunale di Sorveglianza, della complessiva condotta serbata dalla ricorrente, al fine di verificare se l'azione rieducativa globalmente svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento della condannata, all'esito di una revisione critica della propria vita anteatta (cfr. Cass. 1^ 16.1.07 n. 3675;
Cass. 1^ 26.9.07 n. 37330). Il provvedimento impugnato nella presente sede appare conforme ai principi sopra enunciati, avendo esso, con motivazione rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, compiutamente illustrato gli specifici e concreti elementi in base ai quali è stata rigettata la richiesta di concessione del beneficio in esame. Più specificamente l'ordinanza impugnata ha rilevato come la ricorrente avesse in sostanza ritenuto inopportuno contattare le persone offese dai gravi reati di sangue da essa commessi, in quanto detto avvicinamento, essendo strumentale all'ottenimento della liberazione condizionale, sarebbe stata una forma di mancanza di rispetto nei loro confronti.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha pertanto ritenuto non ancora verificatosi il presupposto del suo sicuro ravvedimento, di cui all'art. 176 c.p., comma 1. Secondo la ricorrente invece il requisito dell'avvicinamento delle persone offese dai reati da essa commessi costituiva un qualcosa in più che la legge non chiedeva per aversi il sicuro ravvedimento richiesto per la concessione del beneficio della liberazione condizionale, anche perché la commissione di studio "Mediazione penale e Giustizia riparativa", alla quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva sottoposto la ricorrente, aveva presentato relazioni, con le quali erano state indicate le ragioni per le quali la ricorrente aveva ritenuto di non prendere contatti con i familiari delle vittime;
e tali ragioni erano state condivise ed apprezzate dai mediatori. Ritiene invece questa Corte che in tema di liberazione condizionale non è sufficiente lo svolgimento, da parte del richiedente, di attività lavorativa e di volontariato, ne' la revisione critica dei gravissimi comportamenti antisociali in precedenza posti in essere, che pure l'odierna ricorrente ha mostrato di avere effettuato.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con l'ordinanza impugnata, con motivazione logica e pienamente condivisibile, ha correttamente rilevato che il sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 c.p., comma 1, presupponeva indefettibilmente che la ricorrente si attivasse in modo concreto e con atti positivi ed esteriormente rilevabili per avvicinare le persone offese dai gravissimi reati di sangue da essa commessi ed in tal modo mostrare un effettivo interessamento per la loro situazione morale e materiale.
Tale esternazione di intento conciliativo, certamente non facile, in quanto non è affatto scontato che le persone offese dai gravi reati di sangue commessi dalla ricorrente siano disposte ad accettare di confrontarsi con quest'ultima, non costituisce, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, un comportamento illegale, un "quid pluris" imposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano al di fuori di ogni previsione di legge, ma rappresenta al contrario un comportamento doveroso, in quanto non può parlarsi di ravvedimento senza pentimento;
ed il pentimento esige indefettibilmente che venga chiesto perdono alle persone che hanno duramente sofferto per le scelte sbagliate fatte dalla persona ravveduta.
Ciò è da ritenere imposto dalle basilari e fondamentali regole della convivenza sociale, brutalmente violate dall'odierna ricorrente (cfr., in termini, Cass. 1^, 1.4.08 n. 13679). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da TI AS RO.
Consegue a tale declaratoria la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009