Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto pienamente compiuta l'opera di revisione critica dei trascorsi delinquenziali da parte di condannata per gravi fatti eversivi nell'accettazione di un rapporto diverso con la società e le istituzioni, consistiti nello studio, nell'educazione della figlia, in varie iniziative solidaristiche a favore di soggetti emarginati, nell'apertura di rapporti epistolari con parenti delle vittime, alcuni dei quali in qualche caso avevano anche concesso il loro perdono).
Commentari • 2
- 1. Ergastolo ostativo contrario alla Costituzione? (Corte Costituzionale, 97/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2021
Corte Costituzionale ordinanza 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97 Presidente Coraggio – Relatore Zanon Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 3 giugno 2020, e depositata il 18 giugno 2020 (r.o. n. 100 del 2020), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità …
Leggi di più… - 2. Risarcimento dei danni in caso di occupazione sine tituloAccesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 475
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 35698/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 16 settembre 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
nei confronti di:
RO RA, nata a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva l'istanza di ammissione alla liberazione condizionale presentata da RA RO, detenuta dal 5 marzo 1982 in espiazione della pena per plurimi e gravissimi delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione, osservando:
- che la condannata, durante il tempo di esecuzione della pena, aveva tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, come dimostrato dal continuo conseguimento di benefici penitenziari (nel maggio del 1997 aveva ottenuto il primo permesso premio;
nel 1998 era stata ammessa al lavoro all'esterno presso l'associazione "Nessuno tocchi Caino"; nel 2002, dopo un periodo di sospensione di esecuzione della pena per la gravidanza e la maternità, le era stata concessa la detenzione domiciliare speciale), dalla costante osservanza delle prescrizioni imposte, dal perdurante proficuo impegno sia nell'attività lavorativa presso l'anzidetta associazione sia nell'accudimento e nell'educazione della figlia, dal conseguimento (nel luglio 2005) della laurea in lettere, dalla revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale (disposta dal magistrato di sorveglianza di Roma in data 13 ottobre 2005), dalla relazione trattamentale del 4 giugno 2008 (nella quale si era sottolineato "il cammino di revisione e reale pentimento ... della condannata che ancora oggi si sofferma con dolore a quel tempo giovanile in cui aveva aderito ... ad atti che giudica riprovevoli per ogni essere umano" e "la maturazione personale, a livello professionale, familiare e sociale");
- che, con riguardo all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la condannata aveva provveduto al pagamento delle spese relative ad alcuni procedimenti, aveva ottenuto la remissione del debito per le sue disagiate condizioni economiche in relazione agli altri procedimenti e si era trovata nell'oggettiva impossibilità di risarcire gli incommensurabili danni cagionati ai parenti delle vittime ma aveva, nel corso degli anni, a dimostrazione di concreta resipiscenza, compiuto, al fine di lenire le conseguenze materiali e morali dei reati commessi, gesti dimostrativi di un effettivo interessamento (intrattenendo rapporti personali ed epistolari con i familiari, come CA ZO, vedova del brigadiere Francesco EVANGELISTA, la sorella ed il cognato di MA DI OR) e di solidarietà (svolgendo attività di volontariato presso l'associazione "Angeli 4" ed il gruppo teatrale "Adynaton" ed occupandosi di minori abbandonati o "ristretti" a Casal del Marmo).
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, chiedendone l'annullamento.
Deduce violazione dell'art. 176 c.p., affermando l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'ammissione alla liberazione condizionale.
Il lavoro, lo studio, l'educazione della figlia non apparivano sintomatici di ravvedimento, trattandosi di atteggiamenti "neutri". E lo stesso poteva dirsi dell'attività svolta presso l'associazione "Nessuno tocchi Caino", in quanto "i meriti dell'ente non si comunicano necessariamente all'associato" e "il battersi contro la pena di morte (soprattutto da chi l'ha praticata) non mostra necessariamente ravvedimento".
Anche la valutazione degli operatori penitenziari era "poco incisiva" in punto di prova del ravvedimento.
Osserva, infine, il ricorrente che l'enormità del danno derivante dalla morte di tante persone non poteva esimere il condannato dall'adempimento almeno parziale del suo debito.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, non aderendo alle censure mosse dal ricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. A sua volta, RA RO ha depositato, in data 19 gennaio 2009, memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (da ultimo v. Cass. 1^ 24 aprile 2007, p.m. in c. Balzerani, RV 237365), il requisito soggettivo del "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena costituisce, ai sensi dell'art. 176 c.p., comma 1, il presupposto fondamentale della liberazione condizionale e ne caratterizza il fondamento, nella sua sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione e in stretta correlazione con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall'art.27 Cost., comma 3, (Corte cost. 20 luglio 2001, n. 273).
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentono il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale.
Ai fini anzidetti vanno, in altre parole, privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari.
4.2. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza non si discosta dai principi anzidetti e, di riflesso, l'ordinanza impugnata non viola le disposizioni dell'art. 176 c.p.. Il Tribunale ha, invero:
- puntualmente esaminato le concrete condotte tenute dalla condannata durante il tempo di esecuzione della pena, anche alla luce delle relazioni degli operatori penitenziari;
- verificato il percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione della condannata;
- dato atto che esso era caratterizzato da "revisione" del suo passato criminale e da "reale pentimento", dal nuovo e diverso rapporto instaurato con le istituzioni e con la società, dalla maternità, dall'attività educativa della figlia, dagli studi universitari, dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore di soggetti emarginati;
- valutato, come indice di non indifferenza per il valore fondamentale della solidarietà sociale, l'iniziativa di avviare con i parenti di alcune delle vittime rapporti epistolari, cui aveva fatto seguito taluni, pur parziali, atteggiamenti di perdono;
- preso atto dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati;
- tratto, dal complesso di dette condotte, la prova della radicale trasformazione di atteggiamenti e di valori di riferimento e, perciò, dell'effettivo "ravvedimento" della RO in termini di ragionevole e sicura prognosi di non recidivanza.
4.3. A fronte della argomentata valutazione da parte del Tribunale dei menzionati elementi di fatto, ritenuti dimostrativi dell'acquisita consapevolezza dei valori fondamentali della vita e dell'abbandono per il futuro di scelte criminali, le critiche del ricorrente non colgono nel segno.
Il lavoro, lo studio, l'educazione della figlia, le attività svolte ... non sono - come sostenuto dal ricorrente atteggiamenti "neutri", ma sono piuttosto elementi che, valutati nel loro insieme, hanno consentito di affermare - come si è detto - che vi è stata da parte della condannata una revisione critica della sua vita, un'aspirazione al suo riscatto morale.
Generiche sono, poi, le censure di scarsa incisività rivolte ai contenuti delle relazioni degli operatori penitenziari. Esse contengono, invece, valutazioni che non perdono mai di vista titolo e gravità dei reati commessi e che concludono per l'effettivo ravvedimento anche dopo avere, con giudizio meditato, portato alla luce la condanna totale, da parte della RO, del proprio passato criminoso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009