Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Anche nei confronti dei collaboratori di giustizia, al fine della concessione della liberazione condizionale, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato.
Commentario • 1
- 1. Liberazione condizionale, cosa deve intendersi per ravvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 10421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10421 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 695
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 039545/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ES, N. IL 27/09/1977;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 3/11/2008 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di CO IO, condannato alla pena dell'ergastolo ed ammesso con ordinanza 12/2/2008 a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, diretta all'ottenimento della liberazione condizionale. Il Tribunale ha osservato al proposito che, stante la prossimità della concessione della detenzione domiciliare e di misure di autorizzazione utili al suo reinserimento sociale ed altresì considerato il pesante passato criminale del richiedente, doveva ritenersi certamente in atto, ma altrettanto certamente non maturato, il pieno ravvedimento del condannato costituente la condizione per beneficiare della liberazione condizionale.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore dell'IO ha proposto ricorso in data 5/11/2008, illustrato nella memoria finale depositata il 20/1/2009, nel quale ha denunziato violazione di legge e carenza di motivazione. Il difensore ricorrente ha osservato che, pur ammessa la sussistenza di tutte le condizioni astrattamente previste per la concessione della liberazione condizionale (rilevanza della collaborazione, entità della pena espiata, rescissione dei contatti con la criminalità, completezza del verbale illustrativo, gradualità nell'accesso ai benefici, positività delle osservazioni), il Tribunale aveva poi apoditticamente postulato la necessità di un ulteriore imprecisato periodo di osservazione per attingere al completo ravvedimento, senza che neanche del ravvedimento "in corso" fosse stata compiuta analisi alcuna. Il ricorso non merita condivisione.
Il Tribunale, infatti, lungi dall'aver rinviato sine die la valutazione del ravvedimento prospettato dal richiedente IO, ha invece fatto applicazione, anche con riguardo alla condizione del collaboratore di giustizia (cfr. Cass. sent. n. 37330/2007), del principio per il quale il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (cfr. Cass. sent. n. 18022/2007). Nessuna petizione di principio si annida, dunque, nella breve ma chiara motivazione dell'impugnata ordinanza (come afferma il ricorrente), bensì la corretta valutazione per la quale non basta certo aver maturato le condizioni abilitanti all'accesso alla liberazione condizionale per far insorgere, in via automatica, il diritto ad essa, ma occorre un completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza alla ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale ha allo stato escluso di poter ravvisare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IO CO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009