CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2023, n. 29600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29600 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte d'appello di AL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST OC, che ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata;
udito l'Avv. FRANCESCO ANELLI, in sostituzione dell'Avv. VINCENZO VEGLIANTE, in difesa di KA MO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 02/11/2021, la Corte d'appello di AL confermava la sentenza del 18/02/2020 del Tribunale di AL di condanna di MO KA per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (in particolare, di borse con il segno distintivo di alcune note case di moda), accertati in AL il 3 agosto 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di AL, ha proposto ricorso per cassazione MO KA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un Penale Sent. Sez. 2 Num. 29600 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 unico motivo, con il quale, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., articola diversi profili di doglianza. 2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che nessuna eccezione era stata sollevata dalla difesa con riguardo alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello, ribadendo la nullità di tale citazione in quanto effettuata (telematicamente, il 19 agosto 2021) al difensore, ai sensi sia dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante lo stesso difensore avesse dichiarato di non accettare tale notificazione, sia dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che, però, fosse stato fatto alcun previo tentativo di notificazione nei confronti dell'imputato nel domicilio da lui eletto, tentativo al quale si procedeva solo successivamente, il 25 agosto 2021. 2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di AL avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla censura sollevata con il proprio atto di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di AL che aveva rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa, di disporre l'esame, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., degli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato l'accertamento tecnico sui beni sottoposti a sequestro. 2.3. Sotto un terzo profilo - relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto non necessario l'accertamento peritale sulle borse in sequestro richiesto dalla difesa con l'atto di appello al fine di verificare la configurabilità, nella specie, di una contraffazione grossolana. 2.4. Sotto un quarto profilo - relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. - il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che «alcuno spunto è stato offerto dall'appellante», atteso che tale affermazione era smentita «dal fatto che il ricorrente ha reso interrogatorio - il cui verbale è ritualmente versato in atti ex art. 513 c.p.p. - nel corso del quale ha ribadito a più riprese la propria estraneità ai fatti». 2.5. Sotto un quinto e ultimo profilo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello di AL avrebbe motivato tale diniego sulla base di elementi che si limitavano a configurare la sussistenza dei due reati ascritti all'imputato. 3. Il primo profilo dell'unico motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che, essendo condiviso dal Collegio, si intende qui ribadire - che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il 2 trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383-01). Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento - possibile e, anzi, doveroso, venendo in rilievo la denuncia di un error in procedendo - risulta che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio presso il domicilio dichiarato dall'imputato in AL, via C. Gatti, n. 24, ebbe esito negativo, per la ragione "definitiva" che «il notificando è sconosciuto in loco». Ne consegue, alla luce del ricordato principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, la validità della successiva notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ancorché effettuata senza reiterare il - non necessario - tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato, che si era già rivelato "definitivamente" inidoneo. 4. Il secondo e il terzo profilo dell'unico motivo sono manifestamente infondati. A tale proposito, si deve rilevare che la Corte d'appello di AL ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01). Da ciò consegue che, avendo evidenziato come le borse sequestrate riproducessero fedelmente i tratti distintivi dei prodotti originali, tranne che per alcuni dettagli, la Corte d'appello di AL, in modo del tutto logico, non ha ritenuto necessari né un accertamento peritale sulle stesse borse né la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di assumere la testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato l'accertamento tecnico 3 sulle medesime, atteso che tali richiesti incombenti sarebbero stati finalizzati ad accertare un elemento, quello della configurabilità o no di una contraffazione grossolana, che, per quanto si è detto, era privo di un effettivo rilievo ai fini del decidere. 5. Il quinto profilo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l'estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01). La Corte d'appello di AL ha rispettato tali principi, avendo rappresentato come il KA non avesse fornito alcuno spunto idoneo a fare ritenere che egli fosse in grado di fabbricare le sequestrate borse con i segni falsi - cosa che, in effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si può ritenere emergere dalla mera professione di «estraneità ai fatti» formulata dall'imputato nel corso del proprio interrogatorio - il che, sulla base dei rammentati principi, affermati dalla Corte di cassazione, escludeva che, nel caso in esame, fosse necessaria la prova positiva dell'estraneità dello stesso KA al menzionato delitto presupposto. 6. Il quinto profilo è inammissibile, attesa la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del motivo di appello del KA relativo al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l'imputato, con tale motivo, si era limitato a dedurre il carattere risalente nel tempo del proprio precedente penale - circostanza, peraltro, smentita dal fatto che la condanna per tale precedente era del 7 marzo 2014 -, nonostante che, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen., neppure l'assenza di precedenti condanne possa essere posta, di per sé, a fondamento della concessione del beneficio in questione, e a operare un riferimento, del tutto generico, alla propria personalità, in alcun modo specificata. 4 7. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ST OC, che ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata;
udito l'Avv. FRANCESCO ANELLI, in sostituzione dell'Avv. VINCENZO VEGLIANTE, in difesa di KA MO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 02/11/2021, la Corte d'appello di AL confermava la sentenza del 18/02/2020 del Tribunale di AL di condanna di MO KA per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (in particolare, di borse con il segno distintivo di alcune note case di moda), accertati in AL il 3 agosto 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di AL, ha proposto ricorso per cassazione MO KA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un Penale Sent. Sez. 2 Num. 29600 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 unico motivo, con il quale, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., articola diversi profili di doglianza. 2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che nessuna eccezione era stata sollevata dalla difesa con riguardo alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello, ribadendo la nullità di tale citazione in quanto effettuata (telematicamente, il 19 agosto 2021) al difensore, ai sensi sia dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante lo stesso difensore avesse dichiarato di non accettare tale notificazione, sia dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che, però, fosse stato fatto alcun previo tentativo di notificazione nei confronti dell'imputato nel domicilio da lui eletto, tentativo al quale si procedeva solo successivamente, il 25 agosto 2021. 2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di AL avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla censura sollevata con il proprio atto di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di AL che aveva rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa, di disporre l'esame, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., degli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato l'accertamento tecnico sui beni sottoposti a sequestro. 2.3. Sotto un terzo profilo - relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto non necessario l'accertamento peritale sulle borse in sequestro richiesto dalla difesa con l'atto di appello al fine di verificare la configurabilità, nella specie, di una contraffazione grossolana. 2.4. Sotto un quarto profilo - relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. - il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che «alcuno spunto è stato offerto dall'appellante», atteso che tale affermazione era smentita «dal fatto che il ricorrente ha reso interrogatorio - il cui verbale è ritualmente versato in atti ex art. 513 c.p.p. - nel corso del quale ha ribadito a più riprese la propria estraneità ai fatti». 2.5. Sotto un quinto e ultimo profilo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello di AL avrebbe motivato tale diniego sulla base di elementi che si limitavano a configurare la sussistenza dei due reati ascritti all'imputato. 3. Il primo profilo dell'unico motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che, essendo condiviso dal Collegio, si intende qui ribadire - che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il 2 trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383-01). Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento - possibile e, anzi, doveroso, venendo in rilievo la denuncia di un error in procedendo - risulta che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio presso il domicilio dichiarato dall'imputato in AL, via C. Gatti, n. 24, ebbe esito negativo, per la ragione "definitiva" che «il notificando è sconosciuto in loco». Ne consegue, alla luce del ricordato principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, la validità della successiva notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ancorché effettuata senza reiterare il - non necessario - tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato, che si era già rivelato "definitivamente" inidoneo. 4. Il secondo e il terzo profilo dell'unico motivo sono manifestamente infondati. A tale proposito, si deve rilevare che la Corte d'appello di AL ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01). Da ciò consegue che, avendo evidenziato come le borse sequestrate riproducessero fedelmente i tratti distintivi dei prodotti originali, tranne che per alcuni dettagli, la Corte d'appello di AL, in modo del tutto logico, non ha ritenuto necessari né un accertamento peritale sulle stesse borse né la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di assumere la testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato l'accertamento tecnico 3 sulle medesime, atteso che tali richiesti incombenti sarebbero stati finalizzati ad accertare un elemento, quello della configurabilità o no di una contraffazione grossolana, che, per quanto si è detto, era privo di un effettivo rilievo ai fini del decidere. 5. Il quinto profilo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l'estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01). La Corte d'appello di AL ha rispettato tali principi, avendo rappresentato come il KA non avesse fornito alcuno spunto idoneo a fare ritenere che egli fosse in grado di fabbricare le sequestrate borse con i segni falsi - cosa che, in effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si può ritenere emergere dalla mera professione di «estraneità ai fatti» formulata dall'imputato nel corso del proprio interrogatorio - il che, sulla base dei rammentati principi, affermati dalla Corte di cassazione, escludeva che, nel caso in esame, fosse necessaria la prova positiva dell'estraneità dello stesso KA al menzionato delitto presupposto. 6. Il quinto profilo è inammissibile, attesa la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del motivo di appello del KA relativo al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l'imputato, con tale motivo, si era limitato a dedurre il carattere risalente nel tempo del proprio precedente penale - circostanza, peraltro, smentita dal fatto che la condanna per tale precedente era del 7 marzo 2014 -, nonostante che, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen., neppure l'assenza di precedenti condanne possa essere posta, di per sé, a fondamento della concessione del beneficio in questione, e a operare un riferimento, del tutto generico, alla propria personalità, in alcun modo specificata. 4 7. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2022.