Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di alcuni supporti abusivi, rilevando che, dinanzi alla plausibilità della prospettazione dell'imputato di avere provveduto personalmente alla loro riproduzione, in considerazione del numero esiguo di supporti rinvenuti e della semplicità delle operazioni di riproduzione, il pubblico ministero non aveva fornito la prova che altri avessero proceduto a tale illecita operazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34679 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
346 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1136 Carlo Citterio Andrea Tronci UP 07/07/2016 R.G.N. 347/2016 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2014 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il reato di ricettazione e l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 6 ottobre 2014, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 26 gennaio 2007, che aveva condannato IM TO per i reati di detenzione per la vendita e di ricettazione di particolare tenuità relativamente a n. 9 CD contenenti brani musicali, a n. 47 CD per Play Station e a n. 83 DVD contenenti opere cinematografiche abusivamente riprodotti e privi di contrassegno S.I.A.E., accertati il 16 aprile 2005, e gli aveva irrogato la pena di mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa, unificati i fatti per la continuazione e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La sentenza del 6 ottobre 2014 è stata emessa a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 11 maggio 2010 della precedente decisione della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato quella del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2007. La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso con riferimento al reato di detenzione abusiva per la vendita dei CD e DVD sopra precisati, ma aveva annullato con rinvio relativamente al delitto di ricettazione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Saverio Campana, quale difensore di fiducia dello TO, articolando un motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen., nonché motivazione apodittica e manifestamente illogica, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di ricettazione. Si deduce che la Corte d'appello, nella sentenza emessa in sede di rinvio, non ha tenuto conto delle indicazioni della Corte di cassazione, limitandosi a rilevare che, siccome lo TO non si era sottoposto ad esame dibattimentale era venuto meno l'onere della prova in capo al Pubblico ministero di dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. La precedente decisione della Corte d'appello di Napoli, confermativa della condanna emessa in primo grado, era stata annullata dalla Corte di cassazione in relazione al reato di ricettazione perché non può dirsi massima di comune esperienza quella secondo cui il venditore al minuto di supporti abusivi è necessariamente persona diversa dal produttore e dal grossista degli stessi, che la prospettazione dell'imputato di aver provveduto personalmente alla riproduzione degli stessi non è implausibile stante la semplicità dell'operazione e la non necessità di cognizioni tecniche specifiche o attrezzature particolari, e che duplicazione. Ал spetta al Pubblico ministero fornire la prova che altri avesse proceduto all'illecita 2 La decisione impugnata in questa sede ha nuovamente confermato la condanna per il reato di ricettazione (quella per la detenzione abusiva per la vendita dei CD e DVD indicati nell'imputazione è ormai irrevocabile) osservando che «a fronte del silenzio dell'imputato circa l'illegittima duplicazione la pubblica accusa non aveva l'onere di provare l'esistenza del reato presupposto o, meglio, che soggetti diversi dall'imputato avessero proceduto alla duplicazione illecita dei supporti». E' evidente che così argomentando la Corte d'appello di Napoli ha violato il principio di diritto desumibile dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, in particolare ponendosi in palese contrasto con l'affermazione del giudice di legittimità secondo cui spetta al Pubblico ministero fornire la prova che altri avesse proceduto all'illecita duplicazione. Tale considerazione sarebbe già sufficiente a determinare l'annullamento della sentenza impugnata. Occorre precisare, tuttavia, che l'annullamento, quanto al reato di ricettazione, deve essere pronunciato senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. In effetti, tale previsione, che prevede la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio «in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio», è stata espressamente posta da Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, Rv. 226100, a fondamento di pronuncia assolutoria «per non aver commesso il fatto», «considerate le esigenze di economia processuale [ad essa] sottese»; analogo, inoltre, risulta essere l'ordine di idee da cui ha preso le mosse Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale, Rv. 224181, per addivenire a pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Nella vicenda in esame, l'assenza di indicazioni fattuali di diverso tenore da parte della Corte d'appello di Napoli nella sentenza impugnata, nonostante le espresse indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, evidenzia la totale mancanza di elementi utili a superare il dubbio che, attesa la paucità dei supporti in questione, e la semplicità delle operazioni di riproduzione, sia stato l'imputato in persona a procedere a tale attività, e, quindi, ad affermare la sussistenza di un fatto di ricettazione al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. L'annullamento senza rinvio per il reato di ricettazione perché il fatto non sussiste, però, non esime il Collegio dal pronunciare annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli in riferimento al trattamento sanzionatorio. Ed infatti, la pena per il reato di detenzione per la vendita di CD e DVD abusivamente riprodotti e privi di contrassegno S.I.A.E. non è stata fissata dai 3 giudici di merito autonomamente, bensì quale aumento a titolo di continuazione rispetto al delitto di ricettazione. Pertanto, venuto meno quest'ultimo fatto, la pena deve essere rideterminata ex novo in via autonoma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di ricettazione perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Così deciso il 7 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Carlo Citterio Carschen DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi - 5 A60 2016 CANCELLIERE T Stefano Golfieri R O C 4