Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34679
CASS
Sentenza 7 luglio 2016

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Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di alcuni supporti abusivi, rilevando che, dinanzi alla plausibilità della prospettazione dell'imputato di avere provveduto personalmente alla loro riproduzione, in considerazione del numero esiguo di supporti rinvenuti e della semplicità delle operazioni di riproduzione, il pubblico ministero non aveva fornito la prova che altri avessero proceduto a tale illecita operazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34679
    Data del deposito : 7 luglio 2016

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