Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura - non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo - concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli.
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario.
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La massima In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 23229). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 23229 RITENUTO IN …
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La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …
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La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività ingannatoria commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 10850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10850 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 448
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 40474/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA ZO N. IL 05/04/1961;
avverso la sentenza n. 1390/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 15/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 marzo 2013, la Corte di appello di Salerno, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Vallo di Lucania, con la quale l'appellante MO ZO era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. (ricettazione di assegno bancario falsificato e truffa ai danni di CA CA alla quale consegnava l'assegno in pagamento della merce acquistata) ed era stata condannata, ritenuta la continuazione, alla pena di due anni un mese di reclusione e settecento euro di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. perché la mera consegna di assegno a pagamento di merce non integra il reato di truffa;
-violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. perché per poterne ritenere la sussistenza sarebbe stato necessario previamente accertare l'assenza di concorso nel reato presupposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterazione delle doglianze mosse con l'appello, senza alcuna considerazione degli argomenti spesi dalla sentenza impugnata che ha rammentato come l'imputato non si limitò a consegnare il titolo ma indusse addirittura la persona offesa a compilarlo adducendo di essere nell'impossibilità di farlo per non avere con sè gli occhiali, in tal modo riuscendo a superare qualsiasi obiezione della vittima, ignara della falsità del titolo stesso. Tale passaggio della motivazione non è stato oggetto di critica e comunque, in quanto non manifestamente illogico si sottrae alla possibilità di censura in questa sede.
Va invero confermato il canone ermeneutico secondo il quale il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (Cass. Sez. 2, 6.12.2011 n. 46890; cfr. anche Cass. Sez. 2, 4.4.2013 n. 32341).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato: la sentenza ha spiegato che i rilievi difensivi, relativi alla non ravvisabilità del delitto di ricettazione non potendo escludersi che l'imputato fosse responsabile della contraffazione stante asserita grossolanità della falsificazione del modulo di assegno, costituivano mera argomentazione difensiva non supportata da alcun elemento di prova, posto che l'imputato non aveva inteso fornire alcuna spiegazione in ordine al possesso del titolo.
Va invero confermato il canone ermeneutico secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Cass. Sez. 2, 14.5.2010 n. 23047).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014