Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
All'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, può porsi rimedio con la procedura di correzione degli errori materiali. (Fattispecie relativa a sentenza pronunciata a seguito di cosiddetto "patteggiamento allargato")
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 16034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16034 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/03/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 700
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 19172/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
avverso SENTENZA del GUP del Tribunale di Brescia del 20 febbraio 2008;
nei confronti di:
AJ LO nato a [...] ( Albania) il 15.1.78;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 febbraio 2008, il GUP del Tribunale di Brescia applicava a AJ LO, su richiesta dello stesso e con il consenso del PM, concesse le attenuanti generiche, la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 11.556,00 di multa, in ordine all'imputazione a lui ascritta per fatti previsti e puniti dal D.P.R. n. 39 del 1990, art. 73, comma 1, commessi fino al 13.11.2006.
Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 445 c.p.p., per l'omessa condanna dell'imputato, ammesso al rito del ed. patteggiamento allargato, al pagamento delle spese processuali ed per l'omessa applicazione della pena accessoria. Ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alle rilevate omissioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La L. 12 giugno 2003, n. 134, nell'introdurre il cosiddetto patteggiamento allargato (ossia nell'elevare il limite massimo di pena detentiva applicabile su richiesta delle parti a cinque anni di reclusione), non ha esteso al medesimo anche la disciplina dell'esonero dalle spese processuali e dall'applicazione di pene accessorie (nonché di misure di sicurezza detentive), prevista per il patteggiamento c.d. ordinario. In altre parole, a norma dell'art.445 c.p.p., comma l, come sostituito dall'art. 2 della legge dianzi indicata, la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie soltanto nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Erroneamente, pertanto, il Tribunale, nell'applicare all'imputato la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione, ha omesso le pronunce di condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed al pagamento delle spese processuali. Si tratta, dunque, di sopperire sia all'omessa applicazione di detta pena (che, a norma dell'art. 29 c.p., comma 1, consegue automaticamente, per la durata predeterminata di anni cinque, alla condanna ad una pena per un tempo non inferiore a tre anni) sia all'omessa pronuncia di condanna alle spese. L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata o alla specie, ma consegua alla pronuncia di condanna e sia predeterminata ex lege - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 c.p.p.. In tal caso, infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata (v. Cass. 1^, 12 marzo 1991, p.m. in c. Bonetti, RV 187648; in senso conforme Cass. 1^, 28 marzo 2004, Bagedda, RV 228250; Cass. 1^, 26 novembre 1998, Rugghi, RV 212100). Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla condanna alle spese. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (pena che applica) ed all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, condanna che pronuncia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare IN OR al pagamento delle spese processuali e di applicare la pena accessoria e conseguentemente condanna il IN al pagamento delle spese processuali e applica allo stesso la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009