Art. 27. Pene disciplinari
Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale puo' applicare, sono:
1) la censura;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;
3) la radiazione.
Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale puo' applicare, sono:
1) la censura;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;
3) la radiazione.