Sentenza 9 ottobre 2023
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- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. — Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 260. Nel caso di specie il soggetto agente, a seguito del tentativo di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, adoperava violenza e minaccia ai danni dell'addetto alla vigilanza allo scopo di darsi alla fuga. Il giudice rimettente denunciava l'irragionevolezza, al metro dell'art. 3 Cost., dell'equiparazione del trattamento …
Leggi di più… - 2. Art. 187 C.d.S. giurisprudenzaAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 28 febbraio 2024
Cosa prevede l'art. 187 C.d.S. L'articolo 187 del Codice della Strada contempla e punisce il reato di guida in stato di alterazione psico fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Le pene base previste per questo reato sono l'ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l'arresto che va da sei mesi fino a un anno. A queste sanzioni penali si affianca sempre quella di natura amministrativa che prevede la sospensione della patente per un periodo che varia da uno a due anni. Se il soggetto che commette il reato guida il veicolo di un'altra persona, che non ha nulla a che fare con il reato commesso, allora la durata di sospensione della patente viene raddoppiato, pertanto la stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2023, n. 40842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40842 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; l'avv. Alessandro ragionieri, del foro di Teramo, per EZ MO, lh depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40842 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/09/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato EZ MO per il reato di lesioni stradali [capo a)] ai danni di FO IA, conducente del veicolo antagonista e ai danni di NA LU, passeggero sul proprio veicolo, aggravate dallo stato di alterazione dovuto alla assunzione di sostanze stupefacenti (con valori pari a 30.0 ng/ml per la cocaina, 114.00 ng/ml per i cannabinoidi e 1543.0 ng/ml per le benzodiazepine), in quanto, percorrendo una strada provinciale alla guida di un veicolo FIAT Strada, non regolava la velocità onde evitare pericolo alla sicurezza delle persone in un tratto ad alta densità di traffico, con fondo stradale non in perfette condizioni e caratterizzato da numerose intersezioni, in modo da conservare il controllo del proprio mezzo (art. 141 commi 2 e 3 codice strada) e non circolava dalla parte destra della carreggiata, invadendo anzi l'opposta corsia di marcia, circolando contromano oltre la linea di mezzeria (artt. 143 e 146 codice strada), così impattando con l'autocarro NISSAN Patrol, condotto dal FO;
nonché per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, codice strada [capo b)], per avere guidato in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti con i valori accertati nei termini di cui al capo a) e con l'aggravante di aver provocato un incidente (in Sant'Omero, il 13/7/2016). 2. In sintesi, questa la ricostruzione dei fatti per cui è processo operata dai giudici del doppio grado sulla scorta dei rilievi tecnici e fotografici redatti dalla PG operante, delle testimonianze dei soggetti escussi e della informativa acquisita con il consenso delle parti: l'imputato aveva intrapreso una non consentita manovra di sorpasso (violando la segnaletica orizzontale rappresentata dalla linea di mezzeria continua), in conseguenza della quale aveva invaso l'opposta corsia di marcia percorsa dalla vittima che, a sua volta, stante la repentinità e imprevedibilità della manovra del conducente antagonista, aveva tentato inutilmente di deviare il mezzo verso la propria sinistra;
l'urto si era verificato sulla corsia di pertinenza dell'autocarro condotto dal FO, a un metro dalla linea di mezzeria, e si era tradotto in un violentissimo impatto che aveva interessato la parte anteriore destra del citato mezzo e la parte anteriore dell'auto condotta dal EZ (con maggiore coinvolgimento di quella destra); l'identificazione del punto d'urto era stata resa possibile alla stregua delle rilevate tracce di incisione con asportazione dell'agglomerato bituminoso, localizzate all'interno della corsia di competenza dell'autocarro; il FO aveva allertato visivamente e acusticamente l'attenzione del conducente del veicolo investitore, approntando la manovra estrema sopra descritta, che non gli aveva consentito però di scongiurare lo scontro quasi frontale. La Corte territoriale ha rigettato l'appello, ritenendo infondate le doglianze con le quali la difesa aveva contestato la ricostruzione dei fatti e l'incidenza della condotta di guida della persona offesa rispetto alla dinamica del sinistro, facendo rinvio alle testimonianze di coloro che avevano assistito ai fatti (in particolare valorizzando le dichiarazioni di DI ZO NA AR, 4 2 conducente di una vettura che seguiva il mezzo della persona offesa, la quale aveva confermato la dinamica nel senso formulato dall'accusa e recepito dal primo giudice), corroborate da molteplici elementi, tra cui i rilievi effettuati dagli operanti, spiegabili solo con l'invasione di corsia da parte del mezzo condotto dall'imputato e dai danni riportati dai mezzi coinvolti, il contatto essendo avvenuto tra gli spigoli anteriori di destra, come confermato anche dalla circostanza che le lesioni più gravi erano state riportate dal passeggero del mezzo condotto dal EZ. La vittima aveva approntato l'unica manovra possibile, dopo aver cercato invano di segnalare la propria presenza al EZ. Il quadro probatorio è stato ritenuto completo, non ritenendo i giudici di dover acquisire la documentazione prodotta nel corso della udienza di discussione, trattandosi in ogni caso di un atto di parte (atto di citazione in giudizio civile promosso dall'imputato sulla scorta di una consulenza di parte con la quale si era inteso confutare la ricostruzione operata nella sentenza appellata e condivisa dal giudice del gravame). Quanto, poi, alla eccepita inutilizzabilità degli esiti dell'esame tossicologico per difetto del preventivo assenso, la Corte del merito ha richiamato il principio per il quale il difetto di esso non è causa di inutilizzabilità degli esami, ciò non essendo previsto dalla normativa di settore, nella specie versando il EZ al momento del ricovero in condizioni tali da non poter prestare alcun consenso o diniego, siccome intubato, ricavando dalla condotta di guida accertata (mancata reazione alle sollecitazioni luminose e acustiche del FO e invasione ingiustificata dell'opposta corsia di marcia) conferma dello stato di alterazione derivato dalla verificata presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Infine, quel giudice ha ritenuto non riconoscibili le generiche, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alla entità delle lesioni causate e alle modalità della condotta, in difetto di elementi positivi a tal fine valutabili. 3. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro risultante dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe, secondo la difesa, sostanzialmente confessato una diretta responsabilità nella causazione del sinistro, quantomeno per non aver impedito l'evento, tenuto conto della velocità impressa al suo mezzo, delle condizioni dissestate della strada, della perfetta visibilità e della possibilità di fermarsi. A fronte di ciò, si oppone che l'imputato non aveva superato alcun limite di velocità e che non sarebbe stata acquisita prova certa dell'avvenuta invasione della corsia di marcia opposta e neppure della manovra di svolta a sinistra da parte del FO. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla esclusione di un concorso di colpa della vittima e alla valutazione della prevedibilità dell'evento, a costui essendo rimproverabile di non aver agito per evitarlo. Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla effettuazione delle analisi ematiche sull'imputato senza previo consenso: la Corte avrebbe confuso l'accertamento del tasso alcolemico con quello inteso a verificare l'effetto dell'uso di tali sostanze, laddove la difesa, con il gravame, aveva contestato la sottoposizione all'esame per verificare la presenza di dette sostanze su persona rimasta incosciente, dovendo essere le analisi espletate al solo fine dell'accertamento 3 di PG, previo l'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen. Sotto altro profilo, si assume che Io stato di incoscienza del soggetto, allorquando l'esame non si collochi all'interno di un protocollo sanitario, determina una impossibilità di esprimere un valido consenso, il che equivarrebbe a un rifiuto. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche, assumendo la mancata valutazione di elementi favorevoli, una delle persone ferite avendo riportato conseguenze molto lievi, nessuna delle persone offese avendo riportato danni permanenti, una di esse avendo ricevuto completo ristoro prima dell'inizio del procedimento penale, tenuto anche conto della incensuratezza dell'imputato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 5. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte. Considerato in diritto 1. Il ricorso, valutato nei limiti di quanto devoluto, è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, delle condotte di guida dei conducenti antagonisti, del superamento da parte dell'imputato della linea di mezzeria con invasione della corsia di marcia opposta e della individuazione del punto d'urto, le censure difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice d'appello, senza essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a 4 disattenderle, dando conto del motivo per il quale è stato escluso che la condotta del FO abbia avuto incidenza causale sulla produzione dell'evento, in maniera del tutto coerente con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ritenuta la repentinità e imprevedibilità della manovra (non consentita) approntata dal EZ, tale da aver determinato una ingiustificata invasione dell'opposta corsia di marcia. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di consenso all'esame ematico, valga infatti un rinvio, correttamente operato dai giudici territoriali, ai principi consolidati in sede di legittimità che, pur affermati con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico, sono certamente applicabili alla questione devoluta, stante la identità delle ragioni sottese: il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019, Monti, Rv. 277946-01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata;
n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047-01; n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665-01; n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334-01). Quanto alla prova, invece, dell'alterazione dovuta all'assunzione delle sostanze stupefacenti presenti nel sangue, il ricorrente ha omesso ogni confronto con quanto a tal fine affermato dalla Corte territoriale, avendo i giudici di merito tenuto conto del principio pacifico per il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018, Basso, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140-01, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione). In perfetta coerenza con detti principi, i giudici territoriali hanno valorizzato elementi certamente valutabili per affermare che, nella specie, l'accertata assunzione delle sostanze stupefacenti aveva influenzato la condotta di guida dell'imputato nell'occorso, nessuna norma imponendo che tale verifica debba essere condotta con apposito accertamento di tipo scientifico, avendo richiamato la incomprensibile condotta di guida tenuta dall'imputato e la mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista (sul punto, sez. 4, n. 5890 del 25/1/2023, De Rosa, Rv. 284099-01, in cui si è infatti affermato che lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici;
n. 48632 del 5/10/2022, Guarino, Rv. 283927-01). Infine, quanto al profilo inerente all'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., la relativa doglianza è stata proposta per la prima volta in ricorso, cosicché la relativa nullità, anche 5 ove esistente, deve intendersi sanata e non deducibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. U, n. 5396 del 29/1/2015, Bianchi, Rv. 263023-01; sez. 4, n. 16131 del 14/372017, Nucciarelli, Rv. 269609-01; n. 24087 del 28/2/2018, Massardi, Rv. 272959-01; n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062-01). 5. Infine, è manifestamente infondato anche il quarto motivo. Premesso, in linea generale, che il mancato riconoscimento delle generiche può addirittura essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (sez. 4, n. 32872 del 8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; sez. 3, n. 24128de1 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01), nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato la propria decisione, valorizzando elementi di segno negativo riconducibili ai parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen., con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826-01, in cui si è precisato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti). Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o esclusione (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01). 6. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 settembre 2023.