CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per avere questa desunto lo stato di alterazione dalla condotta di guida pericolosa causativa della verificazione del sinistro stradale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2023, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
ACR 05890-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 134/2023 FRANCESCO AR CIAMPI - Presidente - UP 25/01/2023 VI LL - Relatore - R.G.N. 16769/2022 AN RA SE VI EA CE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RO IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI LL;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. CE ER, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. AN RI, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. त RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente EM De SA, con sentenza del 21/1/2022 ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena condizionalmente so- spesa di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda, oltre alla confisca dell'auto- veicolo in sequestro in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 e 1 bis cod. strada perché si poneva alla guida del motociclo ON SH 300 tg DG89567, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Infrazione accertata dall'esame dei liquidi bio- logici effettuato presso il nosocomio di Salerno, che evidenziava la presenza di cannabinoidi e cocaina (come da certificazione rilasciata). In Salerno il 5.4.2018 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il De SA, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 187, co. 1, del D.lgs. n. 285 del 1992, in punto di sussistenza, al momento della guida, dell'attualità dello stato di alterazione determinato dall'assunzione di sostanze stu- pefacenti, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sintomatici dello stato di alterazione psicofisica al momento del sinistro. La Corte di Appello di Salerno -ci si duole - avrebbe omesso di valutare, come da richiesta formulata con i motivi di gravame del merito, che il solo accertamento della positività urinaria a sostanze stupefacenti è inidoneo a comprovare la ricor- renza, al momento della guida, di uno stato di alterazione psicofisica, ma esclusi- vamente la pregressa assunzione di dette sostanze. Ciò perché, come si ricava dalla c.t. in atti ed a firma del dott. Lo Pardo, le tracce degli stupefacenti perman- gono nel tempo e l'esame tecnico ha avuto un esito positivo per effetto dell'assun- zione, da parte dell'imputato, di sostanze stupefacenti alcuni giorni prima dell'ac- certamento stesso, sicché il De SA non si trovava, al momento del fatto, in stato di alterazione. Per il ricorrente, in assenza di un accertamento svolto su liquido ematico - che avrebbe offerto, dal punto di vista tossicologico, un sufficiente margine di certezza circa l'attualità degli effetti dell'alterazione determinata dall'assunzione di dette sostanze è indispensabile verificare se sussistano, nel caso di specie, elementi sintomatici attinenti all'atteggiamento del conducente. L'attualità dello stato di alterazione, difatti, può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni, idonei a neutralizzare quella valenza dimostrativa 2 equivoca propria dell'esame sulle urine (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Nota- rianni, Rv. 254402; in senso conforme Sez. 4, n. 20043 de! 5/3/2015, Torre- grossa, Rv. 263890; Sez. 4n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli). La Corte territoriale -prosegue il ricorso- ha evidenziato che «dal processo verbale redatto dai VV. UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una condotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare "impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza"», sicché « gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope » (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza). A giudizio della Corte di Appello di Salerno, che ha sottolineato, altresì, che il De SA < lasciò il nosocomio (...) quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue », sarebbero questi < plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte dall'imputato in epoca ravvicinata ri- spetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'incolumità pubblica » (v. pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Al fine di "apprezzare" il denunciato vizio di motivazione, viene allegata copia in modo da consentirne un'immediata lettura della relazione di servizio richia- - - mata dalla Corte di Appello territoriale, dalla cui lettura si ricava che sul luogo del sinistro non era presente il De SA EM, perché «era stato già trasportato presso il locale nosocomio da ambulanza del 118 per le cure del caso ». L'imputato, quindi, era stato trasportato presso la struttura ospedaliera di Salerno seguito delle lesioni patite e non perché si trovasse in uno stato di alterazione dovuto alla pregressa e recente assunzione di stupefacenti. Non è stata in alcun modo con- statata e/o documentata la presenza di comportamenti tenuti al momento del fatto indicativi di un particolare stato di eccitazione, di euforia, aggressività, loquacità, difficoltà nella deambulazione o di altri sintomi di una qualche significatività. Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno -prosegue il ricorso- non hanno avuto alcun contatto con il De SA e non vi è traccia di dichiarazioni rese da testimoni neppure di EL EL, il conducente del veicolo rimasto coinvolto - nel sinistro - aventi ad oggetto "segni" di alterazione psicofisica dell'imputato. Il ricorrente allega, inoltre, copia del verbale del Servizio di Pronto Soccorso del 6/4/2018, perché i sanitari che ebbero a visitare De SA EM non hanno fatto menzione di una condotta del De SA idonea a destare quantomeno il so- spetto di un abuso di sostanze stupefacenti. 3 | Pey A ciò occorre aggiungere -prosegue il ricorso- che dal verbale dei 6/4/2018 rilasciato dal Servizio di Pronto Soccorso si ricava che De SA EM non si allon- tanò di certo per sua scelta dal nosocomio - quasi che, come la Corte di Appello di Salerno ha inopinatamente inteso sostenere, fosse animato dalla necessità di sot- trarsi ad un prelievo ematico - ma per « dimissione a domicilio » (v. pag. 2 dell'all. n. 3). L'apparato motivazionale della sentenza impugnata dimostrerebbe la sua ca- renza, "poggiando" esclusivamente sulla condotta di guida pericolosa tenuta in occasione del sinistro, che non fornisce alcuno spunto di interesse e funzionale alla dimostrazione che l'imputato si trovasse alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Trattasi di un caso -rileva il ricorrente- pienamente sovrapponibile ad altro già scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità: «lo stato di alterazione non può evin- cersi dal fatto che si sia realizzato un incidente, che ben potrebbe essere ricondotto ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, con- statata nell'immediatezza dello stesso» (Sez. 4, n. 32188/2020). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. - AN RI nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, avendo la Corte di Appello di Salerno un'unica sezione penale.
2. Sussiste il denunciato vizio motivazionale laddove la Corte territoriale indi- vidua, a corroborare la positività ai cannabinoidi e alla cocaine degli esami effet- tuati delle urine presso l'ospedale di Salerno "plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti as- sunte dall'imputato in epoca ravvicinata rispetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'in- columità pubblica" in due accadimenti: a. che "dai processo verbale redatto dai VV.UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una con- dotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare, impegnava un incrocio senza la dovuta pru- denza (...) evenienza che si collega all'altra, evidenziata dal Tribunale a pag. 2 4 della sua motivazione, secondo la quale gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope"; b. che "dalla documentazione in atti si evince ancora che il De SA lasciò il nosocomio, presso il quale era stato ricoverato subito dopo l'in- cidente, quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue ed altri accertamenti diagnostici che avrebbero potuto stigmatizzare, in maniera ancora più pregnante, l'utilizzo degli stupefacenti nella giornata del sinistro stradale". Ebbene, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d'altera- zione psicofisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell'ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 co. 2, cod. strada, per affermare la sussistenza. della con- travvenzione di cui all'art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circo- stanze provino la situazione di alterazione psicofisica (così ex multis questa Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Maule, Rv. 246497). Tale complessità probatoria -ha chiarito questa Corte di legittimità - si im- pone a garanzia dell'imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Ed è stato anche chiarito che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'as- sunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una con- dizione di intossicazione. (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Dunque, occorrendo coniugare il disposto normativo (che impone il riscontro sui liquidi biologici) con il principio del libero convincimento del giudice, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologici, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutra- lizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In par- ticolare, si, è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere 5 necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi me- dica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezza- mento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, Confortola, Rv. 245798; Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell'8/11/2012, Camizzi, non mass. ; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, Alecci, non mass.; Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, El Katani, non mass;
Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929).
3. Il sopra ricordato orientamento è stato anche ribadito da questa Corte di legittimità, che ha statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può es- sere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sinto- matici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto;
Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli, non massimata). L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). E ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell'au- tovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato (così Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Mauele, Rv. 246497, caso in cui l'automo- bilista fermato aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver as- sunto da poco sostanze stupefacenti). 6 4. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, entrambi i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di so- stanze stupefacenti da parte del De SA, hanno omesso di supportare tale accer- tamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscon- tro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr. Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assun- zione avesse indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico dell'odierna ri- corrente. Per niente soddisfacente, in tal senso, è l'affermazione della Corte territoriale, in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica del De SA, secondo cui gli elementi sintomatici si riscontrerebbero nell'avere i verbalizzanti, che non avevano assistito all'incidente e che non rinvennero sul luogo dello stesso il De SA, nel frattempo portato in ospedale, constatato un'evidente violazione del codice della strada (impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza) e nelle avvenute dimis- sioni dall'ospedale laddove, quanto a queste ultime, sulla cartella clinica si legge soltanto "dimissione a domicilio" ed ogni ulteriore considerazione in ordine ai mo- tivi della stessa appare congetturale. In ciò la sentenza impugnata non opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che va riaffermata, secondo cui lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente o da una guida viola- tiva di norme del codice della strada, che ben potrebbero essere ricondotti ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza degli stessi (Sez. 4 n. 32188 del 27/10/2020, Votti, non mass.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ZE LAr (FR AR AM)RJ AM) (AN LA) DEPOSITATO IN/CANCELLERIA oggi,13/02/2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZION DIZIARIO Dottsss lendo 7
udita la relazione svolta dal Consigliere VI LL;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. CE ER, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. AN RI, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. त RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente EM De SA, con sentenza del 21/1/2022 ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena condizionalmente so- spesa di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda, oltre alla confisca dell'auto- veicolo in sequestro in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 e 1 bis cod. strada perché si poneva alla guida del motociclo ON SH 300 tg DG89567, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Infrazione accertata dall'esame dei liquidi bio- logici effettuato presso il nosocomio di Salerno, che evidenziava la presenza di cannabinoidi e cocaina (come da certificazione rilasciata). In Salerno il 5.4.2018 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il De SA, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 187, co. 1, del D.lgs. n. 285 del 1992, in punto di sussistenza, al momento della guida, dell'attualità dello stato di alterazione determinato dall'assunzione di sostanze stu- pefacenti, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sintomatici dello stato di alterazione psicofisica al momento del sinistro. La Corte di Appello di Salerno -ci si duole - avrebbe omesso di valutare, come da richiesta formulata con i motivi di gravame del merito, che il solo accertamento della positività urinaria a sostanze stupefacenti è inidoneo a comprovare la ricor- renza, al momento della guida, di uno stato di alterazione psicofisica, ma esclusi- vamente la pregressa assunzione di dette sostanze. Ciò perché, come si ricava dalla c.t. in atti ed a firma del dott. Lo Pardo, le tracce degli stupefacenti perman- gono nel tempo e l'esame tecnico ha avuto un esito positivo per effetto dell'assun- zione, da parte dell'imputato, di sostanze stupefacenti alcuni giorni prima dell'ac- certamento stesso, sicché il De SA non si trovava, al momento del fatto, in stato di alterazione. Per il ricorrente, in assenza di un accertamento svolto su liquido ematico - che avrebbe offerto, dal punto di vista tossicologico, un sufficiente margine di certezza circa l'attualità degli effetti dell'alterazione determinata dall'assunzione di dette sostanze è indispensabile verificare se sussistano, nel caso di specie, elementi sintomatici attinenti all'atteggiamento del conducente. L'attualità dello stato di alterazione, difatti, può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni, idonei a neutralizzare quella valenza dimostrativa 2 equivoca propria dell'esame sulle urine (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Nota- rianni, Rv. 254402; in senso conforme Sez. 4, n. 20043 de! 5/3/2015, Torre- grossa, Rv. 263890; Sez. 4n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli). La Corte territoriale -prosegue il ricorso- ha evidenziato che «dal processo verbale redatto dai VV. UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una condotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare "impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza"», sicché « gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope » (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza). A giudizio della Corte di Appello di Salerno, che ha sottolineato, altresì, che il De SA < lasciò il nosocomio (...) quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue », sarebbero questi < plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte dall'imputato in epoca ravvicinata ri- spetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'incolumità pubblica » (v. pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Al fine di "apprezzare" il denunciato vizio di motivazione, viene allegata copia in modo da consentirne un'immediata lettura della relazione di servizio richia- - - mata dalla Corte di Appello territoriale, dalla cui lettura si ricava che sul luogo del sinistro non era presente il De SA EM, perché «era stato già trasportato presso il locale nosocomio da ambulanza del 118 per le cure del caso ». L'imputato, quindi, era stato trasportato presso la struttura ospedaliera di Salerno seguito delle lesioni patite e non perché si trovasse in uno stato di alterazione dovuto alla pregressa e recente assunzione di stupefacenti. Non è stata in alcun modo con- statata e/o documentata la presenza di comportamenti tenuti al momento del fatto indicativi di un particolare stato di eccitazione, di euforia, aggressività, loquacità, difficoltà nella deambulazione o di altri sintomi di una qualche significatività. Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno -prosegue il ricorso- non hanno avuto alcun contatto con il De SA e non vi è traccia di dichiarazioni rese da testimoni neppure di EL EL, il conducente del veicolo rimasto coinvolto - nel sinistro - aventi ad oggetto "segni" di alterazione psicofisica dell'imputato. Il ricorrente allega, inoltre, copia del verbale del Servizio di Pronto Soccorso del 6/4/2018, perché i sanitari che ebbero a visitare De SA EM non hanno fatto menzione di una condotta del De SA idonea a destare quantomeno il so- spetto di un abuso di sostanze stupefacenti. 3 | Pey A ciò occorre aggiungere -prosegue il ricorso- che dal verbale dei 6/4/2018 rilasciato dal Servizio di Pronto Soccorso si ricava che De SA EM non si allon- tanò di certo per sua scelta dal nosocomio - quasi che, come la Corte di Appello di Salerno ha inopinatamente inteso sostenere, fosse animato dalla necessità di sot- trarsi ad un prelievo ematico - ma per « dimissione a domicilio » (v. pag. 2 dell'all. n. 3). L'apparato motivazionale della sentenza impugnata dimostrerebbe la sua ca- renza, "poggiando" esclusivamente sulla condotta di guida pericolosa tenuta in occasione del sinistro, che non fornisce alcuno spunto di interesse e funzionale alla dimostrazione che l'imputato si trovasse alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Trattasi di un caso -rileva il ricorrente- pienamente sovrapponibile ad altro già scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità: «lo stato di alterazione non può evin- cersi dal fatto che si sia realizzato un incidente, che ben potrebbe essere ricondotto ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, con- statata nell'immediatezza dello stesso» (Sez. 4, n. 32188/2020). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. - AN RI nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, avendo la Corte di Appello di Salerno un'unica sezione penale.
2. Sussiste il denunciato vizio motivazionale laddove la Corte territoriale indi- vidua, a corroborare la positività ai cannabinoidi e alla cocaine degli esami effet- tuati delle urine presso l'ospedale di Salerno "plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti as- sunte dall'imputato in epoca ravvicinata rispetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'in- columità pubblica" in due accadimenti: a. che "dai processo verbale redatto dai VV.UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una con- dotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare, impegnava un incrocio senza la dovuta pru- denza (...) evenienza che si collega all'altra, evidenziata dal Tribunale a pag. 2 4 della sua motivazione, secondo la quale gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope"; b. che "dalla documentazione in atti si evince ancora che il De SA lasciò il nosocomio, presso il quale era stato ricoverato subito dopo l'in- cidente, quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue ed altri accertamenti diagnostici che avrebbero potuto stigmatizzare, in maniera ancora più pregnante, l'utilizzo degli stupefacenti nella giornata del sinistro stradale". Ebbene, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d'altera- zione psicofisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell'ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 co. 2, cod. strada, per affermare la sussistenza. della con- travvenzione di cui all'art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circo- stanze provino la situazione di alterazione psicofisica (così ex multis questa Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Maule, Rv. 246497). Tale complessità probatoria -ha chiarito questa Corte di legittimità - si im- pone a garanzia dell'imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Ed è stato anche chiarito che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'as- sunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una con- dizione di intossicazione. (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Dunque, occorrendo coniugare il disposto normativo (che impone il riscontro sui liquidi biologici) con il principio del libero convincimento del giudice, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologici, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutra- lizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In par- ticolare, si, è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere 5 necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi me- dica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezza- mento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, Confortola, Rv. 245798; Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell'8/11/2012, Camizzi, non mass. ; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, Alecci, non mass.; Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, El Katani, non mass;
Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929).
3. Il sopra ricordato orientamento è stato anche ribadito da questa Corte di legittimità, che ha statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può es- sere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sinto- matici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto;
Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli, non massimata). L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). E ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell'au- tovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato (così Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Mauele, Rv. 246497, caso in cui l'automo- bilista fermato aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver as- sunto da poco sostanze stupefacenti). 6 4. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, entrambi i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di so- stanze stupefacenti da parte del De SA, hanno omesso di supportare tale accer- tamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscon- tro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr. Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assun- zione avesse indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico dell'odierna ri- corrente. Per niente soddisfacente, in tal senso, è l'affermazione della Corte territoriale, in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica del De SA, secondo cui gli elementi sintomatici si riscontrerebbero nell'avere i verbalizzanti, che non avevano assistito all'incidente e che non rinvennero sul luogo dello stesso il De SA, nel frattempo portato in ospedale, constatato un'evidente violazione del codice della strada (impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza) e nelle avvenute dimis- sioni dall'ospedale laddove, quanto a queste ultime, sulla cartella clinica si legge soltanto "dimissione a domicilio" ed ogni ulteriore considerazione in ordine ai mo- tivi della stessa appare congetturale. In ciò la sentenza impugnata non opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che va riaffermata, secondo cui lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente o da una guida viola- tiva di norme del codice della strada, che ben potrebbero essere ricondotti ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza degli stessi (Sez. 4 n. 32188 del 27/10/2020, Votti, non mass.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ZE LAr (FR AR AM)RJ AM) (AN LA) DEPOSITATO IN/CANCELLERIA oggi,13/02/2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZION DIZIARIO Dottsss lendo 7