Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso di statuire in ordine ad un'ipotesi di confisca obbligatoria. (Fattispecie relativa ad una sentenza di "patteggiamento" in cui il giudice ha omesso di pronunciare sulla confisca del prezzo del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2009, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
2 9 44 / 1 0 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 12/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1932 Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE
- Rel. Consigliere - N. 16829/2009
Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere -
Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) IN OA N. IL 20/09/1941
+) NO DO N. IL 20/
avverso l'ordinanza n. 17099/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 25/02/2009
s sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
1lette Senate le conclusioni del PG Dott., de ha chiesto l'ann. To S.%%
Udit i difensor Avv.;
Con ordinanza in data 25.02.2009 il GUP del Tribunale di Roma disponeva la correzione della sentenza 26.11.2008 di applicazione a OL OR della pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 377 cp., inserendo dopo la parola 'reclusione' la seguente locuzione: 'Ordina la confisca e la devoluzione all'Erario della somma di € 150.000,00 di cui al lib. dep. giud. n. 426058 in atti intestato a OL OR'. Rilevava in particolare il GUP che la confisca de qua era obbligatoria, in quanto concerneva il prezzo del reato, costituito dalla controprestazione di una consulenza tecnica falsa, che, pertanto, poteva essere disposta con la procedura della correzione degli errori materiali. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione IN RD, coimputato dello
OL e separatamente giudicato con giudizio abbreviato, deducendo:
1.- di essere stato lui a fornire allo OL il denaro destinato al consulente;
2.- l'abnormità del provvedimento impugnato, in relazione alla disposta integrazione del contenuto decisorio di una sentenza attraverso la procedura della correzione degli errori materiali;
3.- l'erronea qualificazione del denaro in sequestro come prezzo del reato, posto che il reato ex art. 377 cp. doveva considerarsi già pienamente consumato all'atto della mera offerta comunicata al consulente.
DIRITTO
Premesso che sulla ricorribilità dell'ordinanza correttiva di errore materiale ebbero già a suo tempo a pronunciarsi le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 06.11.1992,
Bernini) e tale indirizzo (dopo qualche oscillazione) ha trovato conferma in una recente sentenza a sezione semplice (sez. 1, n. 29871 del 24.06.2009), si osserva che il problema pregiudiziale che si deve affrontare nel caso di specie riguarda la sussistenza o non della legittimazione del IN a impugnare l'ordinanza correttiva. In mancanza di disposizioni restrittive, invero, il diritto di impugnazione spetta a ogni parte del procedimento (art. 568, comma 3, cpp.). Nella specie il GUP ha fissato l'udienza camerale per pronunciare sull'istanza di correzione materiale avanzata dal P.M., instaurando il contraddittorio anche nei confronti del IN. Quest'ultimo, quindi, fu formalmente parte in detto procedimento.
Bisogna però considerare la natura particolare del procedimento di correzione di errori materiali. Esso, invero, è funzionale alla emissione di un provvedimento accessorio destinato a innestarsi su di un altro provvedimento (principale). Allorché, dunque, si impugna la disposta correzione, si investe inevitabilmente del gravame il provvedimento principale così come corretto. Ai fini della spettanza del diritto a impugnare l'ordinanza di correzione, non può bastare quindi la sola qualità formale di parte del procedimento accessorio ma occorre, per le regole del sistema, anche la qualità di parte nel procedimento principale.
7 Ora, la statuizione sulla confisca integra il contenuto della sentenza emessa nei confronti dello OL nel procedimento di applicazione della pena concordata dallo stesso prescelto. In tale procedimento non può certamente riconoscersi al IN la qualità di parte. Egli, infatti, nell'ambito dell'originaria procedura che lo vedeva coimputato con lo OL, optò per il giudizio abbreviato. Al di là, quindi, della imputazione per lo stesso reato e delle concreta scansione temporale con cui venne formalizzata la separazione dei procedimenti, il IN non poteva considerarsi tecnicamente parte nel procedimento riguardante il coimputato e non era, quindi, legittimato a impugnare l'ordinanza correttiva.
Solo per completezza (e in relazione alla ammessa e non concessa ipotesi di sussistenza al riguardo della legittimazione a impugnare), si osserva che è palesemente infondato il motivo con cui si è dedotta la abnormità dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo della impossibilità di integrare il contenuto decisorio di una sentenza attraverso la procedura della correzione degli errori materiali. Sulla controversa questione dell'ambito di correggibilità dei provvedimenti giurisdizionali è, invero, intervenuta (con sentenza n. 7945 del 31.01.2008, Boccia) la
Corte di cassazione a sezioni unite, che ha puntualizzato che non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di statuizioni imposte dallo stesso ordinamento, ricomprendendo espressamente tra queste non solo quelle omissioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., come la omessa statuizione sulle spese (art. 535 c.p.p., comma 4) oppure la insufficienza di motivazione e la mancanza di altri requisiti della sentenza che non comporti nullità
(art. 547 c.p.p.), ma altresì "quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria".
Avendo nella specie il GUP provveduto a sanare una omissione concernente appunto una confisca obbligatoria, l'ordinanza correttiva, lungi dall'essere abnorme, deve considerarsi pienamente legittima. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Resta ovviamente ferma la possibilità per il IN di far valere autonomamente, con apposito incidente di esecuzione, i suoi eventuali diritti sulla res confiscata (cfr. in argomento Cass. 30.10.2008, n. 42107; 16.05.2000, Campione). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in euro 1000,00.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp.,
S dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
G. de Roberto Cortese есёт
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Serci