CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2024, n. 40721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40721 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
4072 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FR RI AM -- Presidente - Sent. n. sez. 1061/2024 CC 17/10/2024 IA RR - R.G.N. 25863/2024 NC LL - Relatore - DANIELE CENCI DE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NC LL;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. IU RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. l RITENUTO IN FATTO 1. QU IO avanzava ex art. 314 cod. proc. pen. richiesta di ripa- razione per l'ingiusta detenzione subita dal 15/6/2026 al 31/7/2017 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 18/10/2017 in regime di arresti domici- liari in quanto indagato per reato (capo 1) di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., e art. 7 I. 203/1991, per aver concorso nella condotta di estorsione aggravata in danno di NT NO, e reato (capo 5) di cui agli artt. 61 n. 5 e 110 cod. pen. art. 73 d.P.R. 309/90 art 7 I. 203/1991 per aver concorso nella condotta di cessione di sostanza stupefacente riqualificata nell'ipotesi di cui al quinto comma con esclusione dell'aggravante di cui all'art 7 I. 203/91. L'ordinanza cautelare veniva emessa dal GIP, presso il Tribunale di Reggio Calabria il 14/6/2016 ed eseguita in data 15/6/2016, con applicazione della misura cautelare in carcere, successivamente gradata in quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 31.7.2017. In sede di interrogatorio di garanzia, reso in data 18.6.2016, il IO rispondeva alle domande rivoltegli dal giudice, proclamando la propria innocenza in ordine al reato contestatogli. Il provvedimento cautelare veniva confermato prima l'8/7/2016 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria e poi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4964/2017. Con sentenza del 18/10/2017, il Tribunale di Palmi, assolveva il IO per non aver commesso il fatto. La Corte reggina, con una prima ordinanza del 16/9/2021, liquidava a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in favore del IO, la somma di € 127.484,292, di cui € 106.236,91 secondo il criterio aritmetico, somma aumentata in via equitativa del 20% perché era incensurato e per le conseguenze subite a causa della detenzione. La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza 40876 del 21/10/2022, sul ricorso proposto dall'imputato, annullava, tuttavia, la prima deci- sione per vizio di motivazione sui criteri fondanti l'aumento del 20%. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 15/12/2022 confermava la somma riconosciuta di € 127.484,29. La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza 7431/2024 del 21/9/2023 annullava anche la seconda decisione chiedendo al giudice di rinvio di verificare (cfr. pag. 3 della sentenza) se le patologie psichiche del ricorrente fossero l'ordinaria evoluzione della condizione di partenza, se e in che misura fos- sero state influenzate dalla carcerazione, se e in che misura incidessero sulle sue condizioni di vita dopo la carcerazione, individuando coì la corretta liquidazione. 2 La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 19/6/2024, liquidava in favore del IO la somma di € 247.240,91 (così determinata: € 106.236 91, quale somma derivante dal calcolo aritmetico in ragione del numero di giorni di detenzione cautelare (custodia in carcere dal 15 giugno 2016 al 31 luglio 2017; arresti domiciliari dal i agosto al 18 ottobre 2017; € 25.779,00, per danno da retribuzioni non percepito;
€ 11.225,00 per danno - psichico).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il IO deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione e la carenza o omissione argomentativa della stessa per mancata analisi degli argomenti difensivi dedotti al giudice territoriale e carente analisi delle prove a sostegno delle componenti patrimoniale e non patrimoniale del danno, con conseguente violazione di norme sostanziali. Ci si duole in ricorso che il giudice della riparazione, nella valutazione del danno biologico, abbia travisato le funzioni alle quali devono assolvere i parametri indicati dalle tabelle di Milano per la valutazione dello stesso. Si ritiene inoltre che sia stata valutata incoerentemente l'analitica indicazione scientifica operata dal consulente tecnico di parte dr. Trapasso sulle conseguenze pregiudizievoli, debitamente documentate, derivate al IO dall'aggrava- mento del proprio stato di di salute durante la custodia carceraria patita. Il ricorrente espone che il giudice della riparazione, pur riscontrando l'effetti- vità di un danno differenziale pari al 49%, su un preesistente 5%, ha ritenuto, con ragionamento illogico, di non condividere la classificazione perché non rispondente ai parametri utilizzati dal tribunale di Milano, richiamati dalla difesa, la cui utiliz- zazione corretta porta alla liquidazione del danno biologico pari ad € 155.225,00. Si ritiene che i giudici abbiano commesso un grossolano errore rapportando la classificazione delle singole patologie con i parametri delle tabelle di Milano, le quali hanno la funzione di quantificare il danno biologico con la tabella a punti e non di classificarlo, operazione questa riservata alla valutazione medico-legale. La Corte territoriale avrebbe travisato i parametri delle tabelle di Milano, la cui corretta applicazione porta al seguente computo: età del danneggiato (44 anni) per percentuale di invalidità permanente 49% - punto base danno non patrimo- niale € 9.270,42 da moltiplicare dello 0,785> danno risarcibile € 356.587,00 au- mento personalizzato (max 25%) totale € 445.734,00. 3 Il ricorrente definisce contraddittoria la quantificazione del danno biologico, liquidato in € 115.225,00 in considerazione dell'età del ricorrente e della condi- zione pregressa, in quanto non si confronta con la valutazione medico legale del dr. Trapasso. Si lamenta che l'impugnata ordinanza operi un'incoerente svalutazione del danno biologico, quantificato dal consulente sulla base delle tabelle di Milano, senza indicare i parametri valutativi utilizzati. Si precisa che il consulente ha affermato con ragionevole certezza che in as- senza del trauma della carcerazione pregresso stato non si sarebbe aggravato determinando la disfunzione di natura bio-psicologica. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.
3. Il P.G. ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. peri. le conclusioni scritte ri- portate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazione del danno biolo- gico, determinato nella misura di € 115.225,00, anziché nella misura indicata dal CTP dott. Trapasso di € 445.734,00, lamentando che non siano stati applicati i parametri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, è mani- festamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Ed invero, prescindendo dalle doglianze con le quali si sollecita ictu oculi una rivalutazione del merito, che non è consentita in questa sede di legittimità, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio ben chiarito da questa Corte regolatrice e ricordato nell'ordinanza impugnata -che va qui ribadito secondo cui in tema di quantificazione della somma dovuta per - ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzio- nati parametri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia e che rappresentano un utile strumento di di- sciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non possono essere considerati obbligatori perché nessuna norma ne impone l'a- dozione (Sez. 4, n. 36442 del 23/05/2013, Li Calsi, Rv. 256828). E di tali criteri equitativi l'ordinanza impugnata dà conto con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità. In applicazione dei sopra ricordati principi, infatti, l'ordinanza della Corte reg- gina ha evidenziato la genesi multifattoriale dei disturbi psichici dell'odierno ricor- rente, l'impossibilità di attribuirli per intero alla privazione della libertà personale, e la difformità della classificazione dei disturbi anche rispetto agli invocati para- metri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico.
3. Il giudice della riparazione, in sede di rinvio, prende correttamente le mosse dal rilievo mosso dal giudice di legittimità, che ha portato all'annullamento anche della seconda ordinanza, nella parte relativa al quantum liquidato a titolo di inden- nizzo. Viene evidenziato, in particolare, come il vizio rilevato nel precedente prov- vedimento fosse quello relativo alla omessa indicazione delle specifiche conse- guenze derivate dallo stato detentivo e ritenute meritevoli di indennizzo, nonché alla mancata statuizione in ordine alle voci di danno patrimoniale e non patrimo- niale richiesta dall'istante, rispettivamente derivati dalla perdita/sospensione dell'attività lavorativa e dal danno alla salute. Ebbene, nell'accingersi a colmare quel deficit motivazionale, correttamente la Corte calabrese ricorda come che l'equa riparazione per ingiusta detenzione non abbia carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illecito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare;
il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimo- niale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato la corresponsione di una - somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compen- sare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fi- sica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. viene, infatti, ravvi- sata nella "ingiusta detenzione". E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art 2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n 1755 del 09/05/1991, Mangio, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. U., n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita - ricorda ancora correttamente provvedi- mento impugnato - ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione 5 di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragio- nevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90 il giu- dice della riparazione può, dunque, discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudi- zio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026, Sez. 4 n.40906 del 6/10/2009; Sez. 4 n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero ade- guatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile di- viso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penali- processualistica. Ricorda ancora correttamente la Corte reggina che, affinché l'equità non tra- cimi in arbitrio incontrollabile, e necessario che il giudice individui in maniera pun- tuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali im- ponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze deri- vanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr. Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Silletti, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 de]. 06/12/2016 dep. il 2017, D'Elia, Rv. 269077).
4. Premesso quanto sopra, alla luce del decisum del giudice di legittimità, la Corte territoriale ha deciso di riconoscere al IO un surplus di indennizzo per le retribuzioni non percepite per mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante la detenzione cautelare. In particolare, preso atto della natura privata del rapporto di lavoro in capo al ricorrente, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcunché dal datore di lavoro, ed esaminata la consulenza di parte, il giudice della riparazione ha ritenuto di dover liquidare la somma di € 25.779,00 quale voce calcolata dal consulente tecnico di parte per "retribuzioni al netto di contributi ed imposte". Non ha ritenuto, invece, correttamente, di riconoscere le ulteriori voci quali "assegni, premi, ferie" in quanto inscindibilmente legate alla prestazione effettiva di attività lavorativa, nella specie assente. In merito, rilevando puntualmente che 6 l'istituto dell'equa riparazione non persegue lo scopo del. ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell'errore giudiziario Passando ad esaminare la consulenza medico legale, e il danno ivi quantifi- cato, la Corte reggina ha preso atto che viene stimato un danno psichico pari al 49% (su di un preesistente del 5%). E, riscontrata l'effettività di tale danno, quale surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà, pur prendendo atto delle ripercussioni della detenzione sullo stato di salute del IO, ha ritenuto indennizzabile un danno psichico nella misura di € 115 225,00, e non € 445 734,00, per come quantificato dal consulente tecnico di parte. Il giudice della riparazione, diversamente da quanto si opina in ricorso, si è confrontato con la consulenza a firma del dr. IU Trapasso, rilevando la genesi multifattoriale dei disturbi psichici che affliggono il IO, con conse- guente impossibilita di attribuire per intero i medesimi alla privazione della libertà per la durata della custodia cautelare;
ciò, in particolare, considerato che già prima della carcerazione presentava dei sintomi che attestavano uno stato ansioso-de- pressivo con attacchi di panico, fobia del buio, insonnia, etc.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alia condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 17/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IN ZE PI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6/11/2274 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 7
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. IU RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. l RITENUTO IN FATTO 1. QU IO avanzava ex art. 314 cod. proc. pen. richiesta di ripa- razione per l'ingiusta detenzione subita dal 15/6/2026 al 31/7/2017 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 18/10/2017 in regime di arresti domici- liari in quanto indagato per reato (capo 1) di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., e art. 7 I. 203/1991, per aver concorso nella condotta di estorsione aggravata in danno di NT NO, e reato (capo 5) di cui agli artt. 61 n. 5 e 110 cod. pen. art. 73 d.P.R. 309/90 art 7 I. 203/1991 per aver concorso nella condotta di cessione di sostanza stupefacente riqualificata nell'ipotesi di cui al quinto comma con esclusione dell'aggravante di cui all'art 7 I. 203/91. L'ordinanza cautelare veniva emessa dal GIP, presso il Tribunale di Reggio Calabria il 14/6/2016 ed eseguita in data 15/6/2016, con applicazione della misura cautelare in carcere, successivamente gradata in quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 31.7.2017. In sede di interrogatorio di garanzia, reso in data 18.6.2016, il IO rispondeva alle domande rivoltegli dal giudice, proclamando la propria innocenza in ordine al reato contestatogli. Il provvedimento cautelare veniva confermato prima l'8/7/2016 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria e poi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4964/2017. Con sentenza del 18/10/2017, il Tribunale di Palmi, assolveva il IO per non aver commesso il fatto. La Corte reggina, con una prima ordinanza del 16/9/2021, liquidava a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in favore del IO, la somma di € 127.484,292, di cui € 106.236,91 secondo il criterio aritmetico, somma aumentata in via equitativa del 20% perché era incensurato e per le conseguenze subite a causa della detenzione. La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza 40876 del 21/10/2022, sul ricorso proposto dall'imputato, annullava, tuttavia, la prima deci- sione per vizio di motivazione sui criteri fondanti l'aumento del 20%. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 15/12/2022 confermava la somma riconosciuta di € 127.484,29. La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza 7431/2024 del 21/9/2023 annullava anche la seconda decisione chiedendo al giudice di rinvio di verificare (cfr. pag. 3 della sentenza) se le patologie psichiche del ricorrente fossero l'ordinaria evoluzione della condizione di partenza, se e in che misura fos- sero state influenzate dalla carcerazione, se e in che misura incidessero sulle sue condizioni di vita dopo la carcerazione, individuando coì la corretta liquidazione. 2 La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 19/6/2024, liquidava in favore del IO la somma di € 247.240,91 (così determinata: € 106.236 91, quale somma derivante dal calcolo aritmetico in ragione del numero di giorni di detenzione cautelare (custodia in carcere dal 15 giugno 2016 al 31 luglio 2017; arresti domiciliari dal i agosto al 18 ottobre 2017; € 25.779,00, per danno da retribuzioni non percepito;
€ 11.225,00 per danno - psichico).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il IO deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione e la carenza o omissione argomentativa della stessa per mancata analisi degli argomenti difensivi dedotti al giudice territoriale e carente analisi delle prove a sostegno delle componenti patrimoniale e non patrimoniale del danno, con conseguente violazione di norme sostanziali. Ci si duole in ricorso che il giudice della riparazione, nella valutazione del danno biologico, abbia travisato le funzioni alle quali devono assolvere i parametri indicati dalle tabelle di Milano per la valutazione dello stesso. Si ritiene inoltre che sia stata valutata incoerentemente l'analitica indicazione scientifica operata dal consulente tecnico di parte dr. Trapasso sulle conseguenze pregiudizievoli, debitamente documentate, derivate al IO dall'aggrava- mento del proprio stato di di salute durante la custodia carceraria patita. Il ricorrente espone che il giudice della riparazione, pur riscontrando l'effetti- vità di un danno differenziale pari al 49%, su un preesistente 5%, ha ritenuto, con ragionamento illogico, di non condividere la classificazione perché non rispondente ai parametri utilizzati dal tribunale di Milano, richiamati dalla difesa, la cui utiliz- zazione corretta porta alla liquidazione del danno biologico pari ad € 155.225,00. Si ritiene che i giudici abbiano commesso un grossolano errore rapportando la classificazione delle singole patologie con i parametri delle tabelle di Milano, le quali hanno la funzione di quantificare il danno biologico con la tabella a punti e non di classificarlo, operazione questa riservata alla valutazione medico-legale. La Corte territoriale avrebbe travisato i parametri delle tabelle di Milano, la cui corretta applicazione porta al seguente computo: età del danneggiato (44 anni) per percentuale di invalidità permanente 49% - punto base danno non patrimo- niale € 9.270,42 da moltiplicare dello 0,785> danno risarcibile € 356.587,00 au- mento personalizzato (max 25%) totale € 445.734,00. 3 Il ricorrente definisce contraddittoria la quantificazione del danno biologico, liquidato in € 115.225,00 in considerazione dell'età del ricorrente e della condi- zione pregressa, in quanto non si confronta con la valutazione medico legale del dr. Trapasso. Si lamenta che l'impugnata ordinanza operi un'incoerente svalutazione del danno biologico, quantificato dal consulente sulla base delle tabelle di Milano, senza indicare i parametri valutativi utilizzati. Si precisa che il consulente ha affermato con ragionevole certezza che in as- senza del trauma della carcerazione pregresso stato non si sarebbe aggravato determinando la disfunzione di natura bio-psicologica. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.
3. Il P.G. ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. peri. le conclusioni scritte ri- portate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazione del danno biolo- gico, determinato nella misura di € 115.225,00, anziché nella misura indicata dal CTP dott. Trapasso di € 445.734,00, lamentando che non siano stati applicati i parametri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, è mani- festamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Ed invero, prescindendo dalle doglianze con le quali si sollecita ictu oculi una rivalutazione del merito, che non è consentita in questa sede di legittimità, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio ben chiarito da questa Corte regolatrice e ricordato nell'ordinanza impugnata -che va qui ribadito secondo cui in tema di quantificazione della somma dovuta per - ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzio- nati parametri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia e che rappresentano un utile strumento di di- sciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non possono essere considerati obbligatori perché nessuna norma ne impone l'a- dozione (Sez. 4, n. 36442 del 23/05/2013, Li Calsi, Rv. 256828). E di tali criteri equitativi l'ordinanza impugnata dà conto con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità. In applicazione dei sopra ricordati principi, infatti, l'ordinanza della Corte reg- gina ha evidenziato la genesi multifattoriale dei disturbi psichici dell'odierno ricor- rente, l'impossibilità di attribuirli per intero alla privazione della libertà personale, e la difformità della classificazione dei disturbi anche rispetto agli invocati para- metri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico.
3. Il giudice della riparazione, in sede di rinvio, prende correttamente le mosse dal rilievo mosso dal giudice di legittimità, che ha portato all'annullamento anche della seconda ordinanza, nella parte relativa al quantum liquidato a titolo di inden- nizzo. Viene evidenziato, in particolare, come il vizio rilevato nel precedente prov- vedimento fosse quello relativo alla omessa indicazione delle specifiche conse- guenze derivate dallo stato detentivo e ritenute meritevoli di indennizzo, nonché alla mancata statuizione in ordine alle voci di danno patrimoniale e non patrimo- niale richiesta dall'istante, rispettivamente derivati dalla perdita/sospensione dell'attività lavorativa e dal danno alla salute. Ebbene, nell'accingersi a colmare quel deficit motivazionale, correttamente la Corte calabrese ricorda come che l'equa riparazione per ingiusta detenzione non abbia carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illecito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare;
il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimo- niale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato la corresponsione di una - somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compen- sare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fi- sica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. viene, infatti, ravvi- sata nella "ingiusta detenzione". E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art 2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n 1755 del 09/05/1991, Mangio, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. U., n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita - ricorda ancora correttamente provvedi- mento impugnato - ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione 5 di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - entro i confini della ragio- nevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90 il giu- dice della riparazione può, dunque, discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudi- zio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026, Sez. 4 n.40906 del 6/10/2009; Sez. 4 n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero ade- guatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile di- viso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penali- processualistica. Ricorda ancora correttamente la Corte reggina che, affinché l'equità non tra- cimi in arbitrio incontrollabile, e necessario che il giudice individui in maniera pun- tuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali im- ponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze deri- vanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr. Sez. 4 n. 21077 dell'1/4/2014, Silletti, Rv. 259237; conf. Sez. 4, n. 6394 de]. 06/12/2016 dep. il 2017, D'Elia, Rv. 269077).
4. Premesso quanto sopra, alla luce del decisum del giudice di legittimità, la Corte territoriale ha deciso di riconoscere al IO un surplus di indennizzo per le retribuzioni non percepite per mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante la detenzione cautelare. In particolare, preso atto della natura privata del rapporto di lavoro in capo al ricorrente, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcunché dal datore di lavoro, ed esaminata la consulenza di parte, il giudice della riparazione ha ritenuto di dover liquidare la somma di € 25.779,00 quale voce calcolata dal consulente tecnico di parte per "retribuzioni al netto di contributi ed imposte". Non ha ritenuto, invece, correttamente, di riconoscere le ulteriori voci quali "assegni, premi, ferie" in quanto inscindibilmente legate alla prestazione effettiva di attività lavorativa, nella specie assente. In merito, rilevando puntualmente che 6 l'istituto dell'equa riparazione non persegue lo scopo del. ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell'errore giudiziario Passando ad esaminare la consulenza medico legale, e il danno ivi quantifi- cato, la Corte reggina ha preso atto che viene stimato un danno psichico pari al 49% (su di un preesistente del 5%). E, riscontrata l'effettività di tale danno, quale surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà, pur prendendo atto delle ripercussioni della detenzione sullo stato di salute del IO, ha ritenuto indennizzabile un danno psichico nella misura di € 115 225,00, e non € 445 734,00, per come quantificato dal consulente tecnico di parte. Il giudice della riparazione, diversamente da quanto si opina in ricorso, si è confrontato con la consulenza a firma del dr. IU Trapasso, rilevando la genesi multifattoriale dei disturbi psichici che affliggono il IO, con conse- guente impossibilita di attribuire per intero i medesimi alla privazione della libertà per la durata della custodia cautelare;
ciò, in particolare, considerato che già prima della carcerazione presentava dei sintomi che attestavano uno stato ansioso-de- pressivo con attacchi di panico, fobia del buio, insonnia, etc.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alia condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 17/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IN ZE PI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6/11/2274 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 7