TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5070/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5070/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato CAPRIOLI LUISA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), nato a Termini Imerese in [...] Parte_2 C.F._2
19/04/1990 rappresentata e difesa dall'Avvocato CASCIOLA MONICA del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la GL in data 14/11/2017; Per_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 26/01/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2817/2021 del Tribunale di Bologna del 25/11/2021 ; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della minore, in quanto garantiscono alla GL un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata Parte_1
a ER (PA) il 06/03/1994, e , nato a [...] Parte_2
(PA) il 19/04/1990, celebrato a TERMINI IMERESE il 13/06/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TERMINI IMERESE al n. 14, parte 2, seria A, anno 2015;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la GL minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la bambina avrà residenza presso la madre in Argelato, via Albinoni 7. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle pagina 2 di 3 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la GL nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- i fine settimana alternati, compreso il pernotto, dal venerdì alla domenica, compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. . Resta inteso che entrambi i coniugi si Parte_2 impegnano anche a tenere conto delle esigenze della minore legate alla vita scolastica e/o comunitaria;
- la GL trascorrerà con il padre due settimane in estate, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le ferie (nei mesi tra giugno e settembre), tenendo conto delle esigenze e dei tempi scolastici, nonché le festività natalizie e pasquali suddividendo i periodi in accordo con la madre, tenendo anche in questo caso conto delle loro esigenze scolastiche e relazionali;
i genitori, inoltre, faranno in modo che il giorno di Natale, Capodanno e di Pasqua siano usufruiti ad anni alteranti da ciascuno di loro;
3. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma di € 200,00 Per_1 mensili che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
4. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, così come da protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Bologna che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
5. l'assegno unico per la GL sarà accreditato al 100% sul conto corrente presso Banca Per_1
Mediolanum intestato alla madre IBAN [...]; Parte_1
6. i coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, si danno reciprocamente atto di aver regolato a parte ogni altra loro questione di carattere patrimoniale e non, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TERMINI IMERESE di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5070/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato CAPRIOLI LUISA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), nato a Termini Imerese in [...] Parte_2 C.F._2
19/04/1990 rappresentata e difesa dall'Avvocato CASCIOLA MONICA del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la GL in data 14/11/2017; Per_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 26/01/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2817/2021 del Tribunale di Bologna del 25/11/2021 ; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della minore, in quanto garantiscono alla GL un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata Parte_1
a ER (PA) il 06/03/1994, e , nato a [...] Parte_2
(PA) il 19/04/1990, celebrato a TERMINI IMERESE il 13/06/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TERMINI IMERESE al n. 14, parte 2, seria A, anno 2015;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la GL minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la bambina avrà residenza presso la madre in Argelato, via Albinoni 7. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle pagina 2 di 3 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la GL nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- i fine settimana alternati, compreso il pernotto, dal venerdì alla domenica, compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. . Resta inteso che entrambi i coniugi si Parte_2 impegnano anche a tenere conto delle esigenze della minore legate alla vita scolastica e/o comunitaria;
- la GL trascorrerà con il padre due settimane in estate, compatibilmente con gli impegni di lavoro e le ferie (nei mesi tra giugno e settembre), tenendo conto delle esigenze e dei tempi scolastici, nonché le festività natalizie e pasquali suddividendo i periodi in accordo con la madre, tenendo anche in questo caso conto delle loro esigenze scolastiche e relazionali;
i genitori, inoltre, faranno in modo che il giorno di Natale, Capodanno e di Pasqua siano usufruiti ad anni alteranti da ciascuno di loro;
3. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma di € 200,00 Per_1 mensili che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
4. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, così come da protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Bologna che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
5. l'assegno unico per la GL sarà accreditato al 100% sul conto corrente presso Banca Per_1
Mediolanum intestato alla madre IBAN [...]; Parte_1
6. i coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, si danno reciprocamente atto di aver regolato a parte ogni altra loro questione di carattere patrimoniale e non, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TERMINI IMERESE di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3