Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2017, n. 36598
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2017, n. 36598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36598
    Data del deposito : 2 febbraio 2017

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