Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2017, n. 36598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36598 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
3659 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 410/2017 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.38775/2015 LUCA RAMACCI OV TI LL DI SI LD MA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/09/2014 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI CUOMO che ha concluso per ilидетьвсё иконо Udit i difensor Avv.;1. Corina 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26/9/2014 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato IO TA avverso la sentenza con la quale, in data 28/2/2012, il Tribunale di Chieti lo aveva ritenuto responsabile dei reati di illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina. La Corte territoriale riformava inoltre parzialmente la sentenza in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, applicando all'imputato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, disponendo, altresì, la correzione di un errore materiale nel dispositivo. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del gravame non avrebbero specificato in base a quali valutazioni avrebbero ritenuto la tardività dell'impugnazione rispetto alla notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore domiciliatario, essendosi limitati ad individuare, quale data di notifica, quella del 17/5/2012. Prendendo dunque in esame il contenuto degli atti, rileva che tale data sembrerebbe desunta dai giudici dal contenuto dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita presso lo studio del difensore (Avv. Katia BABORO) e ricevuta da persona qualificatasi come "impiegato". Aggiunge che, avendo il domiciliatario ricevuto personalmente la notifica, l'agente postale avrebbe dovuto necessariamente dare notizia al destinatario dell'atto dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, della quale, però, non vi sarebbe traccia in atti ma che il difensore dovrebbe avere ricevuto in data successiva al 17/5/2012, verosimilmente il 21/5/2012, considerato che il deposito dell'appello sarebbe avvenuto il quarantacinquesimo giorno successivo e, 1 a cioè, il 5/7/2012, quindi entro i termini di legge.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza sarebbe comunque inidonea ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, perché non consentirebbe la piena conoscenza dell'atto da impugnare. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che, nel caso in esame, risulta dagli atti, la cui consultazione non è preclusa a questa Corte in ragione della natura processuale della questione dedotta, che la sentenza di primo grado è stata emessa il 28/2/2012, fissando il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. La notificazione dell'estratto contumaciale è stata effettuata a mezzo posta con raccomandata (n. 777447194493) presso il difensore domiciliatario e l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto da persona qualificatasi come "impiegato". Sullo stesso avviso di ricevimento è contenuta l'annotazione relativa all'invio della seconda raccomandata (n.146868898666), con indicazione della data di spedizione a penna (12/5/2012 o 17/5/2012, la seconda cifra del giorno non è chiaramente leggibile). L'appello è stato depositato il 5/7/2012. La Corte territoriale, evidentemente calcolando i termini del deposito a far data dall'invio della seconda raccomandata, individuando il giorno di spedizione nel 17/5/2012, ha ritenuto l'appello tardivo per essere il temine massimo per l'impugnazione scaduto il 2/7/2012. 2. L'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 recante "Notificazioni di atti a 2 mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" stabilisce, nella formulazione attualmente vigente, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui, ovvero addetta alla casa, ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
3. In ordine alla corretta interpretazione della richiamata disposizione, rileva il Collegio che si distinguono due diversi indirizzi giurisprudenziali tra loro contrastanti. Il primo, più risalente nel tempo (Sez. 6, n. 3827 del 17/11/2010 (dep.2011), Parolini, Rv. 24937001), stabilisce che, sebbene la notifica a mezzo posta sia eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, essa non possa considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo. L'altro, più recente (Sez. 2, n. 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 26671801), non ritiene, invece, sufficiente la sola spedizione della seconda raccomandata, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della stessa da parte del destinatario, osservando che "ogni adempimento finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio deve essere portato a buon fine, e di ciò deve esistere prova certa in atti, poiché, in caso contrario, averlo disposto senza portarlo a compimento equivarrebbe a non averlo disposto (del che è testimonianza, a contrariis, il principio generale del raggiungimento dello scopo, cui l'art. 183 cod. proc. pen. riconosce efficacia sanante di eventuali nullità)".
4. Ciò posto, ritiene il Collegio di dover aderire al primo orientamento, perché maggiormente aderente al contenuto letterale della disposizione in esame. Come infatti osservato in quell'occasione, la necessità dell'ulteriore avviso al destinatario era stata introdotta nell'art. 8 della legge 890\92 dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4, lett. c) dopo l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 346/1998, aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma di tale disposizione "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento". L'art. 8, comma 2, legge 890\82, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce ora che, in caso di temporanea assenza del destinatario, l'agente postale provvede al deposito del piego lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito viene data notizia al destinatario, a cura del medesimo agente, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che 4 又 deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Ricorda la sentenza 3827/2010 che analoga previsione venne poi adottata con riferimento all'art. 7 della legge 890\82 con il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, introducendo il comma 6, il quale, tuttavia, non prevede per il perfezionamento della notifica, il decorso di un determinato periodo di tempo dall'invio della raccomandata, assumendo quindi rilievo la mera spedizione della stessa. Tale lettura della disposizione in esame appare,come si è detto, maggiormente aderente alla lettera della legge e va inoltre tenuto conto che, nelle ipotesi disciplinate dai due articoli in precedenza richiamati, si è in presenza di quella che la sentenza 3827/2010 condivisibilmente indica come "cautela accessoria", finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell'atto, atto che, per ciò che concerne le ipotesi di cui all'art. 7, è comunque pervenuto all'indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e le modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall'agente postale, il quale riceve anche la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento ed il registro di consegna. a л5 с Va anche osservato, tenuto conto del contenuto dell'art. 8, che lo stesso, rispetto ai casi disciplinati dall'art. 7, riguarda una modalità di notifica che ha come presupposto la mancata consegna dell'atto per temporanea assenza del destinatario, tanto che lo stesso viene poi depositato presso l'ufficio postale, dando avviso del deposito con la successiva raccomandata e, ciò nonostante, considera come eseguita la notificazione trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, la cui decorrenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell'invio della stessa (Sez. 5, n. 7276 del 11/11/2014 (dep.2015), Buttaccio, Rv. 26261901; Sez. 3, n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv. 25705201; Sez. 1, n. 6325 del 11/1/2013, Frati, Rv. 25453001). Se dunque, deve ritenersi che l'assenza, nell'art. 7, di specifiche indicazioni vada letto nel senso prospettato dalla sentenza 3827/2010, nel caso in esame la decorrenza dei termini per la presentazione dell'appello andava calcolata, come ha fatto la Corte territoriale, in base alla data di spedizione della raccomandata.
5. Considerando quella individuata dalla sentenza di appello (17\5\2012), il termine per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 2/7/2012. Correttamente, dunque, la Corte del merito ha dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo.
6. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, va ricordato che la funzione specifica dell'estratto contumaciale è quella di informare l'imputato rimasto contumace della pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, ponendolo in grado di esercitare il diritto all'impugnazione nei termini di legge. I requisiti dell'estratto contumaciale sono dunque quelli funzionali al raggiungimento dello scopo ed, in ogni caso, non devono necessariamente consistere nella copia integrale della sentenza, e non deve, quindi, contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di P 6 impugnazione nel termine prescritto (Sez. 5, n. 14581 del 15/12/2014 (dep.2015), Curia, Rv. 26358801; Sez. 2, n. 3635 del 10/1/2006, Raucci, Rv. 23334001; Sez. 3, n. 12786 del 30/9/1999, Pietrocarlo, Rv. 21555401). Nel caso di specie, l'estratto contumaciale era comprensivo del frontespizio della sentenza, con le generalità dell'imputato e l'imputazione e le conclusioni delle parti, nonché del dispositivo e della relativa attestazione di conformità all'originale. Si trattava, pertanto, di atto pienamente idoneo.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 2.2.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidentę (Dott. Piero SAVANI) (Dott. Luca RAMACCI) This DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 LUG 2017 IL CANCELLERE Tuana ortadi 7