Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
La notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2010, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 17/11/2010
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1752
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 7064/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PAROLINI GIANNANTONIO, N. IL 30/11/1949;
avverso l'ordinanza n. 8591/2009 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 30/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Verona emise in data 17/11/2009, a carico di Parolini Giannantonio, un decreto penale di condanna per il reato ex art. 334 cpv. c.p., di cui con provvedimento del 30/12/2009 lo stesso GIP ordinava l'esecuzione, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta il 19/12/2009, siccome ritenuta tardiva rispetto al termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del decreto all'imputato effettuata a mezzo posta nel domicilio dichiarato e ritenuta perfezionata il 28/11/2009 con la consegna della raccomandata a mani della segretaria. Propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo fra l'altro che la notifica del decreto non poteva considerarsi perfezionata nella data del ritiro della relativa raccomandata da parte della segretaria del Parolini, bensì in quella dell'adempimento (invio di altra raccomandata) previsto dalla L. n.890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater conv. in L. n. 31 del 2008) per le ipotesi di mancata consegna personale dell'atto al destinatario: adempimento che non poteva - come erroneamente opinato dal GIP - ritenersi escluso dal fatto che nella specie la notifica era avvenuta nel domicilio dichiarato e che di fatto non fu escluso, avendovi l'agente postale provveduto in data 11/12/2009, come risultante dalla stampigliatura della relativa annotazione sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante l'atto notificando.
DIRITTO
Nell'ambito delle notifiche di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, l'introduzione della cautela accessoria rappresentata dall'ulteriore avviso al destinatario avvenne per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento". In adeguamento a tale intervento, il legislatore, con la L. 14 marzo 2005, n. 35, modificò il detto art. 8, prevedendo espressamente, fra l'altro: - l'obbligo dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità conseguenti all'impossibilità di consegna del piego alle persone abilitate;
- il perfezionamento della notifica col decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della detta lettera raccomandata.
Lo schema della cautela accessoria in esame è stato poi adottato dal legislatore (D.L. 31.12.2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, conv., con modifiche, in L. 28 febbraio 2008, n. 31) anche con riferimento alla fattispecie di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, relativa alla notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. In tale ipotesi, infatti, è stato previsto (attraverso l'introduzione di un comma 6 nel cit. art. 7) che "l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Dopo tale innovazione, la notificazione a mezzo posta eseguita (a far tempo dal 01.03.2008, data di entrata in vigore della legge 31 del 2008) mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario medesimo dell'avvenuta consegna dell'atto a persona diversa. Al riguardo, peraltro, in mancanza di specificazioni diverse (quale, in particolare il decorso di un certo tempo dall'invio), deve ritenersi sufficiente, per il perfezionamento della notifica, la mera spedizione della detta raccomandata.
La norma da ultimo richiamata non prevede eccezioni di sorta in relazione alle notifiche da effettuarsi direttamente all'imputato non detenuto, e non ha quindi giustificazione la tesi del GIP, secondo cui essa non troverebbe applicazione nel caso di specie, per effetto della dichiarazione di domicilio operata dall'interessato comportante il riferimento alla norma dell'art. 161 c.p.p.. Tale riferimento, infatti non ha attinenza per quanto concerne la notifica da effettuarsi in prima battuta al domicilio dichiarato, a una particolare modalità di notifica, bensì seleziona soltanto uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., comma 1. Non vi è dunque ragione alcuna per escludere in tal caso l'applicazione della generale previsione della eseguibilità della notifica col mezzo postale, di cui all'art. 170 c.p.p., con tutto quel che ne consegue in punto applicabilità della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 6, conv. In L. n. 31 del 2008) relativo alle ipotesi di mancata consegna personale dell'atto al destinatario.
Alla stregua di tanto, dovendosi la notifica del decreto penale considerare perfezionata, nel caso di specie, in data 11/12/2009, l'opposizione proposta dal Parolini il 19.12.2009 non poteva essere considerata tardiva.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011