Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 1
In caso di notifica all'imputato a mezzo del servizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data dell'invio della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/01/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 118
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 22790/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IE N. IL 23/09/1971;
avverso l'ordinanza n. 65263/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 13/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 febbraio 2012 il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza proposta da TI EL, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 7 ottobre 2010 e confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 30 settembre 2009, con conseguente sua restituzione nel termine per impugnare tale ultima sentenza.
2.Il Tribunale ha rilevato che la notifica della sentenza d'appello era ritualmente avvenuta nei confronti dell'istante a mezzo posta, ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e segg., atteso che vi era in atti l'avviso di ricevimento di una prima raccomandata del 22 gennaio 2010, dal quale era emerso:
- che il plico non era stato lasciato al domicilio del destinatario per temporanea sua assenza e mancanza di persone abilitate;
- che una seconda raccomandata era stata inviata il 26 gennaio 2010 al destinatario, con la quale gli era stato comunicato che il plico giaceva presso l'ufficio postale;
- che il plico non era stato ritirato entro i dieci giorni successivi alla spedizione della seconda raccomandata, di cui sopra.
3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione TI EL per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza delle norme processuali.
La notifica a mezzo posta dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello emessa nei suoi confronti era stata effettuata in modo irrituale, atteso che non era rinvenibile in atti la seconda raccomandata, che avrebbe dovuta essere inviata al suo domicilio;
non era invero sufficiente l'indicazione del solo numero identificativo di detta seconda raccomandata, annotato a penna sul plico della prima raccomandata e sul relativo avviso di ricevimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da TI EL è infondato.
2. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Roma il 30 settembre 2009 non è avvenuta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 157 c.p.p. e cioè mediante consegna diretta dell'atto all'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario;
ed è da ritenere che solo con tale tipo di notifica è richiesto che l'ufficiale giudiziario, dopo il deposito dell'atto nella casa comunale dove l'imputato ha l'abitazione, dia comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e che, inoltre, solo in tale ipotesi l'art. 157 c.p.p., comma 8, stabilisce che "gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
3.Nella specie in esame la notifica del decreto penale ha invece avuto luogo nei confronti del ricorrente con le modalità previste dall'art. 170 c.p.p., e cioè a mezzo del servizio postale. Alla specie in esame sono pertanto applicabili le diverse formalità previste dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 8, comma 2, alla stregua del quale se l'agente postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità od assenza di persone diverse dal destinatario medesimo, il piego viene depositato il giorno stesso presso l'ufficio postale che ha curato la consegna;
e del tentativo di notifica del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa da spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con espresso invito al destinatario di ritirare il piego a lui destinato entro il termine massimo di mesi sei e con l'avvertimento, inoltre, che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito del piego.
4. Nella specie risultano essere state eseguite tutte le formalità innanzi descritte, fra le quali l'avvenuta restituzione dell'avviso di ricevimento all'ufficio mittente, con l'annotazione, in calce, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'avevano determinato;
dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"; nonché della data di restituzione.
5. Alla stregua delle disposizioni contenute nel citato L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, la decorrenza dei 10 giorni, trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta, è fissata non con riferimento all'avvenuta ricezione, da parte del destinatario della lettera raccomandata, con la quale il destinatario medesimo viene informato delle attività svolte dall'agente postale, ma dalla data d'invio di detta lettera raccomandata;
e, nel caso in esame, dall'avviso di ricevimento in atti emerge che tale seconda lettera raccomandata è stata ritualmente inviata;
dal che può desumersi che, nella specie, sono state osservate tutte le formalità previste dalla legge in materia di notificazione a mezzo posta.
6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, essendosi il ricorrente limitato a chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Roma il 30 settembre 2009, per invalidità della notificazione nei suoi confronti dell'estratto contumaciale, non avendo il ricorrente contestualmente chiesto, come ben avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., comma 3, di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale anzidetta (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16645 del 20/4/2010, Tripodi, Rv. 247561).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013