Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
LLO UBBLICA ITALIANA BO .374 E E Aula 'B' AZION L. 21-11-199 REGISTR CE DI PA A 39 E D IC £ TE ARTT, 46 D ESEN IU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E N 04853/03 T. (IS LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Ogge Responsabilità per SE omessa manutenzione di strada pubblica Composta dagli Ill. Sigg ri Magistrati: R.G. N. 28402/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Ernesto LOPO Consigliere Cron. 10815 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Ud. 31/01/03 Consigliere Dota Alfonso AMATUCCI ha Pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale di AP prof. Amato Lamberti, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G 3 TIEPOLO 21, pressc lo studio dell'avvocato dall'avvocato ALDO DI FAICO, BRUNELLO MILETO, difesa giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE AL FONSINA, COMUNE DI CASAMARCIANO, IMPRESA EDILE STRACALE;
2003 intimati - 219 avvers0 La sentenza 11. 863/01 del Giudice di pace di 1 NOLA, emessa i 19/05/01 e depositata il 23/05/01 (R.G. 4391/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Brunello MILETO (per delega Avv. Aldo DI FALCO); le te le conclusioni scritte dal Scstituto Procuratore Generale Do=t. Aurelic GOLIA, confermate in Camera di Cons:Lglio dal P. M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso. La CORTE Premesso che Alfonsina Comune ha convenuto davanti Giudice di pace di Nola 1 a Provincia di AP,al chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dal SUO autoveicolo che, il 10 luglio 1999, sulla via Provin- ciale -intersezione via Olivella, era finito in una bu- ca piena di acqua senza alcuna protezione ed indicazio- ne: Premess che la Provincia ha chiamato in causa il Comune di Casamarciano e quest'ultimo l'impresa edile Bi AT AR, che è rimasta contumace;
premesso che il Giudice adito ha ritenuto la doman- da attorea fondala ed ha condannato in solido la Pro- vincia, il Comune ed il di AT al risarcimento dei danni, liquidati in L. 980.000, oltre gli interessi le- gali dal sinistro;
Considerato сле l'Amministrazione provinciale di AP ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, e che nessuno dei tre intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
il ricorso per cassazione è ammis- sibile in quanto proposto avverso una sentenza del giu- dice di pace che, in relazione al valore della causa, di equità (art. 113, secondo comma c.p.c.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2051 y w c.c. inammissibile, perché, secondo l'orientamento di questa Corte (pacifico dopo la sentenza delle Sezio- ni unite 15 ottobre 1999 n. 716), le sentenze di equita del giudice di pace sono censurabili davanti a questa Corte, oltre che per motivi processuali, solo per vio- lazione di norme costituzionali o comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie, tra le quali non rien- tra l'art. 2051 c.c.; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso con cui si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione" per non avere la sentenza impugnata tenuto One presentei lavori di allacciamento fognario erano stati 3 esequiti dal Comune di Casamarciano senza alcuna auto- rizzazione, onde nessuna responsabilità era a tribuibi- le la ricorrente Provincia- è manifestamente infonda- to, perché, secondo l'affermazione della attrice, con- fermata dalla sentenza impugnata e поп contestata nel ricorso per cassazione, la buca gi trovava sulla via Provinciale, e su tale fatto si è fondata la pronunzia equitativa di concorso della Provincia nella responsa- bilità per i danni derivati dalla detta buta, onde sus- siste la motivazione della sentenza impugnato;
Ritenuto che
, poiche nessuno degli intimazi si è costituito, ON sussiste il presupposto per la pronun- zia sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La RL rigetta il ricorso. Nulla per le spese del qiudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 31 gennaio 2003 Il Presidente T Relatore-Estensore Елшић Инстр IL CANCEL E S (1 Duit des Maria Air Depositata in Cancelleria ngol. 29.03.03 ՌՈ L CANCELLIERE C1 Dotson Ajello 4