Sentenza 5 febbraio 2016
Massime • 1
La notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non pur considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (In motivazione, la S.C. ha precisato che ogni adempimento finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere portato a buon fine, e di cir deve esistere prova certa in atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2016, n. 13900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13900 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2016 |
Testo completo
139 00 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 379/2016 MATILDE CAMMINO -Presidente - REGISTRO GENERALE UGO DE CRESCIENZO N.49962/2014 GEPPINO RAGO LUCIANO IMPERIALI -Rel. Consigliere - SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/04/2014 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO рет шашіifestache ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per in Soudetette;
rilevate le regolarità degli avvizi di rito;
Udit i difensor Avv.; de RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa in data 7.5.2013 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputata CA RE, in atti generalizzata, colpevole dell'arbitraria invasione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'IACP di Lecce, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputata (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: - violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 148 e 157, comma 5, c.p.p. (la notifica a mezzo posta sarebbe stata consegnata a persona diversa dall'interessata, senza eseguire il secondo adempimento di rito); violazione dell'art. 633 c.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata su circostanze del tutto irrilevanti: l'imputata, giovanissima, era inserita in un nucleo familiare nell'ambito del quale ella era assolutamente priva di potere decisionale). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato;
il suo accoglimento assorbe l'ulteriore doglianza. Le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente sono pacifiche, oltre che verificabili in atti. La Corte di appello ha disatteso l'eccezione difensiva osservando che, nel caso di specie, al fine del perfezionamento del procedimento di notificazione, quanto all'adempimento controverso (emissione di una seconda raccomandata a seguito della prima notificazione eseguita a mani della madre) doveva ritenersi sufficiente la mera spedizione della raccomandata (della quale vi è prova in atti), non anche il suo recapito all'interessata (del quale non vi è prova in atti). Pur nella consapevolezza dell'orientamento contrario isolatamente sostenuto da questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 3827 del 2 febbraio 2011, CED Cass. n. 249370, per la quale la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma per il perfezionamento della notifica deve ritenersi sufficiente la mera spedizione di detta raccomandata), osserva il collegio che ogni adempimento finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio deve essere portato a buon fine, e di ciò deve esistere prova certa in atti, poiché, in caso contrario, averlo disposto senza portarlo a compimento equivarrebbe a non averlo disposto (del che è testimonianza, a contrariis, il principio generale del raggiungimento dello scopo, cui l'art. 183 c.p.p. riconosce efficacia sanante di eventuali nullità). Inoltre, con specifico riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che la notificazione de qua era stata correttamente dichiarata nulla all'ud. 10.5.2011; successivamente, all'udienza 18.9.2012, in pendenza di astensione forense dalle udienze, il diverso giudice procedente aveva illegittimamente revocato la precedente ordinanza che aveva disposto nuova citazione dell'imputata, facendo rivivere l'originaria dichiarazione di contumacia, senza reiterarla, e disposto procedersi con rinvio ad altra udienza, senza darne notizia all'imputata. Il vizio rilevato inficia irrimediabilmente sia la sentenza di primo grado che quella di appello, che detto vizio non ha rilevato: entrambe vanno annullate come da dispositivo, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
annulla la sentenza di primo grado e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica 5 febbraio 2016 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Camminc yere Luleis DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 57 APR 2016 "CANCELLIERE Claudia Pianelli N O E *