Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
Non può essere impugnato per abnormità, non avendo natura decisoria, l'atto con cui il giudice, a fronte di un sollecito a decidere in ordine ad una già proposta domanda di revoca o sostituzione dell'ordinanza di custodia cautelare, si limiti a prenderne atto senza provvedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2011, n. 44888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44888 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1926
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 36083/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GI, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 22/08/2011 del g.i.p. del Tribunale di Livorno;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 23/08/2011, OR RA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il g.i.p., a fronte di un sollecito a decidere in ordine alla domanda di revoca o sostituzione dell'ordinanza di custodia cautelare, così disponeva: "5^ non luogo a provvedere trattandosi di istanza di sollecito della decisione in ordine a istanza precedentemente avanzata". Il ricorrente sostiene che si tratterebbe di un atto abnorme in quanto "assoggetta il procedimento incidentale de libertate ad una irrimediabile stasi che ne impedisce l'approdo ad un qualsiasi esito tanto in rito che nel merito".
2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato non ha alcuna natura decisoria e con esso il g.i.p. non ha inteso di certo rifiutarsi di decidere, limitandosi a prendere atto che si trattava, appunto, di un sollecito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011