Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 2
L'estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, deve essere in ogni caso notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto.
Il termine per l'impugnazione della sentenza decorre per l'imputato contumace dalla data in cui l'estratto gli è notificato e non da quella in cui la sentenza, pur con motivazione contestuale, è letta in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 14581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14581 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1690
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 25831/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NO N. IL 04/10/1976;
avverso l'ordinanza n. 218/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 28/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario FRATICELLI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da CU ET avverso la sentenza di condanna (per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.) emessa dal Tribunale di Cagliari in data 26 settembre 2013.
La Corte ha rilevato la tardività dell'impugnazione proposta con atto depositato in data 19 dicembre 2013, oltre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., lett. a), che decorreva dalla data della notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, effettuata il 7 novembre 2013.
2. Con atto sottoscritto dal difensore e depositato in data 2 aprile 2014, CU ET ha proposto ricorso, censurando la circostanza che nell'estratto contumaciale notificato non fosse indicato il termine per l'impugnazione e chiedendo in via preliminare che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che "l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace", perché sarebbe in specifica contrapposizione con l'art. 24 Cost. nella parte in cui si stabilisce che " la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e con l'art. 111 Cost. nella parte in cui si evince che "nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico...".
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di Appello perché proceda a giudizio.
In data 15 dicembre 2014 è stata depositata memoria nella quale il difensore del ricorrente ha reiterato le censure e le istanze già formulate.
3. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, ne va dichiarata l'inammissibilità.
1. Come si è detto sopra, con l'ordinanza in esame la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell'impugnazione proposta con atto depositato in data 19 dicembre 2013, oltre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., lett. a), che decorreva dalla data della notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, effettuata il 7 novembre 2013.
Il ricorrente lamenta il fatto che dall'estratto contumaciale notificatogli non avrebbe potuto desumere l'esatto termine per impugnare, giacché non è stato indicato che la sentenza era stata emessa con motivi contestuali.
2. Quanto dedotto dal ricorrente appare irrilevante e per vero sembra finalizzato solo a giustificare il mancato rispetto dei termini per la proposizione dell'appello.
È il caso di evidenziare che l'art. 548 c.p.p., comma 3, statuisce che "l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace", prescindendo quindi dai casi in cui la sentenza sia depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione (come avvenuto nel caso di specie) ovvero entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3 (comma 1 della stessa norma).
E l'art. 585, dopo aver fissato in via generale il termine di quindici giorni per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi nel caso previsto dall'art. 544, comma 1, prevede che tale termine comunque decorra solo dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace.
Si tratta di un sistema posto proprio a garanzia dell'imputato che sceglie di rimanere contumace e che viene messo nelle condizioni di conoscere l'esito del processo svoltosi a suo carico. Orbene, nel caso in esame non v'è contestazione della rituale notifica dell'avviso e quindi del fatto che l'imputato abbia avuto conoscenza legale ed effettiva del deposito della sentenza. Si sostiene nel ricorso che "non esiste alcuna comunicazione relativamente al processo ed alla questione assolutamente importantissima della contestualità delle motivazioni della sentenza impugnata: importantissima in quanto da quella data inizia a decorrere il termine per l'impugnazione".
Tale deduzione è evidentemente erronea: come si è visto il termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre per l'imputato dalla data di notificazione dell'estratto e non da quella di lettura della sentenza, con motivazione contestuale, in udienza (Sez. 2, n. 36938 del 28/09/2011, Rv. 251140). Nel caso di specie la notifica è avvenuta il 7 novembre 2013 e l'atto di appello risulta depositato il 19 dicembre 2013 ovvero anche oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 585 nel caso previsto dall'art. 544, comma 2.
3. Questa Corte da tempo ha avuto modo di affermare che l'estratto contumaciale della sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546 cod. proc. pen. ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizie all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto (Nella specie è stato escluso l'obbligo di indicazione dell'avvenuta lettura della motivazione di seguito alla lettura del dispositivo) (Sez. 4, n. 10455 del 15/11/1996, Rv. 206440). Si è detto, in particolare, che l'estratto non deve contenere l'indicazione del termine per impugnare, essendo onere dell'imputato prendere tempestiva visione della sentenza e informarsi presso il difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine di impugnazione (Sez. 3, n. 35740 del 08/06/2011, Rv. 251239). È stato condivisibilmente precisato che le notizie che l'estratto contumaciale deve contenere sono: 1) l'indicazione dell'autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell'imputato; 2) l'enunciazione del titolo del reato;
3) il dispositivo integrale della sentenza.
Quindi, l'estratto non deve precisare quale sia il termine per impugnare, essendo onere dell'imputato quello di prendere tempestiva cognizione della sentenza e di informarsi presso il suo difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine che è tenuto ad osservare (Sez. 2, 15 marzo 2000, Franzoni). L'eventuale negligenza dell'interessato non si riflette sulla validità dello estratto o sulla sua idoneità a fare decorrere il termine per la proposizione del gravame.
4. Alla luce di quanto precisato sopra, è evidente come la Corte territoriale nel caso di specie abbia correttamente dichiarato la tardività dell'impugnazione derivante da negligenza dell'imputato e del suo difensore.
È altrettanto chiaro che la questione di legittimità costituzionale nei termini proposti dal ricorrente sia irrilevante ai fini della decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2015