Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE004 82/02 REPUBBLICA ITALIANA 2 + IN NOME DEL CASSAZIONE Oggetto Condominio SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 14606/99 Cron.1120 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 158 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA CYOBAZEN UFFICIO COPIL Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 3,10 ij 1-7 GEL 2002 SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AU NA, LE LD IL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, difesi dall'avvocato GIUSEPPE LIOTTA, giusta delega in €1.55 3000 CANCELLERIA atti;
ricorrenti
contro
OF023503 — — AR OTTAVIO;
€1.55 13000 CANCELLERIA - intimato avversO la sentenza n. 1173/99 del Tribunale di 2001 CATANIA, depositata il 27/04/99; DF023504 1353 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto. :- -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 2 gennaio 1992, diretto al Pretore di Catania, IO RO esponeva: -di essere condomino del fabbricato in Catania, via Nuovalucello n. 47; -che l'altro condomino ZI De MA aveva realizzato sulla terrazza di copertura "opere di sopraelevazione con relativa copertura a tegole.. non ancorate"; -che tale copertura "instabile e pericolosa" era stata realizzata senza l'osservanza delle regole di ordinaria diligenza;
sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva, in fase di cognizione sommaria, che venisse ordinata ad ZI Di MA l'immediata eliminazione della copertura in questione e "in accolta "la domanda via ordinaria" che venisse quivi formulata”. Il ricorso ed il decreto con il quale il Pretore delle parti veniva vi◊disponeva la comparizione notificati sia ad ZI Di MA che a AR NA ER. Quest'ultima eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, in quanto nessuna menzione di lei era stata fatta nel ricorso. 3 ZI Di MA contestava il fondamento della domanda. Con sentenza in data 30 novembre 1993 il Pretore di Catania dichiarava inammissibili le domande proposte nei confronti di AR NA ER soltanto in sede di comparsa conclusionale ed accoglieva la domanda nei confronti di ZI Di MA relativa alla rimozione della copertura in tegole. Contro tale decisione proponeva appello ZI Di MA e AR NA ER. Con sentenza in data 27 aprile 1999 il Tribunale di Catania confermava la decisone di primo grado, con la seguente motivazione: In ordine al primo motivo il Collegio osserva che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado all'appellante ER effettuata al fine diAR NA estata renderla edotta delle domande formulate nei confronti del Di MA ZI, suo coniuge. In questo modo l'appellato ha aconsentito quest'ultima di avere conoscenza del giudizo finalizzato ad ottenere l'immediata eliminazione di una copertura in tegole di un immobile di cui detta appellante era proprietaria. In altre parole 4 detta notificazione ha consentito alla ER AR NA di difendersi. E la circostanzza afferente l'assenza di domande nei suoi confronti è una scelta processuale dell'appellato che non ha voluto "infierire" processualmente sulla signora dell'appellato: sulla moglie di Di MA ZI, consentendo comunque alla stessa di difendersi;
scelta processuale che questo Decidente non può sindacare in alcun modo. E tanto costituisce giusto motivo ex art. 92, comma II, c.p.c., per la compensazione delle spese. In ordine al secondo motivo il Collegio osserva che la situazione pregiudizievole indotta a carico dell'edificio condominiale in genere e delle unità immobiliari in cui esso consiste (comprese quelle dell'appellato) sono di evidente pericolo perché con la costruzione del tegolato, e col sovraccarico da questo indotto а cui va aggiunto l'effetto di amplificazione dovuta alla forza del vento, si genera una situazione di pericolo di danno grave, immediato. Tale dato oggettivoanche se non conseguenza dell'operatività dell'art. 35, comma II, lett. b, di cui alla 1. n. 47/85 e dell'art. 26 della 1. r. n. 37/85 che impone a chi, come gli appellanti, costruisce cinque piani fuori terra, 5 anzichè 2 a chi costruisce in altezza non 8,5 metri, ma 15 metri, così come invece prescritto dalla lett. G del Piano Regolatore di Catania e dalla relativa concessione del 5.10.1977 di presentare idonei calcoli per verificare l'assenza di pericolosità che, invece, in assenza, deve ritenersi provata soprattutto in considerazione dell'elevato rischio sismico che caratterizza zone geografiche come quella etnea. Tanto depone per l'infondatezza del secondo motivo d'appello con cui l'appellante vorrebbe invertire l'onere della prova che invece è a suo carico. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione ZI Di MA e AR NA ER. Motivi della decisione Il primo motivo contiene due censure. La prima, la quale riguarda la questione della compensazione delle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di AR NA ER è del seguente tenore: Appare evidente la insufficienza contraddittorietà della motivazione in ordine ai primi due motivi di appello. Per il primo al di là dell'errore materiale con 6 riferimento alla "signora dell'appellato", non può accettarsi l'iniziativa del Magistrato di riempire di contenuto una volontà mai manifestatasi in alcun modo. L'attribuire al mancato coinvolgimento nella attività del marito, un sentimento di buonimso (- non "infierire") da parte del ricorrente, si appalesa come semplice ed apodittica affermazione, priva di qualsiasi aggancio alla causa petendi ed al petitum, rivolti esclusivamente contro il Sig. Di MA ZI e non nei confronti della di lui moglie, che chiamata in giudizio, fuori da qualsiasi rapporto litisconsortile, fa venir emeno qualsiasi gisutificazione di una compensazione delle spese procesuali di primo grado e, peggio, la condanna alle spese, come è avvenuto con la sentenza impugnata. La doglianza è infondata. I giudici di secondo grado, infatti, hanno, in sostanza, basato la compensazione delle spese tra l'attore e AR NA ER sul fatto che comunque quest'ultima, anche se non era stata destinataria di domande specifiche, era comunque comproprietaria della costruzione cui l'azione di danno temuto era riferita ed in tale veste le era 7 stato consentito di partecipare (sia pure irritualmente) al giudizio e di difendersi. Si tratta di una giustificazione non irrazionale e quindi, come tale, non censurabile in sede di legittimità. contenuta nel primo motivo La seconda censura del seguente tenore: Per il secondo motivo il Tribunale andando al di là della stessa richiesta del ricorrente in prime cure, perpetua 10 stesso errore contenuto nella sentenza impugnata, così come enucleato dalla C. T. U., che pur si è vibratamente contestata. sempre "peritusBen vero che il Giudice è pur peritorum", ma egli in tale veste o qualità non può riportare le espressioni del C. T.U. quando quelle si presentano apodittiche e prive di significato tecnico-giuridico, senza riempire della necessaria sostanza, che è fisica e razionale, prima ancora che giuridica. Non può affermarsi che la situazione è "di evidente pericolo" per l'intero immobile solo perché è stato realizzato quel modesto tegolato, senza che esso venga messo in relazione ad una ben precisa situazione strutturale che deve essere tale da non poter sopportare il modesto peso. Non 8 possono usarsi certe affermazioni senza che si sia qualsiasi accertamento proceduto ad un capacità della struttura in relativamente alla c.a., che costituisce la intelaiatura dell'intero edificio. E la inconsistenza tecnico-giuridica, mai messa in dubbio dallo stesso ricorrente in primo grado, che ha lamentato solo il pericolo del tegolato per lainidoneità tecnica, è stata fatta rilevare con produzione del certificato di idoneità statica dell'Ing. Carcò Vincenzo Mario del 24-XI-1989, redatto dopo avere effettuato i necessari "saggi" e "calcoli". Nessun esame, nessuna valutazione dei fatti concreti, nessuna valutazione sulla rilevanza del certificato di idoneità, nessun apprezzamento nell'accettarlo e nel respingerlo. Come se non fosse stato mai prodotto, sebbene incontestabilmente acquisito agli atti di causa e richiamato negli scritti difensivi. La doglianza è infondata. I giudici di merito, infatti, hanno chiarito che le strutture portanti della sopraelevazione realizzata da ZI Di MA non erano idonee a sopportare il peso della copertura in tegole, la 9 amplificava le forze dovute alla quale, inoltre, spinta del vento che sollecitavano dinamicamente (con pericolo grave, anche se non immediato) per l'intero edificio); contro la correttezza di tali viene svolto dal affermazioni nessun argomento ricorrente ZI Di MA. Con il secondo motivo si deduce, innanzitutto, testualmente: Il Tribunale motiva l'esistenza del "pericolo di danno grave, anche se non immediato" come conseguenza della operatività del'art. 35/2 lett. b della Legge 48/85 e dell'art. 26 R.L. che impone a chi come gli appellanti costruisce cinque piani.. presentare idonei calcoli che invece, in assenza deve ritenersi provata soprattutto in considerazione dell'elevato rischio sismico che caratterizza zone geografiche come quella etnea (arg, ex art. 116 c.p. c.). Appare evidente l'errore in cui è caduto il Tribunale nel manifestare il proprio convincimento di "responsabilità" nei confronti degli appellanti. Esso ha ritenuto la abusiva costruzione di tre piani fuori terra all'opera degli appellanti, anzicchè alla volontà di tutti i comproprietari, compreso l'appellato. Non ha tenuto conto che 10 l'intero ultimo piano, terrazza compresa, si appartiene alla proprietà pro quota (a seguito di atto di divisione del Novembre '89) di entrambe le parti in causa. La erronea valutazione dei fatti, ha determinato un convincimento di riprovevolezza nei confronti degli "appellati", che si appalesa errato anche nel suo processo logico. Di più. Il richiamo agli articoli delle leggi 47/85 e R. 37/85, lungi dall'essere la fonte della "pericolosità" dell'immobile valutazione in ogni caso errata, esendo in contestazione solo un tratto di copertura (= tegolato) conferma la legittimità dell'opera per la quale è stata presentata regolare istanza di condono e pagata la relativa obligazione, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo di parte (c.f.r. N. 5 doc.). Alla pratica di condono poi segue il certificato di idoneità statica e i calcoli del c.a., che hanno la stessa efficacia giuridica. Il mancato esame di elementi probatori così importanti, oltre che costituire vizio di omesso esame di punti decisivi, amareggiano non poco, specie quando si fa confusione fra "edificio" e "tegolato" (di appena 15 mq!), laddove per quest'ultimo che pur fa parte delle rifiniture 11 dell'immobile non ancora ultimato nelle rifiniture, ma per il quale esiste la pratica di sanatoria, può parlarsi tutt'alpiù di di semplice autorizzazione amministrativa non implicante "calcoli" del c.a., trattandosi di una semplice orditura in legno. Ai ricorrenti non spettava provare alcunchè che non fosse contenuto nella causa petendi (pericolo di caduta delle tegole), e del petitutm (eliminazione del tegolato), e ciò non malgrado, di fronte all'errore del C. T. U. ha provato con certificato proveniente da tutti i comproprietari (parti in causa compresi) la idoneità statica dell'edificio e la pratica di sanatoria dell'intero edificio. La doglianza, di difficile comprensione, comunque infondata, in quanto con essa si svolgono considerazioni estranee all'unica ragione addotta dai giudici di merirto per ordinare la demolizione della copertura per cui è causa. In particolare, la regolarità (0 regolarizzazione) della sopraelevazione (o dell'intero edificio) dal punto di vista amministrativo non incide sulla pericolosità della copertura in tegole, la quale soltanto è oggetto della attuale controversia, anche se i giudici di merito hanno, del tutto 12 incidentalmente, accennato alla pericolosità della intera sopraelevazione. Il secondo motivo così prosegue: Per il rigetto del terzo motivo come "necessaria conseguenza di un giudizio di rimproverabilità mosso nei confronti di chi, in violazione della normativa posta per la sicurezza statica degli edifici..", si ribadisce quanto già detto. La costruzione e la struttura dell'edificio intero, sono fuori dal rapporto processuale e ad essi non può farsi riferimento per la soluzione della questione per cui è causa. Questa, ha come oggetto la pericolosità "tegolato", di un pericolosità eliminata provvedimento del con Pretore ex art. 1172 C.C.! - e la condanna alla demolizione del tegolato stesso si appalesa ingiusta ed inopportuna. Il riferimento alle norme antisimiche operato dal Tribunale oltre l'erroneo convincimento della responsabilità degli "appellanti" nella costruzione abusiva dell'edifico, nulla ha a che vedere con la "pericolosità" del modesto tegolato, per il quale, realizzato in legno e tegole, non c'è bisogno di calcoli, e non richiede provvedimenti del Genio Civile che sono invece necessari per la costruzione 13 in c.a., che è estranea al rapporto processuale che ci occupa. La sicurezza per la incolumità pubblica e privata è stata assicurata dall'ordinanza del Pretore, quella per la stabilità dell'edifico è provata in atti;
ed è provata e dallo stesso lungo periodo di tempo trascorso che non ha provocato alcuna lesione, né micro e tanto meno di rilievo oltre che dal fatto logico e razionale: L'essere umano opera per rendere più confortevole la propria abitazione, non per distruggerla. Anche tale doglianza è infondata. I giudici di merito, infatti, come già detto, incidentalmente si sono occupati dellaanche se idoneità tecnica e della (ir) regolarità dal punto di vista amministrativo della intera sopraelevazione, hanno limitato la loro decisione alla pericolosità o meno dellla copertura in tegole e contro la correttezza della conclusione cui essi sono giunti su tale questione, sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., nessun argomento oppone ZI Di MA. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo IO RO svolto alcuna attività difensiva in questa sede, nessun 14 provvedimento va emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. lle Junka Roma, 11 ottobre 2001. A Pres.
1. IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOCITATO IN CANCELLERIA 17 GEN ZUUY Roma IL CANCELLIERE C1 109T129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 806512,00 187,43 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 serie 4 al n. 1956 versate € 182.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ( 2002) 15