Sentenza 22 maggio 1997
Massime • 1
In materia di produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti per integrare l'aggravante, di cui all'art. 80, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,è richiesta non una maggiore lesività già ottenuta, ma la maggiore potenzialità lesiva della commistione, cioè l'attività concreta della stessa ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo sia pure con la cooperazione del consumatore, che deve eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", come l'umidificazione o la diluizione nell'acqua. (Fattispecie di commistione di cocaina e bicarbonato: La Corte suprema ha ritenuto che tali sostanze, pur non essendo in quanto tali assimilabili al crack, possono comportarsi come questo preparato in determinate condizioni, come ad esempio nelle pipe nelle quali la droga è fumata in presenza di acqua e l'aggiunta di bicarbonato aumenta la tossicità ed il potere tossicomanogeno della cocaina).
Commentario • 1
- 1. Aggravanti art. 80 del T. U. sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2025
Art. 80 comma 1 TU 309/90 Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del comma 1 Art. 112 CP per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commisione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva f) se l'offerta o la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1997, n. 10738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10738 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 22.5.1997
1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. " Mariano BATTISTI " N. 1167
3. " Gianfranco TATOZZI " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola COLAIANNI " N. 41885/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE PI, n. S. Antimo il 03.02.1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25.09.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Colaianni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Suraci che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1.- Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava quella del Tribunale di Como, con cui BO PI era stato condannato, tra l'altro, per lo spaccio aggravato e continuato di sostanza stupefacente. Secondo la Corte, la chiamata in correità del coimputato OS era attendibile, nonostante la ritrattazione dibattimentale - attribuita a compiacenza e a pressioni subite -, perché fatta da un soggetto "compos sui" e perché riscontrata dalle dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti - e del padre - di uno di questi, NO IN - e dei verbalizzanti. La Corte confermava pure la sussistenza - secondo i risultati della perizia - dell'aggravante della maggiore lesività della sostanza spacciata e, anche per questo oltre che per il ricorso dell'imputato a mezzi intimidatori, negava la circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 dpr 309/90. 2.- Ricorre per cassazione il BO denunciando violazione di legge, quanto meno ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp, nella valutazione della chiamata in correità, priva di riscontri esterni e in contraddizione con quanto dichiarato da altri testimoni, e nel riconoscimento della speciale aggravante indicata, con disconoscimento di quella della lieve entità del fatto. In particolare, il ricorrente censura il giudizio di attendibilità della chiamata in correità, formulato senza verificare se le prime dichiarazioni furono illecitamente sollecitate, e con forza suggestiva tale da determinare la successiva immediata "ratifica" negli interrogatori resi poche ore dopo al PM ed al GIP: ciò che renderebbe attendibile la ritrattazione dibattimentale, confortata dalle dichiarazioni scagionanti di alcuni tossicodipendenti come DA e EZ. L'inattendibilità della dichiarazione del coimputato OS si coglie anche dal contrasto con quella del NO, che afferma di aver acquistato droga dal primo in un tempo in cui questi, secondo la sua dichiarazione, ancora non collaborava con il BO nel traffico illecito. Infine, il ricorrente deduce l'insussistenza della speciale aggravante (e conseguentemente la sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità) in quanto, secondo il perito, la riscontrata commistione di bicarbonato alla cocaina può aumentarne l'offensività solo in particolari forme di utilizzazione, come la presenza di acqua, nella specie non verificate.
3.- Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La denuncia della violazione dell'art. 193, co. 3, cpp circa la chiamata in correità si basa su una diversa valutazione in fatto, preclusa in sede di legittimità, dove la verifica è circoscritta alla correttezza logica delle valutazioni operate dalla Corte di merito. Questa, nella specie, ha dedotto l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del OS innanzitutto dalla reiterazione delle stesse nel giro di poche ore di fronte a diverse autorità - carabinieri, PM e GIP - e con l'assistenza di un difensore, d'ufficio davanti al PM e di fiducia davanti al GIP: circostanza, questa, che depone, logicamente e secondo comune esperienza, per l'attendibilità - come ritenuto dalla Corte - e non per l'inattendibilità - come ipoteticamente prospettato dal ricorrente sulla base di presunte sollecitazioni illecite subite dal dichiarante.
Tali sollecitazioni sono genericamente immaginate dal ricorrente, che non indica alcun elemento - eventualmente trascurato dai giudici - a favore della loro esistenza e soprattutto del loro carattere illecito. Altrettanto genericamente il ricorrente nega l'esistenza di minacce e pressioni sul OS per indurlo a ritrattare, quando invece nella motivazione si indicano con precisione (f. 84 e f. 98) le occasioni in cui lo stesso OS ebbe a parlarne (anche in queste occasioni prima ai carabinieri e poi ai giudici).
Stabilita correttamente l'attendibilità intrinseca, i giudici di merito hanno anche indicato i riscontri esterni, individuandoli nelle deposizioni, oltre che degli agenti operanti EG e AG, anche di alcuni tossicodipendenti, come l'EN ed il NO OB. La Corte s'è fatta carico, peraltro, della denunciata sfasatura di circa due mesi emergente dalle dichiarazioni di quest'ultimo e del OS: il primo ha dichiarato di aver acquistato droga dal OS fino a cinque o sei mesi prima del suo arresto, mentre il OS ha dichiarato di aver iniziato la collaborazione con il BO da soli tre o quattro mesi. In considerazione della riscontrata attendibilità complessiva delle due dichiarazioni la Corte ha ritenuto - con un giudizio in fatto, che va esente da censure in questa sede - che la detta sfasatura abbia scarsa rilevanza e che comunque andrebbe letta nel senso che il OS, coimputato, abbia inteso così limitare un po' la sua responsabilità.
4.- L'ultimo motivo di ricorso pone la questione di diritto relativa all'interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. e) dpr 309/90 sulla commistione della sostanza stupefacente ad altre sostanze in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. La Corte ha ritenuto integrata tale aggravante dalla commistione di cocaina e bicarbonato poiché, secondo la perizia, tali sostanze, pur non essendo in quanto tali assimilabili al "crack", possono comportarsi come questo preparato in determinate condizioni, come ad esempio nelle pipe nelle quali la droga è fumata in presenza di acqua: in tali condizioni l'aggiunta del bicarbonato aumenta l'offensività, cioè la tossicità ed il potere tossicomanogeno, della cocaina.
Il ricorrente rileva che di tale utilizzazione non v'è traccia nel materiale probatorio acquisito, si che l'aggravante non sussisterebbe, ma va invece condivisa l'interpretazione della Corte di merito.
Invero, l'aggravante in questione sussiste ogni volta che, "tagliata" la sostanza stupefacente con altre e quindi realizzata la commistione, la maggiore lesività sia ottenibile mediante la semplice diluizione o umidificazione del preparato con acqua, che sono operazioni alla portata di chiunque e costituiscono l'uso normale ed ordinario di siffatta commistione. Ciò che la legge richiede per l'integrazione dell'aggravante non è, infatti, la maggiore lesività, già ottenuta, ma la maggiore potenzialità lesiva della commistione, cioè l'attitudine concreta della stessa ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo sia pure con la cooperazione del consumatore, che deve seguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", come l'umidificazione o la diluizione nell'acqua.
Ne consegue l'inconfigurabilità - logicamente ritenuta dalla Corte, peraltro, anche in considerazione della condotta intimidatoria dell'imputato nei confronti sia del OS sia del NO - del fatto di lieve entità.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1997