Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 2
Non si ha cooperazione nel delitto colposo qualora più persone, pur avendo contemporaneamente violato la medesima regola cautelare, abbiano posto in essere un'autonoma condotta, in mancanza della reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui, che sfoci nella produzione dell'evento non voluto. (Fattispecie in tema di lesioni colpose causate nell'esercizio dell'attività venatoria).
Costituisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna a titolo di cooperazione nel delitto colposo a fronte dell'imputazione monosoggettiva del reato colposo. (In motivazione la S.C. ha riconosciuto alla norma dettata dall'art. 113 cod. pen. funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, sicché, in mancanza di specifica contestazione, l'applicazione della stessa concretizzerebbe un mutamento del fatto integrante violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Divulgazione delle generalità della vittima non è reato se .. (Cass. 25610/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2009, n. 48318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48318 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/11/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2837
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA DI - rel. Consigliere - N. 20515/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA SI DR;
contro
1) CC BE N. IL 30/01/1934;
2) LI IO N. IL 03/11/1960;
3) NI AR N. IL 08/01/1966;
4) ASSITALIA;
avverso la sentenza n. 4/2005 TRIBUNALE di PARMA, del 01/06/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA DI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
L'Avv. Burani Vainer, difensore della parte civile conclude per l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Mananella Stefano, difensore del responsabile civile, conclude per il rigetto del ricorso;
L'Avv. Brizi Gianluca, difensore di LI DI e NA DO, conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
SA SI AL, quale parte civile, ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 1 giugno 2006, del Tribunale di Parma, che, in grado di appello, in riforma della sentenza di condanna, emessa dal Giudice di pace di Fornivo di Taro il 19.02.2004 nei confronti di CC BE, LI IO e NI AR in ordine al delitto di lesioni colpose, ha assolto i medesimi con la formula per non aver commesso il fatto. In sentesi il fatto. I predetti imputati venivano rinviati a giudizio davanti il Giudice di pace con l'accusa di aver provocato lesioni personali a SA SI, poiché, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza ed, in particolare, per non avere atteso, durante una battuta di caccia, che il veicolo che li aveva condotti sul luogo si fosse allontanato raggiungendo una sufficiente distanza di sicurezza, esplodevano alcuni colpi con i propri fucili da caccia, caricati con cartucce a pallini, in direzione di alcune anatre sollevatisi in volo, colpendo anche la parte offesa che si trovava a bordo della predetta autovettura insieme ad altra persona (PP DO). Il Giudice di pace, all'esito dell'istruttoria dibattimentale dichiarava tutti e tre gli imputati colpevoli del delitto loro ascritto rilevando che tutti e tre gli imputati:
- venivano visti sparare ripetute raffiche di fucile in direzione del fuoristrada a bordo del quale si trovavano SA ed PP DO;
- avevano ignorato gli avvertimenti loro rivolti fino a pochi istanti prima dell'incidente, in ordine alla necessità di attendere l'allontanamento del veicolo prima di sparare;
avevano disatteso il divieto di sparare ad altezza uomo, violando la principale norma di sicurezza per l'esercizio dell'attività venatoria, sparando ad animali ad altezza del terreno e non in volo.
Inoltre, il giudicante evidenziava che la visuale tra gli imputati ed il fuoristrada era perfettamente libera e che l'episodio era avvenuto in una giornata limpida e luminosa e non vi erano altri cacciatori nelle vicinanze.
Il Tribunale, a seguito di appello degli imputati, ha ritenuto che la sentenza di primo grado non contiene alcuna reale motivazione e si fonda su affermazioni del tutto apodittiche, prive di qualsiasi fondamento probatorio. In particolare, rileva che il G.d.P. ha fondato l'affermazione di responsabilità di tutti e tre gli imputati sulla circostanza che costoro avevano "sparato in contemporanea in modo a raffica" e sul fatto che nessuno dei tre si era presentato in giudizio per giustificarsi. Nessuna indagine tecnica è stata espletata per verificare da quale dei tre fucili era partito l'unico pallino che aveva attinto ad un occhio la persona offesa. La ricorrente parte civile denuncia:
- Violazione di legge. Esclusa l'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., mai richiesta dalla parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina della cd. cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p., che toglie qualunque spessore giuridico all'affermazione del giudice di secondo grado secondo cui l'assenza di certezza in ordine al fucile da cui proveniva il pallino di ferro che ha attinto l'occhio del SA, escludeva la responsabilità degli imputati.
- Violazione di legge per mancata applicazione della disciplina del concorso di cause, di cui all'art. 41 c.p.. - Carenza di motivazione in ordine a tali questioni di diritto, tutte sottoposte all'attenzione del giudice di secondo grado. Con memoria, depositata il 27 ottobre 2009, il responsabile civile, INA ASSITALIA Spa, chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato. L'argomentazione del giudice di appello, in punto di diritto, è corretta. La censura mossa alla sentenza di primo grado è pienamente condivisibile;
la mancanza di prova in ordine alla circostanza che la persona offesa sia stata attinta da colpi esplosi da tutti e tre gli imputati impedisce che, quand'anche è certo che gli imputati abbiano tutti e tre contemporaneamente sparato in direzione dell'auto a bordo della quale si trovava il SA SI EA, si possa ricollegare la condotta colposa di ognuno di essi all'evento lesivo verificatosi. Giusta è altresì la critica alla sentenza del G.d.P. che, per colmare la lacuna probatoria, ha fatto ricorso ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, istituto, disciplinato dall'art. 110 c.p. applicabile solo ai reati dolosi. La parte civile ricorrente, a sua volta, cerca di superare l'assunto del Tribunale facendo ricorso all'istituto della cooperazione colposa previsto dall'art. 513 c.p.. Considera che nel caso di specie ricorrono gli elementi che lo caratterizzano: a) la pluralità di soggetti che singolarmente violano regole cautelari di prudenza e sicurezza, ponendo in essere condotte autonome;
b) il legame psicologico tra le condotte dei ricorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato. Dunque, per la ricorrente parte civile la contemporaneità dell'azione di tre soggetti, che all'unisono hanno sparato, violando contemporaneamente regole di caccia assolutamente basilari, evidenzia una sinergia psicologica tra gli agenti, un legame psicologico tale da rendere possibile una condotta che altrimenti non si sarebbe tenuta.
Ritiene il Collegio preliminare ed assorbente la questione in diritto, sollevata dal responsabile civile, con la memoria difensiva del 27.10.2009, circa la violazione del divieto posto dall'art. 521 c.p.p. qualora si ritenesse applicabile al caso in esame l'istituto della cooperazione colposa, in quanto mai contestata. Invero, con la formale contestazione, oltre a non essere stata indicata specificamente la violazione della norma di cui all'art. 113 c.p., circostanza questa, comunque, non rilevante ai fini che qui interessano, nel contenuto ad ogni imputato è stato addebitato il reato di cui all'art. 590 c.p. individualmente e non in cooperazione colposa. Per altro trattasi di argomentazione prospettata, per la prima volta, in sede di impugnazione e, quindi, neanche è stata oggetto di contestazione cd. di fatto, in relazione alla quale gli imputati avrebbero potuto approntare in primo grado le loro difese. Relativamente a tale rilievo, occorre chiarire quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera come quella di cui all'art. 590 c.p. che qui interessa.
In proposito in dottrina vengono sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo. Secondo l'una l'art. 113 c.p., eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva:
orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza.
L'altra tesi, invece, reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.
Tale ultimo indirizzo è implicitamente accolto nella giurisprudenza di questa Corte. Esso è senz'altro aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncare le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi. Tale indirizzo interpretativo trova pure sicuro conforto nella disciplina di cui all'art. 113 c.p., comma 2 e art. 114 c.p., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole.
Pertanto, riconosciuto il ruolo estensivo dell'incriminazione svolto dall'art. 113 c.p., mancando, per il caso di specie, tale specifica contestazione, se la si ritenesse applicabile si concretizzerebbe un mutamento del fatto, determinato da una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
In ogni caso, si osserva che, sebbene sia riconosciuta la natura realmente colposa del rimprovero rivolto a tutti e tre gli imputati, è escluso, però, che si possa ricorrere all'applicazione dell'art.113 c.p.. Come giustamente evidenziato dal responsabile civile, manca nell'animus degli imputati la consapevolezza della convergenza delle altrui condotte, requisito essenziale richiesto proprio dalla disciplina dell'art. 113 c.p.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11.3.99 n. 5) "il paradigma della cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto"; si rileva che, nel caso sottoposto all'esame della corte, tale "sinergia psicologica" manca del tutto, poiché gli imputati, sebbene ognuno di essi contemporaneamente abbia violato norme di prudenza caratterizzanti l'esercizio dell'attività venatoria, sono stati indotti ad esplodere alcuni colpi di fucile di istinto in conseguenza dell'improvviso alzarsi di anitre in volo, e, quindi, inconsapevolmente ed indipendentemente dal fatto illecito altrui.
Patimenti infondato è il motivo riguardante l'applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 41 c.p. del "concorso di cause indipendenti".
Ebbene, ritenuto in fatto, che un solo pallino attinse ad un occhio la parte offesa SI SA, e che non è stato accertato da quale dei tre fucili sia stato sparato, stante, per come già detto, la formulazione di un'imputazione monosoggettiva riguardante tutti gli imputati, la disciplina del cd. "concorso di cause indipendenti" di cui all'art. 41 c.p., poteva, in ipotesi, essere utilizzata qualora il giudicante, una volta accertato il nesso causale tra il comportamento di uno dei tre soggetti e l'evento, avesse parimenti ritenuto aliunde la sussistenza di una concorrenza causale simultanea e come tale l'avesse reputata ininfluente o meno.
L'inapplicabilità dell'istituto richiamato dalla parte ricorrente di cui all'art. 41 c.p., comma 1, discende dalla mera osservazione, indipendentemente dall'idoneità astratta di ognuna delle condotte di determinare l'evento, dell'impossibilità di individuare quale delle cause, simultanee e concorrenti, abbia determinato l'evento. Quanto poi al motivo riguardante la carenza di motivazione in ordine alle questioni di diritto sottoposte all'attenzione del giudice di appello, se ne evidenzia l'infondatezza sul rilievo che esse vennero proposte dalla parte civile non appellante e, quindi, non oggetto di specifici motivi di impugnazione in riferimento ai quali sussiste la cognizione del giudice dell'appello ed il correlato obbligo di motivazione sui punti della decisione impugnata (art. 597 c.p.p.). Al rigetto segue la condanna della ricorrente parte civile SA SI AL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009