Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.p.a. LINEE LAZIALI (già CO.TRA.L.), in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via dei Rogazionisti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Cerbara, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
RO AR, CA NO, IO IO, Di RI CO, PA AN, AL CI .
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 15306 del 18.8.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.6.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, AR RO e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell'TR (poi Consorzio Trasporti Laziali-CO.TRA.L.), convenivano il loro datore di lavoro davanti al Pretore di Roma ed esponevano che il 21 maggio 1990 era stato sottoscritto un accordo fra l'Azienda e le organizzazioni sindacali, in base al quale era stato loro riconosciuto, con decorrenza dal 1 luglio 1990, la qualifica del livello immediatamente superiore a quello posseduto da ciascun lavoratore. I ricorrenti deducevano altresì che l'Azienda, dopo avere deliberato i relativi inquadramenti, aveva poi annullato tali delibere e chiedevano che, dichiaratane l'illegittimità, fosse riconosciuto il loro diritto al superiore livello, con condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive e alla restituzione delle somme già loro elargite e poi trattenute sul bollettino stipendiale del mese di ottobre 1991.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, fra l'altro, che l'accordo del 21 maggio 1990 doveva considerarsi nullo per contrarietà alla norma imperativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 270 del 1988. Con sentenza del 9 febbraio 1996 il Pretore rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dai lavoratori, veniva riformata dal Tribunale di Roma con sentenza del 7 febbraio 2000, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto nel giudizio di primo grado, veniva riconosciuto il diritto dei lavoratori ad essere inquadrati "secondo i provvedimenti di promozione attuativi dell'accordo aziendale del 21 maggio 1990" e il CO.TRA.L. veniva condannato a pagare le differenze retributive.
Il Tribunale osservava che l'art. 1 l. 12 luglio 1988 n. 270 doveva essere interpretato nel senso che il legislatore aveva riservato la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario non solo alla contrattazione collettiva nazionale, ma anche a quella aziendale (relativamente alle clausole c.d. migliorative rispetto a quelle contenute negli accordi nazionali), sottraendola soltanto ai regolamenti aziendali, con la conseguenza che, accertata la legittimità dell'accordo aziendale del 21 maggio 1990, dovevano ritenersi corretti i provvedimenti di promozione emessi dall'Azienda appellante.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Società Linee Laziali (già CO.TRA.L.), che ha dedotto sei distinti motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi primo, secondo e sesto del ricorso, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, l. 12 luglio 1988 n. 270, in relazione all'art. 1 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e agli art. 15 e 38 dell'allegato A e con riferimento all'accordo nazionale del 12 luglio 1985, oltre a vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.), e sostiene, in sintesi, che in base alla interpretazione letterale e sistematica delle indicate disposizioni di legge, suffragata dai lavori preparatori che hanno dato vita alla suddetta legge n. 270 del 1988 - e al contrario, quindi, di quanto ha affermato il Tribunale - il legislatore ha riservato la disciplina delle qualifiche del personale autoferrotranviario alla contrattazione collettiva nazionale, con esclusione non solo dei regolamenti aziendali, ma anche di qualsiasi altra contrattazione, sia aziendale che individuale, avendo voluto evitare, nel disporre l'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30 e la delegificazione della materia, una frammentazione della disciplina in tante diverse regolamentazioni quante sono le aziende esercenti il trasporto. Aggiunge la medesima ricorrente che contraria alla legge è, per conseguenza, anche la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità del recupero disposto in ordine alle somme già erogate per effetto del provvedimento di promozione successivamente annullato.
Tutte queste censure sono fondate.
La materia che forma oggetto del presente giudizio, inerente alle qualifiche assegnate al personale dipendente da aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270, è stata già presa in considerazione da questa Corte nella sentenza n. 13212 del 26 novembre 1999, nella quale è stato affermato il principio secondo cui, per effetto del combinato-disposto del primo e del secondo comma dell'art. 1 della legge suddetta - la quale ha delegificato la materia in questione, dando "attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore" -le norme contenute nel regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e le successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso possono essere derogate solamente dalla contrattazione collettiva nazionale e non anche da quella di livello inferiore territoriale;
con la conseguenza che gli accordi aziendali, aventi per oggetto il passaggio dei lavoratori dipendenti alla qualifica superiore per mera amzianità di servizio, non possono dettare disposizioni diverse, neppure migliorative, dalle prescrizioni della contrattazione nazionale.
A questo principio di diritto e alle ragioni che lo sorreggono (v. l'ampia ed articolata motivazione che sorregge la sentenza sopra indicata, cui si rinvia e cui adde, in precedenza, Cass. 5 giugno 1998 n. 5571) deve essere data piena adesione, considerato altresì che allo stesso principio si è ispirata, di recente, anche la sentenza n. 9560 del 16 giugno 2003 emanata dalle Sezioni Unite di questa Corte per dirimere un contrasto, sorto all'interno della stessa Corte, in una materia diversa da quella in esame (ma sempre attinente alla disciplina delle qualifiche del personale autoferrotranviario). Ne deriva che, pacifico essendo che con l'accordo aziendale del 21 maggio 1990 è stato derogato - in modo non consentito dal suddetto art. 1 della legge n. 270 del 1988 - all'accordo nazionale del 13 maggio 1987, allegato B, palese è il vizio di violazione di legge che inficia la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello, nonostante la sua contrarietà alla norma imperativa, riconosciuto la validità dell'accordo aziendale in questione.
Tenuto conto di questi rilievi, debbono essere accolti i motivi primo, secondo e sesto del ricorso e, dichiarati assorbiti gli altri motivi, con i quali sono stati dedotti ulteriori vizi attinenti alla sentenza emessa dal Tribunale, tale sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Roma e che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo e sesto del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004