Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell'immediata operatività della causa estintiva.
Nel caso in cui, dopo la condanna di primo grado al risarcimento dei danni in favore della parte civile, venga dichiarata, in sede di gravame, la non punibilità dell'imputato "ex" art. 129 cod. proc. pen., il giudice del gravame è tenuto ad esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile e, se da detto esame emerga la prova dell'innocenza, deve ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure ad altri fini ) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato.
Commentario • 1
- 1. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33309 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
ALA 0 9
33309 /08
REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 29071/2006
Udienza pubblica
8 luglio 2008
Sentenza n.
1390 composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. MORGIGNI Antonio
- Presidente
1. Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere
2. Dott. KOVERECH Oscar Consigliere
3. Dott. BIANCHI Luisa Consigliere
4. Dott. BRICCHETTI Renato
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
AT RA, nato a [...] il [...] avversO la sentenza pronunciata in data 30 marzo 2006 dalla Corte di appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato
BRICCHETTI;
RBY
Procuratore Generale dott. Aurelio GALASSO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
- udito il difensore di fiducia della parte civile LA BA, avv.
Stefano MACCIONI di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Francesco LOCURCIO di
Milano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 10 ottobre 2003, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano dichiarava RA AT
colpevole dell'omicidio colposo di Raffaella BACCI RA e lo condannava, in giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, a
risarcire il danno alla parte civile (con rimessione delle parti, ai sensi dell'articolo 539 c.p.p., davanti al giudice civile per la liquidazione) ed a pagare alla stessa, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, la somma di euro 15.000,00. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA AT per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.
2.1. Riteneva la Corte di non poter applicare il secondo comma
dell'articolo 129 c.p.p., non risultando "evidente" né l'insussistenza del fatto, dell'antigiuridicità del medesimo o della colpevolezza, né la non commissione del reato da parte dell'imputato.
L'appello doveva, pertanto, essere deciso, а norma dell'articolo 578
c.p.p., ai soli effetti delle statuizioni concernenti gli interessi civili;
le considerazioni svolte a tal fine costituivano peraltro precisava la Corte
- idonea giustificazione anche dell'inapplicabilità
delle anzidette formule liberatorie. 2.2. Il 4 giugno 1988 Raffaella BA, che lamentava febbre e tosse stizzosa, veniva ricoverata in un ospedale romano.
I sanitari accertavano la sussistenza di una polmonite ostruttiva del lobo superiore destro "sostenuta" da probabile neoplasia polmonare.
Il 15 luglio dello stesso anno la BA veniva sottoposta a lobectomia.
Il successivo esame istologico confermava la presenza di un tumore carcinoide del "lobare superiore".
La giovane non veniva sottoposta ad alcuna terapia, ma, negli anni successivi, si sottoponeva, in Italia ed in Israele (Paese nel quale si era temporaneamente trasferita), a periodici controlli "sempre negativi per recidive neoplastiche".
La vicenda della ragazza era contrassegnata da altri momenti rilevanti,
dei quali si darà conto nelle pagine seguenti: la visita di controllo, del 16 aprile 1997, presso lo studio milanese dell'imputato; la diagnosi di recidiva del dicembre 1997 gennaio 1998; l'intervento chirurgico del
25 giugno 1998, cui era seguita la morte.
2.3. La Corte concentrava, anzi tutto, la propria attenzione sulla visita cui la BA si era sottoposta il 16 aprile 1997, conclusasi con la
prescrizione di "altro controllo sempre ad un anno di distanza con ripetizione dei medesimi esami salvo valori alterati di 5HT".
- affermandoL'imputato aveva mentito che, quel secondo la Corte
giorno, non aveva esaminato, perché non gli erano stati mostrati, gli esiti della TAC cui la giovane si era sottoposta il precedente 11 aprile.
Secondo la Corte, non era ragionevole pensare che madre e figlia si fossero recate all'appuntamento con il professor RIZZATO senza quel referto, che sapevano poter essere decisivo per un'eventuale diagnosi della recidiva del tumore.
Ancor meno credibile era che le due donne gli avessero riferito che la giovane non aveva potuto sottoporsi a quell'esame a causa di un impegno di lavoro che l'aveva portata all'estero (la TAC era, invero, stata eseguita l'11 aprile).
L'imputato, tra l'altro, aveva già visitato la BA il 26 giugno dell'anno precedente e, non avendo rilevato nulla di particolare, le aveva consigliato una successiva visita "ad un anno di distanza", previa effettuazione di esami, tra i quali anche la TAC.
Questo significava che, se davvero madre e figlia si fossero presentate da lui, un anno dopo, senza TAC, egli non si sarebbe limitato a rinviare il controllo di un altro anno, ma avrebbe fissato una visita integrativa a più breve distanza di tempo.
Riteneva, dunque, la Corte che l'imputato avesse colposamente omesso di diagnosticare il carcinoma recidivante (individuato poi come si è detto soltanto tra il dicembre 1997 ed il gennaio 1998 a Roma).
2.4. Questa conclusione non poteva essere smentita secondo i giudici di appello da quanto affermato dall'imputato nell'atto di impugnazione.
Il fatto che egli non avesse menzionato, nella denuncia presentata alla propria compagnia di assicurazioni, 1' "esame della TAC" era ragionevolmente spiegabile con la volontà di non confessare una propria negligenza.
La circostanza, poi, che i familiari della BA (non, però, la madre) non gli avessero immediatamente contestato l'omissione poteva essere ricondotta al fatto che la presa di coscienza della realtà della situazione era stata lenta e graduale (collegata, in particolare, ai tempi dei responsi degli esperti interpellati).
Ricordava, poi, la Corte di merito che la BA era stata sottoposta il 20 marzo 1997 ad una radiografia del torace che aveva evidenziato una
"ipodiafania para-ilare destra" che imponeva un "ulteriore studio
mediante TAC".
Secondo i periti già questa radiografia avrebbe dovuto mettere in allarme l'imputato. laIl raffronto con una precedente radiografia dimostrava, invero, comparsa di una "macchia delle dimensioni di un uovo di piccione,
proiettata sul cono superiore dell'ilo del polmone destro".
Ed era poco credibile che l'imputato non avesse potuto cogliere detta divergenza perché non aveva a disposizione la "vecchia" radiografia;
non era logico pensare, invero, che madre e figlia, "costanti nel seguire prescritti controlli", avessero portato al medico soltanto la radiografia più recente.
Se anche così fosse stato, l'imputato avrebbe comunque dovuto allarmarsi per il referto che accompagnava la stessa e chiedere alla paziente non soltanto di reperire la vecchia lastra per consentirgli il raffronto, ma
4 immediatamente la TAC (che la BA anche di effettuare secondo aveva sostenuto di non avere potuto effettuare prima per il'imputato
-
pressanti impegni di lavoro cui sopra si è accennato).
2.5. La Corte territoriale passava, quindi, alle valutazioni relative all'incidenza sull'evento lesivo dell'intervento chirurgico di escissione della massa tumorale al quale la BA, nonostante il "parere contrario di diversi terapeuti italiani", si era sottoposta, il 25 giugno 1998, a
Parigi.
L'intervento si era complicato per un pneumotorace
contro
-laterale, che era stato drenato, e per la comparsa di un quadro di insufficienza cardiaca acuta.
Nel periodo post-operatorio la ragazza era stata ricoverata nel reparto di rianimazione.
L'esame istologico aveva confermato l'invasione metastatica dei
"linfonodi della cross dell'azygos".
La BA era deceduta nella prima mattina del 28 giugno 1998 "per la manifestazione di un'insufficienza multiorganica".
La Corte escludeva, peraltro, che detto intervento chirurgico avesse
"interrotto" il rapporto di causalità tra l'omissione addebitata all'imputato e l'evento.
Rilevavano in proposito i giudici di appello che non erano state mosse contestazioni sulla corretta effettuazione dell'intervento.
In particolare, non vi erano state errate manovre operatorie (0, comunque, errori di altra natura) l'aggravamento dellescatenanti condizioni cliniche e determinanti il decesso.
In altre parole precisava la Corte l'intervento "poteva avere inciso sulla durata effettiva della residua vita della sfortunata giovane", ma non ne "aveva modificato la sorte irrimediabilmente segnata dal carcinoma recidivante", come già i "medici romani" avevano chiarito, nel dicembre
1997, alla madre della ragazza.
2.6. Riteneva la Corte territoriale che il punto centrale della vicenda consistesse, tuttavia, nello stabilire se una corretta diagnosi,
all'esito della visita del 16 aprile 1997, avrebbe potuto condurre a terapie utili a salvare la vita della paziente o, quantomeno, a ritardare in modo significativo il progredire del male "lasciando alla giovane un apprezzabile segmento di vita ulteriore”. Un "approccio di buon senso, prima ancora che critico dal punto di vista scientifico" affermavano i giudici di appello consentiva di ritenere che, se davvero la malattia non avesse più potuto essere fermata °
ritardata, nessuna spiegazione razionale avrebbe potuto darsi a tutta
l'attività di controllo prestata in quegli anni dai sanitari, compreso l'imputato, ai quali la BACCI si era rivolta; e neppure al fatto che
l'imputato si fosse ostinato ad affermare, contro l'evidenza, che, in
occasione della visita del 16 aprile, non aveva visionato gli esiti della
TAC.
Dalle affermazioni dei periti e dei consulenti tecnici che si erano
confrontati nel corso del giudizio di primo grado proseguiva la Corte
si poteva desumere che il tumore che aveva colpito la BA era "raro,
subdolo per la sua indolenza e per la lentezza di progressione".
Muovendo da tale premessa, si era, da un lato, sostenuto che, con una diagnosi tempestiva nell'aprile 1997, sarebbe stato possibile un immediato intervento per la rimozione del nuovo carcinoma (sicché, in caso di riuscita dell'intervento, la speranza di vita ulteriore sarebbe stata "certamente apprezzabile"), dall'altro, si era affermato che si sarebbe dovuto, prima di pensare ad un intervento chirurgico, ridurre, attraverso la chemioterapia, la massa tumorale.
In ogni caso concludeva la Corte appariva "ragionevolmente confermato tempestiva diche l'instaurazione una polichemioterapia, indipendentemente dalla sua funzionalità ai fini di un possibile intervento di rimozione della formazione neoplastica, avrebbe potuto allungare la vita della paziente". 3. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.
Deduce che la decisione impugnata sarebbe affetta da vizi motivazionali e da violazione di legge nella parte in cui afferma che non vi era possibilità di applicare altra formula processuale che quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorrente lamenta la mancanza di "autonoma motivazione" in ordine alle ragioni che hanno determinato la Corte di appello a reputare insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p., considerato, tra l'altro, che il concetto di evidenza non va inteso nel senso di prova prima facie dell'innocenza dell'imputato, immediatamente rilevabile dalla lettura degli atti, potendo l'estraneità
рви al fatto “anche costituire la conclusione logico - giuridica del percorso seguito dal giudice".
In sostanza, il fatto che il materiale istruttorio sia stato
"soltanto nell'ottica di addivenire ad una dichiaratamente esaminato valutazione dei profili civili della vicenda" determinerebbe "un
inemendabile vizio travolgente la coerenza della sentenza".
WIn ogni caso prosegue il ricorrente la motivazione della sentenza
impugnata sarebbe "del tutto inidonea anche nell'ottica di un'analisi della vicenda ai soli fini civilistici".
3.1. Il ricorrente concentra, anzi tutto, la propria attenzione sulla parte della sentenza impugnata in cui la Corte nega, in relazione alla visita del 16 aprile 1997, la veridicità di quanto affermato
dall'imputato.
Le argomentazioni della Corte sarebbero "fallaci" perché, al momento
della visita, madre e figlia non avevano consegnato all'imputato neppure
"l'esame dell'acido 5HT".
Come poteva la Corte chiede il difensore definire come "incredibile"
o menzognera l'ipotesi che neppure la TAC fosse stata mostrata al medico.
Esclude, poi, la difesa che la radiografia del 20 marzo 1997 svelasse un
"quadro generale di incombente e serio pericolo", ciò non risultando dal responso dei periti. eraSolo ed esclusivamente all'esito di un confronto tra le due lastre stato possibile cogliere "1' aumento dell'opacità parailare già
riscontrata, ed indagata con esiti di totale benignità, dai sanitari israeliani che avevano in cura la ragazza nell'anno 1994".
La Corte aveva, inoltre, del tutto trascurato che dalla cartella clinica di studio risultava che l'imputato aveva effettivamente consigliato alla
BA di "effettuare una TAC appena possibile" e se "la TAC e l'esame
dell'acido 5HT" fossero stati "OK" di sottoporsi ad altra visita entro un anno "con gli stessi esami".
La Corte territoriale non aveva tenuto, inoltre, in alcuna considerazione né le condizioni generali della paziente al momento della visita,
segnatamente l'assenza di segni ○ sintomi (febbre, diarrea, sibili bronchiali) tipicamente correlati alla recrudescenza del male, né la
"negatività di tutti gli altri esami effettuati (scintigrafia polmonare perfusoria, esame spirometrico), fra i quali anche il dosaggio dell'acido come comunicato telefonicamente all'imputato q ualche giorno dopo la visita". Non si comprenderebbe, poi, perché mai l'imputato avrebbe dovuto presentare un'infedele denuncia di sinistro alla propria compagnia dato che ciò avrebbe implicato una violazione degli assicuratrice,
obblighi contrattuali.
3.2. La difesa si dedica, poi, al vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata con riguardo al tema della causalità, segnatamente al ruolo svolto dall'intervento chirurgico parigino.
Osserva il ricorrente che la BA era deceduta per diretta conseguenza delle gravi complicanze insorte nel corso dell'invasivo e demolitorio
intervento (pneumectomia destra con resezione della carena tracheale) e che la Corte, affermando l'assenza di manovre operatorie errate, aveva
sminuito il tema della ratio terapeutica dell'intervento. nota la difesa dell'imputatoGli stessi giudici di appello WWLL avevano definito "inutile" l'operazione.
Non vi era, d'altra parte, alcuna indicazione terapeutica.
E, affermata la sicura inutilità dell'intervento, non aveva alcun senso parlare della correttezza esecutiva del medesimo.
Gli stessi consulenti tecnici del pubblico ministero avevano definito l'operazione "trattamento privo di qualsiasi comprensibile motivazione clinica e ad altissimo rischio di complicanze intra e post-operatorie".
Dette emergenze denunciano secondo il ricorrente che, anche volendo ritenerla censurabile in termini di colpa", la condotta diagnostica dell'imputato non potrebbe comunque assurgere ad antecedente causale della morte della BA "in concreto verificataşi".
La ragazza, infatti, non era deceduta per l'aggravarsi della malattia che l'affliggeva ma in conseguenza di un intervento chirurgico improvvido,
inutile e notevolmente rischioso.
L'intervento rappresenta, dunque, percorso causale rilevante ex articolo in quanto "anomalo, atipico e completamente avulso 41 c.p. dall'antecedente rappresentato dall'omessa diagnosi di ripresa di malattia" addebitata all'imputato.
Ciò anche sul fronte, non considerato dalla Corte di merito, della prevedibilità per l'imputato di siffatto esito chirurgico della vicenda.
Effettuando, dunque, il necessario giudizio controfattuale, "eliminando cioè mentalmente la presunta omessa diagnosi" addebitata all'imputato, mai potrebbe giungersi - conclude il difensore alla "neutralizzazione dell'infausto intervento chirurgico", non sussistendo "alcun nesso di riconoscibile interdipendenza" tra la condotta dell'imputato e la all'inutile interventosuccessiva scelta di sottoporre la paziente chirurgico. In nessun momento, invero, della storia clinica della BA, successiva all'evidenziazione della recidiva tumorale, sarebbero state concretamente prospettabili soluzioni terapeutiche di natura chirurgica.
E poco importa conclude il ricorrente sul punto che la BA si sia sottilissimo filo della all'intervento seguendo "ildeterminata speranza".
L'accertamento in tema di causalità, parte essenziale del quale rappresentata dall'esclusione dell'interferenza di decorsi eziologici alternativi, deve condurre, attraverso un criterio scevro da
considerazioni di asserito "buon senso", alla "certezza processuale che la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo".
Dette argomentazioni chiarirebbero, dunque, con la "evidenza" richiesta dal secondo comma dell'articolo 129 c.p.p., che l'intervento in questione aveva determinato l'interruzione del nesso causale tra l'omissione diagnostica della ripresa di malattia addebitata all'imputato e la morte della BA. 3.3. Rileva, infine, la difesa dell'imputato che era altrettanto
"evidente" come non potesse ravvisarsi, tra la condotta addebitata al
medesimo e l'evento, un legame di natura causale rilevante ex articolo
40, secondo comma, c.p..
Sul punto 1 -osserva il ricorrente la sentenza impugnata è totalmente anche per non aver preso in considerazionemancante di motivazione,
alcuna i numerosi ed articolati punti dell'atto di appello. La Corte non aveva, inoltre, adeguatamente valutato le affermazioni del perito prof. OZ, che denotavano il completo fallimento del giudizio controfattuale. Trascurando le censure mosse alla sentenza di primo grado e le valutazioni del perito, i giudici di appello erano giunti, in modo semplicistico ed apodittico, ad affermare sia la possibilità, nell'aprile 1997, di un intervento chirurgico, sia la percorribilità della diversa un trattamento chemioterapico finalizzato all'opzionestrada di chirurgica, sia, infine, la praticabilità di una "polichemioterapia"
finalizzata esclusivamente all'allungamento della vita della paziente.
Su dette affermazioni, ed in sostanza sulle tre diverse possibilità, il ricorrente si esprime nei termini seguenti.
a) In ordine alla "resezione della nuova recidiva", rileva che il perito prof. POZZI era stato preciso ed inequivocabile nell'affermare che quel tumore "non era operabile".
Non era dato comprendere, dunque, da quale fonte la Corte avesse tratto la diversa conclusione di cui sopra si è detto (v. 2.4).
b) Quanto all'applicabilità, nell'aprile 1997, di un trattamento chemioterapico finalizzato al successivo intervento chirurgico, i periti avevano affrontato il problema con un approccio congetturale e
scientificamente scorretto.
La Corte non aveva preso in considerazione le radicali e motivate critiche mosse nell'atto di appello.
Oggetto di "ferma censura" era, anzi tutto, il fatto che i periti avessero ritenuto di applicare in via analogica casistiche e linee terapeutiche del 'cancro polmonare non a piccole cellule" (NSCLC: 11 non small cell lung carcinoma).
La diversità delle cellule interessate dai due differenti tumori
(endocrine nel caso del carcinoide polmonare;
epiteliali nel NSCLC)
comportava l'applicazione di protocolli terapeutici radicalmente diversi.
In ogni caso, dalla relazione peritale emergeva con evidenza che, anche in relazione al NSCLC, i risultati parzialmente positivi (20 25 per cento dei casi) del trattamento chemioterapico riguardavano esclusivamente i tumori di prima diagnosi.
Quindi, anche immaginando applicato dall'imputato il comportamento alternativo lecito (l'istituzione, a partire dall'aprile 1997, di un trattamento chemioterapico con finalità neo-adiuvante), non si perviene alla "eliminazione dell'evento mortale per cui è processo, mancando una legge scientifica di copertura alla quale ancorare tale esito".
La Corte aveva, inoltre, trascurato l'esistenza T come spiegato nei motivi di appello di studi clinici specificamente riferiti al tum
- ore carcinoide.
Nell'ampia casistica (oltre mille casi) dagli stessi considerata nessuno di detti studi consigliava, in caso di recidiva successiva all'operazione originaria, il reintervento. In letteratura non esisteva un solo caso di carcinoide trattato con chemioterapia neoadiuvante.
c) Anche in relazione, infine, all'applicabilità di un trattamento chemioterapico finalizzato all'allungamento della vita della paziente, la sentenza impugnata è mancante di motivazione.
Con i motivi di appello si era documentata l'assenza di risultati
"significativamente positivi" in ordine all'efficacia della chemioterapia nei pazienti colpiti da carcinoma bronchiale recidivante.
ritenutoNella comunità scientifica internazionale detto trattamento applicabile con finalità puramente palliativa e soltanto nei casi in cui la malattia sia "gravemente sintomatica".
Nell'aprile 1997, pertanto, la BA non avrebbe avuto "neppure il titolo" per accedere alla terapia, risultando del tutto assente a quell'epoca un grave quadro di sintomi.
In atti vi è, inoltre, prova certa dell'insuccesso della chemioterapia effettivamente applicata sulla giovane a partire dal dicembre 1997.
Gli stessi periti avevano affermato che vi era stata soltanto una piccola riduzione della massa, non dei linfonodi, ed avevano concordato sul fatto che l'insuccesso non era dipeso dall'ingravescenza della malattia dovuta all'erronea diagnosi addebitata all'imputato.
Considerato, poi, che la BA perse la vita per diretta conseguenza dell'intervento chirurgico parigino, è operazione giuridicamente scorretta “tentare di quantificare la sopravvivenza che l'applicazione anticipata di un trattamento polichemioterapico avrebbe eventualmente potuto offrire alla paziente".
-In tal modo, invero, si giunge ed è inaccettabile a prendere in considerazione una serie causale alternativa rispetto a quella che con certezza ha condotto all'evento hic et nunc verificatosi.
Ma ciò necessariamente precluso dato che il giudizio controfattuale va rigorosamente effettuato ex post ed in concreto.
E, in ogni caso, la scelta della giovane di sottrarsi al progredire del male sottoponendosi all'intervento chirurgico rendeva "inconoscibile, anche in termini di tempo, il decorso che, altrimenti, la malattia avrebbe avuto". Ne deriva che non è prospettabile l'effettuazione di alcun attendibile giudizio controfattuale non disponendosi "di uno dei due termini di paragone necessari al suo svolgimento". Gli stessi periti avevano affermato che la scelta della ragazza di
sottoporsi ad un rischiosissimo intervento chirurgico rendeva impossibile esprimersi in merito ad un differimento cronologicamente significativo dell'evento- morte.
Motivi della decisione
4. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
4.1. Deve, anzi tutto, rilevarsi che, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione>> che a quello di apprezzamento»>; in altre parole,
1' «evidenza» richiesta dal comma 2 dell'articolo 129 c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da
rendere superflua ogni dimostrazione "oltre la correlazione ad un
accertamento immediato", concretizzandosi così in "qualcosa di più” di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (cfr., ex plurimis,
Cass. VI 8 giugno 2004, Dolce, RV 229275; Cass. VI 15 febbraio 1999, p.m.
in c. Di Pinto, RV 213882).
E, soprattutto, la conclusione può essere favorevole soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale e della non
commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a
fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il
congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (cfr. Cass. IV 3 ottobre 2002,
Albisinni, in motivazione).
contenuto complessivo della sentenza nonIn altre parole, qualora il prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129
una causa di non punibilità più favorevole c.p.p., l'esistenza di all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo.
E, nel caso in esame, non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte
distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza comunque tali da ritenere chedell'imputato
1'insussistenza del fatto о la non attribuibilità del medesimo all'imputato emergano in modo incontrovertibile.
- come si è visto
- valutazioni di segno opposto, Sono contenute anzi avendo la Corte ritenuto sussistere, seguendo un articolato percorso argomentativo, sia un' omessa diagnosi, riconducibile a colpa dell'imputato, sia il nesso di condizionamento tra la stessa е la morte della BA.
E', pertanto, manifestamente da escludere che la sentenza impugnata sia affetta da vizi nella parte in cui reputa insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p., Né può fondatamente affermarsi che detta valutazione sarebbe stata compiuta soltanto ai fini civilistici e che ciò determinerebbe "un inemendabile vizio travolgente la coerenza della sentenza".
L'analisi compiuta dal giudice di appello agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili presupponeva la ritenuta inapplicabilità del secondo comma dell'articolo 129 c.p.p..
le relative E' inevitabile, oltre che logico, pertanto, che
costituiscano implicita argomentazioni conferma dell'insussistenza dell'evidenza richiesta dalla disposizione sopra citata per pervenire a decisione liberatoria nel merito della regiudicanda.
Diverso è invece chiedersi (e la questione é oggetto di altri motivi del ricorso) se, nella prospettiva della decisione sulle statuizioni civili, la Corte di merito abbia compiutamente esaminato i motivi di impugnazione proposti dall'imputato (non si può dare, invero, conferma alla condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato: cfr., tra molte, Cass. VI
9 marzo 2004, Zaccheo, RV 229023; Cass. I I 14 novembre 2003, Talpo, RV
228380). In tal senso, il più volte citato articolo 129, comma 2, c.p.p. va coordinato, nell'ipotesi di una condanna di primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, con la disposizione di cui all'articolo 578 c.p.p.. Con la conseguenza che il giudice del gravame è tenuto non soltanto ad esaminare tutto quanto rilevi ai fini della
RBY 13 ma,civile, se da detto esame emerge la prova responsabilità anche a ricorrere alla corrispondente formula dell'innocenza,
assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera
declaratoria di estinzione del reato (v. Cass. IV 3 febbraio 2004,
Micucci, RV 228597). 4.2. Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è inammissibile perché
sviluppa censure in fatto nel tentativo di contestare le valutazioni compiute dalla Corte di merito in ordine alla condotta addebitabile all'imputato (omessa diagnosi colposa del carcinoma recidivante).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile.
E' plausibile, invero, ritenere, sulla base degli elementi enunciati, che l'imputato avesse esaminato gli esiti della TAC senza giungere a
diagnosticare la recidiva a causa di una certa superficialità
nell'approccio complessivo al problema, desumibile anche dalla sottovalutazione dei dati della lastra radiografica.
Se davvero madre e figlia si fossero presentate alla visita di controllo senza gli esiti della TAC, l'imputato non avrebbe prescritto una
successiva visita ad un anno di distanza, ma avrebbe invitato la paziente a ripresentarsi, nel più breve tempo possibile, con la relativa documentazione.
Questo spiega anche perché l'imputato, per sorreggere la propria versione, sia costretto anche ad affermare che la paziente gli aveva riferito di non avere potuto sottoporsi a quell'esame.
Ma, quand' anche così fosse stato (ed è impossibile, perché l'esame era stato effettivamente eseguito pochi giorni prima), l'imputato avrebbe dovuto invitare la paziente a sottoporsi al medesimo e a portargli, sempre nel più breve tempo possibile, i relativi esiti.
La versione dell'imputato non è, dunque, ragionevolmente sostenibile.
Non lo è neppure nella parte in cui afferma che la paziente si sarebbe presentata alla visita anche senza la "vecchia" radiografia, che serviva per il raffronto con quella eseguita circa un mese prima.
Ma anche in tal caso, ammesso che così fosse stato, l'imputato non
avrebbe potuto esimersi dall'"aggiornare" la visita a breve distanza di tempo. Le diverse considerazioni prospettate nel ricorso (in ordine alle ragioni del mancato esame della TAC, all'esito non allarmante della radiografia, alle buone condizioni generali della paziente, alla negatività di altri esami effettuati, alle ragioni per cui mai l'imputato avrebbe presentato un'infedele denuncia di sinistro) mirano ad accreditare una diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di
legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso di specie, una sua puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni, ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
4.3. Resta da dire del rapporto di causalità, tema oggetto degli altri motivi del ricorso.
L'imputato sostiene che la sentenza impugnata sia, sul punto, carente di motivazione, non avendo la Corte territoriale affrontato i diversi profili problematici sviluppati con l'atto di appello.
La doglianza è fondata.
'La motivazione della Corte di merito è effettivamente lacunosa e soprattutto, non risponde adeguatamente alle censure sviluppate, che
meritavano ben altro approfondimento.
La prima "spia" del modo non ortodosso e piuttosto generico con cui il tema è affrontato é individuabile nelle stesse parole della Corte che
sottolinea come un "approccio di buon senso prima ancora che critico dal punto di vista scientifico" serva a risolvere il problema.
E l' approccio di buon senso" è così riassumibile: se non ci fosse stato, all'epoca della visita, più nulla da fare (né quanto all'aspetto chirurgico, né sotto il profilo terapeutico) per salvare la vita della
BA o, quantomeno, per ritardarne la morte, non vi era ragione che i sanitari, succedutisi nel tempo, svolgessero tutta quell' attività di controllo" e l'imputato sentisse la necessità di mentire.
Si tratta, per continuare ad usare le parole della Corte di merito, di un approccio il cui "buon senso" è quanto meno discutibile, posto che un medico, anche se la malattia di cui la paziente è portatrice sia, al momento della diagnosi, considerata dalla comunità scientifica inguaribile o incurabile, non può certo esimersi dal prestare assistenza
(anche soltanto limitandosi a controllare gli sviluppi). E ciò sia perché l'evoluzione della scienza potrebbe, in ogni momento, aprire percorsi di speranza, sia perché, comunque, vi è la necessità di assicurare alla paziente le migliori condizioni di vita possibili (per il tempo che le sarà dato di vivere), anche se non vi sia più nulla da fare, anche se nessuno dei presidi chirurgici o terapeutici conosciuti in quel dato momento storico possa dare risultati apprezzabili (e ciò induca il medico, serio e capace, a non adottare o a non consigliare quel tipo di interventi).
E, comunque, nel caso in esame, si verte in una fattispecie di causalità omissiva.
In relazione alla stessa, pertanto, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una legge scientifica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in ероса
significativamente posteriore. La verifica della causalità postula, dunque, il ricorso al giudizio controfattuale, la cui formula deve rispondere, mediante un enunciato esplicativo "coperto" dal sapere scientifico del tempo, al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito un ipotetico comportamento doveroso, supposto come realizzato,
l'evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno.
La spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc
, nella sua unicità ed irripetibilità, va, dunque, ricercata facendo ricorso al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento,
sue modalità, sotto "leggiopportunamente ri-descritto nelle scientifiche" esplicative dei fenomeni.
Ne deriva che un antecedente può essere configurato come condizione
necessaria soltanto qualora rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge frutto della migliore scienza del momento storico, conducano ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto. E' sufficiente l'aver rammentato questi principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte (Cass. S.U. 10 luglio 2002, Franzese, in motivazione)
per rendersi conto che la sentenza impugnata non contiene alcune informazioni rilevanti ai fini del decidere, così precludendo ogni possibilità di controllo. Manca, anzi tutto, qualsivoglia riferimento alla legge scientifica di copertura in concreto applicata e che dimostrerebbe l'efficacia impeditiva e salvifica (nei termini anzidetti) del comportamento alternativo, omesso ma supposto come realizzato, rispetto all'evento
lesivo. In particolare, sul punto la sentenza impugnata non risponde alle
specifiche censure mosse nel gravame. La Corte di merito non offre, inoltre, alcuna concreta spiegazione in ordine alla rilevanza, ai fini dello svolgimento e del risultato del giudizio controfattuale, dell'antecedente rappresentato dall'intervento chirurgico, insinuatosi soltanto pochi mesi dopo l'omessa diagnosi addebitata all'imputato, le cui complicanze hanno segnato la morte della
BA. accennato, laCarenza oltremodo vistosa, proprio perché, come si spiegazione causale deve riguardare l'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità.
E la sentenza impugnata non spiega quale sia il collegamento tra
l'omissione accertata e chirurgico in questione e, inl'intervento particolare, non risponde adeguatamente alle specifiche censure mosse nel gravame in relazione all'intervento quale causa sopravvenuta escludente il rapporto di causalità materiale.
La Corte di merito come si è visto reputa che l'intervento sia stata una delle condizioni necessarie;
ammette, invero, che ha inciso sulla durata della vita della BA, anche se non sulla sua "sorte", nel senso che, quanto meno al dicembre 1997, il destino della giovane era segnato.
Tuttavia, per spiegare che l'intervento chirurgico non appartiene al novero delle cause che siano state "da sole sufficienţi a produrre l'evento", la Corte si limita in sostanza ad affermare che esso è stato correttamente eseguito, senza rendersi conto che non era in discussione la colpa di chi aveva eseguito l'intervento chirurgico o di chi aveva dato l'indicazione chirurgica, ma il rapporto di causalità materiale,
l'incidenza dell'intervento chirurgico, atteso che le sue complicanze avevano portato alla morte della BA.
Si trattava, dunque, di spiegare, in coerenza con il principio logico di causalità, sulla base di quali elementi fosse possibile affermare che la era deceduta a seguito dell'omessa diagnosi addebitata BA
all'imputato, perché proprio a causa di essa era stata sottoposta a quel rischioso intervento chirurgico. Anche se quanto fin qui detto è sufficiente a confermare le gravi carenze motivazionali della sentenza impugnata, è comunque opportuno ricordare,
sempre seguendo gli insegnamenti della citata decisione delle Sezioni Unite, che il giudice deve altresì domandarsi quale sia il grado di probabilità richiesto quanto all'efficacia impeditiva e salvifica del comportamento alternativo, omesso ma supposto come realizzato.
Ricordando, inoltre, che le difficoltà probatorie, quando si tratti di verificare profili omissivi e strettamente ipotetici del decorso causale, non legittimano un affievolimento dell'obbligo del giudice di pervenire ad un accertamento rigoroso della causalità, con il rischio di confondere sovrapporre, nella ricostruzione del fatto lesivo e nell'indagine е
controfattuale sull'evitabilità dell'evento, la componente omissiva dell'inosservanza delle regole cautelari, attinente ai profili di "colpa"
del garante, rispetto all'ambito della spiegazione e dell'imputazione causale.
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 c.p.p., cui si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio alla Corte di appello di Milano in sede civile, cui rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma l'8 luglio 2008 IlPresidente// Il Consigliere estensore
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