Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33309
CASS
Sentenza 8 luglio 2008

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In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell'immediata operatività della causa estintiva.

Nel caso in cui, dopo la condanna di primo grado al risarcimento dei danni in favore della parte civile, venga dichiarata, in sede di gravame, la non punibilità dell'imputato "ex" art. 129 cod. proc. pen., il giudice del gravame è tenuto ad esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile e, se da detto esame emerga la prova dell'innocenza, deve ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure ad altri fini ) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato.

Commentario1

  • 1Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33309
Data del deposito : 8 luglio 2008

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