CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39866 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso f Penale Sent. Sez. 1 Num. 39866 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di Assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di LL CI di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'Assise di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, in data 26 giugno 2019, irrevocabile il 19 ottobre 2021, di condanna per i reati di cui agli artt. 577, 577 n. 3 cod. pen., 7 D.L. 152/1991, 10, 12 e 14 L. 497/74, commessi in Bar (Montenegro) tra il dicembre 1999 e il settembre 2000; b) sentenza della Corte d'Assise di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in data 29 giugno 2009, irrevocabile il 16 giugno 2010, di condanna per i reati di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. e violazione della legge sulle armi, commessi in Brindisi-Lecce fino a settembre ottobre 2000. A ragione della decisione la Corte territoriale, dopo adeguata verifica delle circostanze che hanno determinato CI a commettere l'omicidio in danno di OL PP, per cui è condanna con la sentenza sub a), costituite dalla necessità di esercitare la potestà punitiva nei riguardi di questi per le reiterate condotte trasgressive delle regole associative, ha escluso che la commissione del reato potesse ritenersi programmata ab origine, nella fase iniziale del sodalizio. Ha, in particolare, valorizzato il dato della genesi della causale ravvisabile nella condotta di furto perpetrata da PP ai danni di un espopente qi spicco sjj 4 1U) di un clan alleato, che aveva reso necessaria la sua punizione 1.1 1 , con tale comportamento, aveva osato mettere a repentaglio i già vacillanti rapporti tra i due gruppi criminali. Ha ritenuto il progetto omicidiario occasionale e sorto successivamente all'adesione di CI al sodalizio, così come ha sottolineato l'irrilevanza del fatto - enfatizzato dalla difesa - che si trattasse di un reato strumentale al rafforzamento del sodalizio. 2. CI, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione e art. 81 comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la sussistenza, nel caso de quo, di plurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso. I delitti attribuiti a CI sono stati commessi nello stesso contesto territoriale (avendo egli assunto il comando dell'associazione operando anche 2 all'estero, e precisamente in Bar, Montenegro, luogo della commissione dell'omicidio), nel medesimo periodo storico (anni 1999-2000), e in stretta connessione con il più ampio contesto associativo. Sicché l'omicidio e il reato associativo non possono non considerarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dalla necessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio. Il provvedimento oggetto d'impugnazione viola, inoltre, il principio di uguaglianza, giacché la medesima Corte di assise di appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo e ben due omicidi, tra cui figura quello commesso ai danni di PP tin favore di altro imputato (RE). 3. Il Procuratore generale, Felicetta Marinelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato. 2. E', principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1‘, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola;
ecc.). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermato che tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (tra molte, Cass. Pen. Sez. 1, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola). 3 Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba esse -e stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 3. Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si sia attenuto alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati in materia ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi, inferiti dalle 4 sentenze di merito, in relazione a evidentissimi elementi della concreta fattispecie omicidiaria che ne indicano la matrice occasionale, tali dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del CI. A fronte di tanto, il ricorrente propone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'omicidio alla funzionalità del sodalizio di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto. Del pari priva di pregio, siccome aspecifica, la censura in punto di asserita disparità di trattamento riservata al coimputato, non avendo la difesa in alcun modo specificato quali sarebbero gli elementi a sostegno dell'identità delle posizioni processuali di CI e RE. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso f Penale Sent. Sez. 1 Num. 39866 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di Assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di LL CI di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'Assise di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, in data 26 giugno 2019, irrevocabile il 19 ottobre 2021, di condanna per i reati di cui agli artt. 577, 577 n. 3 cod. pen., 7 D.L. 152/1991, 10, 12 e 14 L. 497/74, commessi in Bar (Montenegro) tra il dicembre 1999 e il settembre 2000; b) sentenza della Corte d'Assise di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in data 29 giugno 2009, irrevocabile il 16 giugno 2010, di condanna per i reati di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen. e violazione della legge sulle armi, commessi in Brindisi-Lecce fino a settembre ottobre 2000. A ragione della decisione la Corte territoriale, dopo adeguata verifica delle circostanze che hanno determinato CI a commettere l'omicidio in danno di OL PP, per cui è condanna con la sentenza sub a), costituite dalla necessità di esercitare la potestà punitiva nei riguardi di questi per le reiterate condotte trasgressive delle regole associative, ha escluso che la commissione del reato potesse ritenersi programmata ab origine, nella fase iniziale del sodalizio. Ha, in particolare, valorizzato il dato della genesi della causale ravvisabile nella condotta di furto perpetrata da PP ai danni di un espopente qi spicco sjj 4 1U) di un clan alleato, che aveva reso necessaria la sua punizione 1.1 1 , con tale comportamento, aveva osato mettere a repentaglio i già vacillanti rapporti tra i due gruppi criminali. Ha ritenuto il progetto omicidiario occasionale e sorto successivamente all'adesione di CI al sodalizio, così come ha sottolineato l'irrilevanza del fatto - enfatizzato dalla difesa - che si trattasse di un reato strumentale al rafforzamento del sodalizio. 2. CI, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione e art. 81 comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la sussistenza, nel caso de quo, di plurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso. I delitti attribuiti a CI sono stati commessi nello stesso contesto territoriale (avendo egli assunto il comando dell'associazione operando anche 2 all'estero, e precisamente in Bar, Montenegro, luogo della commissione dell'omicidio), nel medesimo periodo storico (anni 1999-2000), e in stretta connessione con il più ampio contesto associativo. Sicché l'omicidio e il reato associativo non possono non considerarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dalla necessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio. Il provvedimento oggetto d'impugnazione viola, inoltre, il principio di uguaglianza, giacché la medesima Corte di assise di appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo e ben due omicidi, tra cui figura quello commesso ai danni di PP tin favore di altro imputato (RE). 3. Il Procuratore generale, Felicetta Marinelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato. 2. E', principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1‘, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola;
ecc.). Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermato che tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (tra molte, Cass. Pen. Sez. 1, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola). 3 Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba esse -e stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 3. Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si sia attenuto alle disposizioni normative e ai criteri giurisprudenziali elaborati in materia ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi, inferiti dalle 4 sentenze di merito, in relazione a evidentissimi elementi della concreta fattispecie omicidiaria che ne indicano la matrice occasionale, tali dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del CI. A fronte di tanto, il ricorrente propone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'omicidio alla funzionalità del sodalizio di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto. Del pari priva di pregio, siccome aspecifica, la censura in punto di asserita disparità di trattamento riservata al coimputato, non avendo la difesa in alcun modo specificato quali sarebbero gli elementi a sostegno dell'identità delle posizioni processuali di CI e RE. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore