CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19620 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
sentite le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità; sentite le conclusioni della difesa di OL TI, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19620 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 11598 del 26 novembre 2021, dep. 2022, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CH PO avverso la sentenza di conferma della condanna in ordine al reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000. L'attuale ricorrente è stato in particolare ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della Royal Holiday s.r.l. e al fine di evadere le imposte dirette (Ires) sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili per euro 260.271,00, di aver esposto, avvalendosi di mezzi fraudolenti, quali negozi giuridici simulati (cessioni e affitto di ramo d'azienda e locazione di due immobili), esposto, per l'anno di imposta 2010, elementi passivi fittizi, per una somma pari a quella innanzi indicata e con conseguente evasione d'imposta per un importo superiore alla soglia di punibilità. 2. Avverso la detta sentenza di legittimità CH PO, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente, dopo aver in parte esposto (da pag. 3 a pag. 7) gli originari profili di doglianza mossi contro la sentenza d'appello, deduce l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Suprema Corte, in merito alla cessione del ramo d'azienda relativo all'Hotel AMI, per aver prima puntualmente rilevato, a pag. 2, che dalla sentenza d'appello era stato ritenuto congruo, con apprezzamento insindacabile, l'importo di 120.000,00 euro e poi erroneamente affermato, a pag. 6, che «... la difesa intende inficiare il metodo di calcolo e la veridicità dei valori monetari utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle sue operazioni di accertamento, avvalendosi delle sole conclusioni del consulente tecnico di parte ...». La sentenza in oggetto, poi, avrebbe aggiunto, poco dopo l'argomentazione di cui innanzi, che «... tutto ciò trova puntuale riscontro nei contratti di affitto, la cui eventuale erronea interpretazione non è stata specificamente prospettata in» quella sede. L'errore percettivo si sarebbe sostanziato nella circostanza per cui il ricorrente, in quella sede, lungi dall'affidarsi alle osservazioni del proprio consulente di parte, aveva corretto il calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza alla luce dell'accertamento operato dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto congruo l'importo di 120.000,00 euro in luogo degli 83.000,00 euro stimati dalla Polizia giudiziaria, illustrando peraltro le ragioni della ritenuta erroneità dell'indicazione in 8.000,00 euro dell'effettivo canone annuo d'affitto di ramo d'azienda. Il medesimo errore percettivo si sarebbe infine perpetrato con riferimento alla vicenda inerente alla cessione del ramo d'azienda relativo all'Hotel K2, essendosi la Suprema Corte limitata a ribadire, con riferimento a essa, le considerazioni di cui alla vicenda inerente all'Hotel AMI (nonostante la società cedente il ramo d'azienda nonché locatrice dell'immobile fosse riconducibile non ai PO ma alla famiglia CA). 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi, in estrema sintesi, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali sempre che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 15501 del 22/03/2022, Perricciolo, non massimata;
Sez. 4, n. 15502 del 22/03/2022, Mallone, non massimata;
Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione;
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). 3. Chiarito quanto innanzi, deve evidenziarsi che la censura, che sostanzialmente si appunta sull'apparato motivazionale di cui alle pagine 6 e 7 della sentenza n. 11598 del 2022, risulta manifestamente infondata. 3.1. Preliminarmente, laddove fa riferimento all'aver la Suprema Corte puntualmente rilevato che dalla sentenza d'appello era stato ritenuto congruo, con apprezzamento insindacabile, l'importo di 120.000,00 euro, il ricorrente, in realtà, proprio richiamando esplicitamente la pagina n. 2 della sentenza, ha sostanzialmente fatto riferimento non ai rilievi della sentenza di legittimità ma alla sintesi che la stessa ha fatto del motivo di ricorso. 3.2. In secondo luogo, in termini peraltro determinanti nella specie, il ricorrente ex art. 625-bis cod. proc. pen. deduce quale errore percettivo un apprezzamento del motivo di ricorso originario da parte della citata sentenza laddove essa ha ritenuto, con motivazione che poi si diffonde in plurime 3 \\J erry\, Il Presidente argomentazioni (pag. 6), le contestazioni del ricorrente non idonee ad avvalorare, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, che possa giustificare il progressivo incremento dei canoni di affitto di azienda e di locazione degli immobili nei vari passaggi tra le società coinvolte nel caso in esame. 3.3. Che si tratti nella specie non di una prospettazione di errore percettivo bensì del tentativo di censurare il precedente sindacato di legittimità emerge poi dalla stessa formulazione del secondo profilo di censura. Lo stesso ricorrente difatti deduce che la Suprema Corte, con riferimento alla vicenda afferente al ramo d'azienda inerente all'Hotel K2, si sarebbe limitata a ribadire le «considerazioni» e non già l'errore percettivo (comunque, come detto, insussistente) dalla stessa svolte con riferimento alla vicenda afferente all'Hotel AMI. Nella specie difatti la Suprema Corte ha fatto riferimento all'assenza di accollo delle passività da parte delle cessionarie, alla contestuale creazione di due società ad hoc (Work in Progress e Libellula), alla stipula dei contratti di affitto e locazione del complesso alberghiero e alla mera natura cartolare delle operazioni descritte vestita dalla mera regolarità formale degli atti. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n, 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023
sentite le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità; sentite le conclusioni della difesa di OL TI, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19620 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 11598 del 26 novembre 2021, dep. 2022, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CH PO avverso la sentenza di conferma della condanna in ordine al reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000. L'attuale ricorrente è stato in particolare ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della Royal Holiday s.r.l. e al fine di evadere le imposte dirette (Ires) sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili per euro 260.271,00, di aver esposto, avvalendosi di mezzi fraudolenti, quali negozi giuridici simulati (cessioni e affitto di ramo d'azienda e locazione di due immobili), esposto, per l'anno di imposta 2010, elementi passivi fittizi, per una somma pari a quella innanzi indicata e con conseguente evasione d'imposta per un importo superiore alla soglia di punibilità. 2. Avverso la detta sentenza di legittimità CH PO, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente, dopo aver in parte esposto (da pag. 3 a pag. 7) gli originari profili di doglianza mossi contro la sentenza d'appello, deduce l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Suprema Corte, in merito alla cessione del ramo d'azienda relativo all'Hotel AMI, per aver prima puntualmente rilevato, a pag. 2, che dalla sentenza d'appello era stato ritenuto congruo, con apprezzamento insindacabile, l'importo di 120.000,00 euro e poi erroneamente affermato, a pag. 6, che «... la difesa intende inficiare il metodo di calcolo e la veridicità dei valori monetari utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle sue operazioni di accertamento, avvalendosi delle sole conclusioni del consulente tecnico di parte ...». La sentenza in oggetto, poi, avrebbe aggiunto, poco dopo l'argomentazione di cui innanzi, che «... tutto ciò trova puntuale riscontro nei contratti di affitto, la cui eventuale erronea interpretazione non è stata specificamente prospettata in» quella sede. L'errore percettivo si sarebbe sostanziato nella circostanza per cui il ricorrente, in quella sede, lungi dall'affidarsi alle osservazioni del proprio consulente di parte, aveva corretto il calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza alla luce dell'accertamento operato dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto congruo l'importo di 120.000,00 euro in luogo degli 83.000,00 euro stimati dalla Polizia giudiziaria, illustrando peraltro le ragioni della ritenuta erroneità dell'indicazione in 8.000,00 euro dell'effettivo canone annuo d'affitto di ramo d'azienda. Il medesimo errore percettivo si sarebbe infine perpetrato con riferimento alla vicenda inerente alla cessione del ramo d'azienda relativo all'Hotel K2, essendosi la Suprema Corte limitata a ribadire, con riferimento a essa, le considerazioni di cui alla vicenda inerente all'Hotel AMI (nonostante la società cedente il ramo d'azienda nonché locatrice dell'immobile fosse riconducibile non ai PO ma alla famiglia CA). 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi, in estrema sintesi, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali sempre che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 15501 del 22/03/2022, Perricciolo, non massimata;
Sez. 4, n. 15502 del 22/03/2022, Mallone, non massimata;
Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagran, in motivazione;
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). 3. Chiarito quanto innanzi, deve evidenziarsi che la censura, che sostanzialmente si appunta sull'apparato motivazionale di cui alle pagine 6 e 7 della sentenza n. 11598 del 2022, risulta manifestamente infondata. 3.1. Preliminarmente, laddove fa riferimento all'aver la Suprema Corte puntualmente rilevato che dalla sentenza d'appello era stato ritenuto congruo, con apprezzamento insindacabile, l'importo di 120.000,00 euro, il ricorrente, in realtà, proprio richiamando esplicitamente la pagina n. 2 della sentenza, ha sostanzialmente fatto riferimento non ai rilievi della sentenza di legittimità ma alla sintesi che la stessa ha fatto del motivo di ricorso. 3.2. In secondo luogo, in termini peraltro determinanti nella specie, il ricorrente ex art. 625-bis cod. proc. pen. deduce quale errore percettivo un apprezzamento del motivo di ricorso originario da parte della citata sentenza laddove essa ha ritenuto, con motivazione che poi si diffonde in plurime 3 \\J erry\, Il Presidente argomentazioni (pag. 6), le contestazioni del ricorrente non idonee ad avvalorare, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, che possa giustificare il progressivo incremento dei canoni di affitto di azienda e di locazione degli immobili nei vari passaggi tra le società coinvolte nel caso in esame. 3.3. Che si tratti nella specie non di una prospettazione di errore percettivo bensì del tentativo di censurare il precedente sindacato di legittimità emerge poi dalla stessa formulazione del secondo profilo di censura. Lo stesso ricorrente difatti deduce che la Suprema Corte, con riferimento alla vicenda afferente al ramo d'azienda inerente all'Hotel K2, si sarebbe limitata a ribadire le «considerazioni» e non già l'errore percettivo (comunque, come detto, insussistente) dalla stessa svolte con riferimento alla vicenda afferente all'Hotel AMI. Nella specie difatti la Suprema Corte ha fatto riferimento all'assenza di accollo delle passività da parte delle cessionarie, alla contestuale creazione di due società ad hoc (Work in Progress e Libellula), alla stipula dei contratti di affitto e locazione del complesso alberghiero e alla mera natura cartolare delle operazioni descritte vestita dalla mera regolarità formale degli atti. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n, 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023